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Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 - IBSolution / UAMI - IBS (IBSolution)

(Causa T-533/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: avv. F. Ekey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IBS AB (Solna, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il ricorso è fondato;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2012, nel procedimento R 771/2011-2;

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2012, nel procedimento R 771/2011-2, accogliendo la domanda di registrazione di marchio; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "IBSolution", per servizi delle classi 35, 41 e 42 - domanda di marchio comunitario n. 8421877

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione della domanda di marchio comunitario n. 38729 del marchio figurativo "IBS", per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

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