Language of document : ECLI:EU:T:2024:332

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

29 maggio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Eccezione di illegittimità – Base giuridica del regolamento n. 806/2014 – Articolo 114 TFUE – Parità di trattamento – Margine di discrezionalità della Commissione – Margine di discrezionalità del SRB – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑360/21,

Portigon AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da D. Bliesener, V. Jungkind e C. van Kampen, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da J. Kerlin e D. Ceran, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Parlamento europeo, rappresentato da U. Rösslein, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti,

da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt, J. Haunold e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 1° marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

I.      Fatti

2        La ricorrente è un ente creditizio con sede in Germania che si trova in un processo di smantellamento. Essa continua a possedere determinate autorizzazioni per effettuare operazioni bancarie e fornire servizi finanziari, quali depositi e crediti e servizi di pagamento. Tuttavia, essa detiene tali autorizzazioni solo al fine di completare il suo smantellamento in modo ordinato.

3        Tra le operazioni effettuate a tale scopo rilevano, in particolare, ai fini della presente causa, quelle che coinvolgono la Erste Abwicklungsanstalt (in prosieguo: l’«EAA»).

4        L’EAA è stata istituita in forza del Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (legge che istituisce un fondo di stabilizzazione del mercato finanziario), del 17 ottobre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1982), ai fini dello smantellamento e della tutela di una parte delle operazioni bancarie della ricorrente.

5        La ricorrente ha trasferito gran parte delle sue attività e delle sue passività all’EAA ai fini del suo smantellamento. Una parte di tali attività e passività è stata oggetto di un trasferimento reale all’EAA mediante scissione. Questa parte delle attività e delle passività non è più iscritta nel bilancio della ricorrente.

6        Un’altra parte delle attività e delle passività della ricorrente non è stata oggetto di tale scissione, ma unicamente di un trasferimento detto «economico» o di una garanzia da parte dell’EAA. A tal fine, la ricorrente ha concluso con l’EAA convenzioni dirette a trasferire i rischi a quest’ultima, mentre essa ha conservato la proprietà effettiva di tale parte delle sue attività e delle sue passività.

7        Le attività e le passività della ricorrente che sono state oggetto soltanto di un trasferimento economico all’EAA includono, in particolare, gli elementi del portafoglio di strumenti derivati OTC (in prosieguo: il «portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC»). Quest’ultimo è composto, in sostanza, da un lato, da diritti e obblighi della ricorrente derivanti da, o collegati a, taluni strumenti derivati e, dall’altro, da garanzie a copertura dei crediti derivanti da tali strumenti derivati.

8        La ricorrente ha la responsabilità legale e regolamentare della gestione delle attività del portafoglio dell’EAA che non sono state oggetto di un trasferimento reale a quest’ultima mediante scissione. Poiché l’EAA non può gestire direttamente tali attività, la ricorrente le gestisce in qualità di mandatario fiduciario in forza di contratti conclusi con l’EAA. La ricorrente interviene a tale titolo a proprio nome, ma secondo le istruzioni e per conto dell’EAA.

9        Fino alla loro realizzazione o al loro trasferimento all’EAA, gli elementi del portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC figurano nel bilancio della ricorrente a titolo di attività o passività fiduciarie.

10      Con la decisione impugnata, il SRB (CRU) ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: i «contributi ex ante») per il 2021 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2021») dovuti dagli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di detto regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

11      Con avviso di riscossione del 21 aprile 2021, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza finanziaria, Germania), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione (in prosieguo: la «ANR»), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha intimato alla ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2021, come fissato dal SRB.

12      La ricorrente, da un lato, e il SRB e la BaFin, dall’altro, sono in disaccordo quanto agli elementi che devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del contributo ex ante della ricorrente. In particolare, la ricorrente ritiene che non occorra tener conto al riguardo delle passività facenti parte del portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC e di non appartenere a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). Il SRB e la BaFin ritengono, per contro, che il contributo ex ante della ricorrente debba essere calcolato sulla base del totale del suo bilancio e che la ricorrente sia un ente in ristrutturazione.

