Language of document : ECLI:EU:C:2020:950

Causa C59/19

Wikingerhof GmbH & Co. KG

contro

Booking.com BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Articolo 7, punti 1 e 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza – Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali – Piattaforma di prenotazione alberghiera online Booking.com»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione di responsabilità non rientrante nella materia contrattuale

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punti 1, a) e 2]

(v. punto 23)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Criteri di delimitazione tra la materia contrattuale e la materia degli illeciti civili dolosi o colposi – Domanda formulata fra parti contraenti – Presa in considerazione dell’obbligazione che costituisce la causa petendi

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punti 1 e 2)

(v. punti 26, 31-33)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione inibitoria di pratiche commerciali nell’ambito del rapporto contrattuale che vincola l’attore al convenuto – Azione fondata su un’allegazione di abuso di posizione dominante in violazione del diritto della concorrenza – Inclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

(v. punti 33-38 e dispositivo)


Sintesi

Un albergo che utilizza la piattaforma Booking.com può, in linea di principio, citare quest’ultima in giudizio dinanzi a un giudice dello Stato membro in cui tale albergo è stabilito per ottenere la cessazione di un eventuale abuso di posizione dominante

Benché i comportamenti in tal modo contestati siano messi in atto nell’ambito di un rapporto contrattuale, si applica ad essi la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi prevista dal regolamento Bruxelles I bis

La Wikingerhof GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco che gestisce un albergo in Germania, ha stipulato nel 2009 un contratto con la Booking.com BV, società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi e che gestisce una piattaforma di prenotazione alberghiera. Si trattava di un contratto tipo fornito dalla Booking.com nel quale era stabilito, in particolare, quanto segue: «L’albergo dichiara di aver ricevuto una copia della versione 0208 delle condizioni generali (...) di Booking.com. Queste ultime sono disponibili online sul sito Booking.com (...). L’albergo conferma di aver letto, compreso e accettato le condizioni. Le condizioni costituiscono parte integrante del presente contratto (...)». Successivamente, la Booking.com ha modificato diverse volte le sue condizioni generali, accessibili sull’Extranet di tale società.

La Wikingerhof si è opposta per iscritto all’inclusione, nel contratto di cui trattasi, di una nuova versione delle condizioni generali che la Booking.com aveva comunicato alle proprie controparti contrattuali il 25 giugno 2015. Essa riteneva di non avere avuto altra scelta se non quella di stipulare tale contratto e di subire l’effetto delle successive modifiche delle condizioni generali della Booking.com a causa della posizione dominante detenuta da quest’ultima sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera, nonostante l’iniquità e, dunque, la contrarietà al diritto della concorrenza di talune pratiche della Booking.com.

In seguito, la Wikingerhof ha proposto, dinanzi al Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel, Germania), un’azione inibitoria diretta ad ottenere nei confronti della Booking.com l’ingiunzione di astenersi (i) dall’apporre al prezzo indicato dalla Wikingerhof, senza il consenso di quest’ultima, la menzione «prezzo più vantaggioso» oppure «prezzo ridotto» sulla piattaforma di prenotazione alberghiera, (ii) dal privarla dell’accesso ai dati di contatto forniti dalle sue controparti contrattuali attraverso tale piattaforma, e (iii) dal far dipendere il posizionamento dell’albergo da essa gestito, nei risultati delle ricerche effettuate, dal pagamento di una commissione superiore al 15%. Il Landgericht Kiel ha dichiarato di essere privo di competenza territoriale ed internazionale, il che è stato confermato in appello dall’Oberlandesgericht Schleswig (Tribunale superiore del Land dello Schleswig, Germania). Secondo quest’ultimo, oltre al fatto che non sussisteva la competenza generale delle autorità giurisdizionali tedesche ai sensi del regolamento n. 1215/2012 (1) (regolamento Bruxelles I bis) in quanto la Booking.com ha la propria sede nei Paesi Bassi, nel caso di specie non erano state dimostrate né la competenza speciale a titolo del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, né quella a titolo del luogo dell’evento dannoso in materia di illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), adito con ricorso per cassazione (Revision) nel quale la Wikingerhof ha allegato che l’Oberlandesgericht Schleswig avrebbe erroneamente ritenuto che la causa non rientrasse nella sua competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi, ha a sua volta adito la Corte in via pregiudiziale.

Alla Corte è quindi sottoposto l’interrogativo se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 si applichi ad un’azione diretta ad inibire determinate pratiche messe in atto nell’ambito del rapporto contrattuale che vincola l’attore al convenuto e fondata su un’allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest’ultimo, in violazione del diritto della concorrenza.

Giudizio della Corte

In risposta a tale questione, la Corte rileva che l’applicabilità o dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, o dell’articolo 7, punto 2, di quest’ultimo dipende, fra l’altro, dall’esame, da parte dell’autorità giurisdizionale adita, delle condizioni specifiche previste da tali disposizioni. Così, qualora un attore si avvalga di una delle suddette norme, è necessario che l’autorità giurisdizionale adita verifichi se le pretese dell’attore rientrino, indipendentemente dalla loro qualificazione nel diritto nazionale, nella materia contrattuale oppure, al contrario, nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi del suddetto regolamento. In particolare, al fine di collegare una domanda formulata fra parti contraenti alla «materia contrattuale» oppure alla «materia di illeciti civili dolosi», l’autorità giurisdizionale adita deve esaminare l’obbligazione – «contrattuale» oppure da «illecito civile doloso o colposo» – che costituisce la causa petendi.

Così, un’azione rientra nella materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, se l’interpretazione del contratto che vincola il convenuto all’attore appare indispensabile per stabilire la liceità o, al contrario, l’illiceità del comportamento che il secondo rimprovera al primo. Per contro, quando l’attore invoca, nell’atto introduttivo del ricorso, le norme sulla responsabilità da illecito civile doloso o colposo, vale a dire la violazione di un’obbligazione imposta dalla legge, e non risulta indispensabile esaminare il contenuto del contratto concluso con il convenuto per valutare la liceità o l’illiceità del comportamento contestato a quest’ultimo, la causa petendi rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Nel caso di specie, nell’atto introduttivo del ricorso la Wikingerhof deduce una violazione del diritto tedesco in materia di concorrenza, il quale prevede un divieto generale di abuso di posizione dominante, indipendentemente da qualsiasi contratto o altro impegno volontario. Pertanto, la questione di diritto sottesa al procedimento principale è se la Booking.com abbia commesso un abuso di posizione dominante, ai sensi del menzionato diritto della concorrenza. Orbene, per accertare se le pratiche addebitate alla Booking.com abbiano carattere lecito o illecito alla luce di tale diritto non è indispensabile interpretare il contratto che vincola le parti del procedimento principale, e una tale interpretazione è necessaria, tutt’al più, per stabilire l’effettività delle suddette pratiche.

La Corte conclude che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’azione della Wikingerhof, essendo fondata sull’obbligo di legge di astenersi da qualsiasi abuso di posizione dominante, rientri nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.


1      Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).