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Ricorso proposto l’8 agosto 2023 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-512/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 202, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 1 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Polonia deduce contro il regolamento impugnato (UE) 2023/956 la violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE in quanto tale regolamento si fonderebbe erroneamente sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, sebbene le misure previste da tale regolamento che istituiscono un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (in prosieguo: il «MACF») costituiscano disposizioni aventi principalmente natura fiscale.

Nel regolamento impugnato sono state introdotte disposizioni relative alle imposte e in ogni caso disposizioni fiscali. Sia lo scopo che la natura delle disposizioni che introducono il MACF sono quindi principalmente fiscali. Le disposizioni del regolamento impugnato istituiscono un nuovo onere pubblico e definiscono tutti i presupposti per la sua riscossione. La funzione fiscale del MACF prevale sulla sua funzione ambientale. Inoltre, a differenza del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione (EU ETS), il MACF non è una misura fondata sul mercato e, pertanto, non sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte che ostano a che un elemento del sistema EU ETS sia considerato una misura fiscale.

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1 GU 2023, L 130, pag. 52.