[omissis]

IV.    In diritto

[omissis]

A.      Sulle eccezioni di illegittimità del regolamento n. 806/2014, della direttiva 2014/59 e del regolamento delegato 2015/63

1.      Sul primo motivo di ricorso, nella parte in cui è fondato su eccezioni di illegittimità

34      Nell’ambito del suo primo motivo di ricorso, la ricorrente solleva, in primo luogo, eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59, in secondo luogo, censure riguardanti la legittimità della decisione impugnata e, in terzo luogo, tre eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento delegato 2015/63.

35      Occorre anzitutto esaminare le eccezioni di illegittimità, mentre le censure relative alla legittimità della decisione impugnata saranno valutate ai successivi punti da 337 a 351.

a)      Sul primo motivo di ricorso, nella parte in cui verte su eccezioni di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59

36      La ricorrente solleva eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59 sostenendo che il legislatore dell’Unione avrebbe erroneamente scelto l’articolo 114, paragrafo 1, TFUE quale base giuridica per la loro adozione.

37      Da un lato, detti atti non presenterebbero alcun nesso con il mercato interno, poiché, se i contributi ex ante fossero previsti a livello degli Stati membri, essi non costituirebbero un ostacolo alla libera circolazione dei servizi e non comporterebbero neppure sensibili distorsioni della concorrenza.

38      Dall’altro lato, il legislatore dell’Unione non sarebbe autorizzato a fondare il sistema dei contributi ex ante sull’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, poiché tali contributi rientrerebbero nell’ambito delle «disposizioni fiscali» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE. In particolare, le versioni in inglese e in francese dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE rivelerebbero che l’ambito di applicazione di tale disposizione andrebbe al di là della nozione di «imposta». Di conseguenza, il legislatore dell’Unione avrebbe dovuto basarsi sugli articoli 113 o 115 TFUE per istituire l’obbligo di versare contributi ex ante.

39      Il SRB, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

40      In via preliminare, occorre ricordare che la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto [v. parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 76 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakhstan), C‑244/17, EU:C:2018:662, punto 36].

41      Gli atti legislativi adottati sul fondamento dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE devono, da un lato, prevedere misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e, dall’altro, avere ad oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 100).

42      In primo luogo, occorre ricordare che la Corte ha altresì osservato che l’articolo 114 TFUE può essere utilizzato come fondamento normativo solo quando risulti obiettivamente ed effettivamente dall’atto giuridico che quest’ultimo ha come fine il miglioramento delle condizioni di attuazione e di funzionamento del mercato interno (v. sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, risulta, in particolare, dai considerando 1 e 3 del regolamento n. 806/2014 nonché dal considerando 1 della direttiva 2014/59 che tali atti sono stati adottati in un contesto di crisi economica e finanziaria, il quale ha rivelato, per quanto riguarda l’Unione, una mancanza di strumenti che consentissero di affrontare efficacemente il rischio presentato dagli enti con difficoltà finanziarie, il che obbligava gli Stati membri a utilizzare i mezzi finanziari pubblici per sostenere tali enti.

44      Dal considerando 1 del regolamento n. 806/2014 e dal considerando 3 della direttiva 2014/59 risulta altresì che tale crisi ha mostrato l’esistenza di una minaccia per il funzionamento del mercato interno dei servizi bancari e di un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Ciò costituiva una vera fonte di preoccupazione in seno al mercato interno, nel quale le banche avrebbero dovuto essere in grado di condurre attività transfrontaliere significative, mentre tali attività sono diminuite a causa dei timori di contagio.

45      Peraltro, il legislatore dell’Unione ha sottolineato, ai considerando da 2 a 4 e 12 del regolamento n. 806/2014 e ai considerando 4 e 5 della direttiva 2014/59, che le divergenze tra le norme di risoluzione nazionali e tra le relative prassi amministrative nonché la mancanza nell’unione bancaria di un processo decisionale unificato sulla risoluzione alimentavano una sfiducia dei sistemi bancari nazionali nei confronti di quelli degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri partecipanti al SRM (MRU), e contribuivano all’instabilità del mercato non garantendo la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto di una banca. Tali divergenze potevano anche comportare costi di prestito più elevati per alcune banche e i loro clienti unicamente a causa del luogo di stabilimento di tali banche, indipendentemente dalla loro reale solvibilità.

