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Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 - Zafeiropoulos / Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(Causa T-537/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Panteleimon Zafeiropoulos (Salonicco, Grecia) (rappresentante: M. Kontogiorgos, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare la decisione del comitato di valutazione del Cedefop di respingere l'offerta presentata dal ricorrente nel contesto della gara d'appalto con procedura ristretta e accelerata per l'aggiudicazione del contratto "Prestazione di servizi medici per il personale del Cedefop" (bando di gara 2012/S115-189528), nonché annullare la decisione di aggiudicazione del contratto (2012/S208-341369/27.10.2012) con la quale detto contratto è stato aggiudicato ad un pediatra;

annullare la decisione di rigetto della domanda di conferma presentata dal ricorrente al convenuto in data 19 novembre 2012 e obbligare quest'ultimo a mettere a disposizione del Tribunale e del ricorrente il testo completo di tutti i documenti relativi alla procedura controversa, in modo da rendere possibile il controllo giurisdizionale della legittimità della decisione controversa;

condannare il Cedefop a versare al ricorrente l'importo di EURO 100 000 a titolo di risarcimento del danno arrecatogli dagli atti degli organi del Cedefop descritti nel ricorso; e

condannare il Cedefop alle spese processuali e a tutte le altre spese sostenute dal ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che gli atti del Cedefop impugnati sono privi di motivazione e violano il diritto di difesa e il diritto del ricorrente ad ottenere una tutela efficace, in quanto dal contenuto della decisione di aggiudicazione impugnata e dai documenti forniti a seguito della relativa domanda del ricorrente risulta che non è consentito pervenire ad una conclusione certa per quanto riguarda le modalità di valutazione e, in definitiva, di classificazione delle offerte e che, di conseguenza, il giudizio finale della controparte, Cedefop, non è stato motivato a sufficienza, ai sensi dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE ; peraltro, non sono stati comunicati al ricorrente le caratteristiche specifiche e i vantaggi comparativi dell'offerta prescelta rispetto alla sua. Inoltre, egli sostiene che non gli sono mai stati comunicati gli elementi su cui si è fondato il giudizio finale del comitato di valutazione nella procedura controversa di aggiudicazione del contratto di fornitura di servizi medici al personale del Cedefop, nonostante la presentazione della relativa domanda e di una domanda di conferma in merito.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che il Cedefop è incorso in un errore di fatto ed ha violato i principi di obiettività e di imparzialità in quanto le valutazioni/motivazioni del comitato di valutazione del Cedefop contenute nel rapporto individuale di valutazione del ricorrente sono manifestamente erronee e la valutazione delle specifiche tecniche delle offerte presentate è priva di obiettività.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che sussiste una violazione di una clausola essenziale del bando di gara relativa all'idoneità tecnica degli offerenti e, in particolare, è stata violata la clausola relativa all'"idoneità tecnica" dei partecipanti, poiché all'aggiudicatario manca una delle specializzazioni mediche tra quelle richieste dal bando di gara cosicché quest'ultimo avrebbe dovuto essere escluso.

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che è stato violato il principio di proporzionalità e dell'obbligo di determinazione dei criteri di aggiudicazione che rendono possibile l'obiettiva valutazione comparativa delle offerte, in quanto il Cedefop, utilizzando come criterio di aggiudicazione la "qualità del colloquio" ha violato detto principio ed è venuto meno all'obbligo summenzionato, poiché tale criterio è stato formulato in modo così confuso che i partecipanti non hanno avuto la possibilità di definire l'idoneità ottimale che avrebbero dovuto possedere per ottenere il massimo punteggio possibile.

In quinto luogo, il ricorrente sostiene che il contratto di fornitura di servizi impugnato viola lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in combinato disposto con la normativa nazionale vigente, nella misura in cui, con tale contratto, il convenuto Cedefop, in qualità di ente di diritto pubblico che ha oltre 50 dipendenti, non ha adempiuto il suo obbligo di avvalersi esclusivamente dei servizi di un medico con specializzazione in medicina generale.

In sesto luogo, il ricorrente sostiene che sussiste una violazione del principio di trasparenza in quanto il convenuto Cedefop, omettendo di comunicare le informazioni richieste dal ricorrente, tanto con la sua domanda in data 15 ottobre 2012, quanto con la sua domanda di conferma del 19 novembre 2012, ha violato il disposto dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 1605/2002 e dell'articolo 149, paragrafo 3, del regolamento n. 2342/2002/CE per carenza di motivazione della decisione di rigetto, ai sensi delle disposizioni summenzionate.

Infine, il ricorrente afferma che la sua domanda di risarcimento del danno è fondata, poiché è conforme all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e nel ricorso sono esposti gli elementi da cui risulta che sussistono le condizioni per far sorgere la responsabilità extracontrattuale del Cedefop, come determinate dall'articolo 340 TFUE.

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1 - Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.