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Ricorso proposto l’8 agosto 2003 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-505/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1) Violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera c), TFUE consistente nell’applicazione di un’errata base giuridica ai fini dell’adozione dell’intera direttiva 2023/959 (articolo 192, paragrafo 1, TFUE)

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE per non aver adottato la direttiva impugnata sulla base della suddetta disposizione del Trattato che richiede l'unanimità del Consiglio, nonostante il fatto che la direttiva impugnata abbia una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.

2) Violazione dell'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE, per aver applicato una base giuridica errata (articolo 192, paragrafo 1, TFUE) ai fini dell'adozione dell’EU ETS istituito dalla direttiva 2023/959, nonostante il fatto che tale sistema contenga disposizioni aventi principalmente natura fiscale

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato l'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE per aver adottato le disposizioni della direttiva relative all'EU ETS sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, sebbene tale sistema contenga disposizioni di natura principalmente fiscale e la sua eventuale adozione avrebbe dovuto avvenire sulla base dell'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE, che richiede l'unanimità in seno al Consiglio.

3) Violazione del principio di solidarietà energetica sancito dall'articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE per aver esteso l'oggetto della modificata direttiva 2003/87 e il suo campo di applicazione nonostante la mancata presa in considerazione degli interessi dei singoli Stati membri (tra cui la Polonia) e il mancato bilanciamento dei loro interessi con quelli dell'Unione

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato l'articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE per aver adottato la direttiva impugnata nonostante la mancata presa in considerazione degli interessi dei singoli Stati membri (tra cui la Polonia) e il mancato bilanciamento dei loro interessi con quelli dell'Unione.

4) Violazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, TUE, per aver adottato l'EU ETS, nonostante il fatto che nell'UE esista già un sistema equivalente che consente agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dichiarati della direttiva a livello regionale e locale in misura maggiore rispetto a quanto garantito dalla direttiva 2023/959

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio di sussidiarietà, in quanto nell'Unione esisterebbe già un sistema normativo attraverso il quale è possibile raggiungere gli obiettivi dichiarati dall'EU ETS. A seguito dell'adozione della direttiva impugnata nell'Unione esisterebbero attualmente due sistemi concorrenti e, peraltro, sulla base del sistema esistente sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi dell'EU ETS in misura maggiore a livello locale che a livello dell'intera Unione.

5) Violazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, TUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, mediante l'istituzione dell'EU ETS, che non è necessario e produce costi sproporzionati rispetto al raggiungimento degli obiettivi perseguiti

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio di proporzionalità in quanto la direttiva impugnata andrebbe oltre quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi e, allo stesso tempo, produrrebbe costi sproporzionati rispetto al raggiungimento di tali obiettivi.

6) Violazione del principio di parità di trattamento (divieto di discriminazione) per aver escluso la possibilità di ottenere l’assegnazione di quote gratuite ai fini del calcolo delle emissioni generate dai gestori di impianti appartenenti a ulteriori settori nell'ambito dell'EU ETS

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio della parità di trattamento, perché escludendo il diritto di ottenere, a titolo gratuito, quote di emissione ai fini del calcolo delle emissioni prodotte nei cosiddetti settori ulteriori, la direttiva impugnata discriminerebbe i gestori di impianti appartenenti ai settori ulteriori rispetto ai gestori di impianti appartenenti ai cosiddetti settori dell’ETS.

7) Violazione del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE per non aver tenuto conto, nel corso del procedimento legislativo, delle riserve espresse dalla Polonia

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute avrebbero violato il principio di leale cooperazione per non aver tenuto conto, nel corso del procedimento legislativo, delle serie riserve sollevate dalla Polonia sulle conseguenze sociali e giuridiche dell'adozione della direttiva in esame e per aver adottato tale direttiva senza un’adeguata presa in considerazione delle riserve sollevate.

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1 GU 2023, L 130, pag.134.