46      In aggiunta, il legislatore dell’Unione, ai considerando 9 e 19 del regolamento n. 806/2014, ha evidenziato il fatto che fintantoché le norme, le prassi e gli approcci seguiti per la ripartizione degli oneri avessero mantenuto una dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione fossero stati reperiti e spesi a livello nazionale, il legame tra gli Stati membri e il settore bancario non si sarebbe interrotto del tutto e il mercato interno sarebbe rimasto frammentato. Sarebbero così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno.

47      Infine, come risulta dai suoi considerando 9 e 10, la direttiva 2014/59 ha lo scopo di impedire che le autorità nazionali non abbiano il medesimo grado di controllo degli enti o la stessa capacità di procedere alla risoluzione di questi ultimi, il che può influire sui costi di finanziamento degli enti in misura diversa nei vari Stati membri, ostacolando così l’esercizio della libertà di stabilimento prevista dal mercato interno.

48      È alla luce di tali considerazioni che il regolamento n. 806/2014 mira ad attenuare il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano, nonché a far gravare la responsabilità del finanziamento della stabilizzazione del sistema finanziario sul settore finanziario nel suo complesso.

49      Pertanto, come indicato dal suo articolo 1, il regolamento n. 806/2014 stabilisce, in particolare, regole e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti, che dovrebbero essere applicate dal SRB, e ciò al fine di far fronte alle minacce evocate ai precedenti punti da 43 a 46.

50      Parimenti, la direttiva 2014/59 prevede, in particolare, norme armonizzate e una procedura armonizzata per la risoluzione degli enti, al fine di rispondere alle preoccupazioni del legislatore dell’Unione descritte ai precedenti punti da 43 a 45 e 47.

51      Il SRF (FRU) e i meccanismi di finanziamento nazionali sono elementi essenziali di tali norme e di tale procedura, che consentono, come risulta dagli articoli 67 e 76 e dal considerando 107 del regolamento n. 806/2014 nonché dagli articoli 100 e 101 e dai considerando 103, 104 e 108 della direttiva 2014/59, di garantire un’applicazione efficiente dei poteri di risoluzione e di contribuire al finanziamento degli strumenti di risoluzione assicurando la loro applicazione efficiente.

52      Al fine di garantire mezzi finanziari sufficienti al SRF e ai meccanismi di finanziamento nazionali, questi ultimi sono finanziati, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 43 a 46 e 48, in particolare, mediante i contributi ex ante versati dagli enti.

53      Pertanto, il versamento di tali contributi garantisce l’applicazione efficiente delle regole uniformi o armonizzate e della procedura uniforme o armonizzata per la risoluzione degli enti. Le norme che fissano detti contributi consentono, a loro volta, come risulta dai considerando 12 e 19 del regolamento n. 806/2014 e dai considerando 9 e 10 della direttiva 2014/59, di evitare che prassi nazionali divergenti ostacolino l’esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno.

54      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59 hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno.

55      Peraltro, per quanto riguarda la condizione enunciata all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, secondo la quale l’atto dell’Unione interessato deve contenere misure per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri, risulta, in particolare, dal considerando 2 del regolamento n. 806/2014 e dal considerando 4 della direttiva 2014/59, da un lato, che non vi era un processo decisionale unificato sulla risoluzione degli enti nell’Unione e, dall’altro, che vi erano notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinavano l’insolvenza degli enti negli Stati membri.

56      In tale contesto, il legislatore dell’Unione ha creato norme e una procedura uniformi, a livello dell’unione bancaria, e armonizzate, a livello degli Stati membri, per la risoluzione degli enti, nonché una procedura uniforme per la riscossione dei contributi ex ante al fine di garantire l’efficace applicazione di tali norme e di tali procedure, come esposto ai precedenti punti da 49 a 53.

57      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59 soddisfano le condizioni enunciate all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE.

58      In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui le disposizioni del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59 che impongono agli enti l’obbligo di versare contributi ex ante dovrebbero essere considerate come «disposizioni fiscali» e non rientrerebbero, pertanto, nella competenza di armonizzazione del legislatore dell’Unione in forza dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE.

59      L’articolo 114, paragrafo 2, TFUE prevede che il paragrafo 1 di tale disposizione non si applichi, in particolare, alle «disposizioni fiscali».

60      Per quanto attiene all’interpretazione dell’espressione «disposizioni fiscali», si deve osservare che il Trattato FUE non contiene alcuna definizione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Consiglio, C‑338/01, EU:C:2004:253, punto 63).

61      Ciò premesso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un prelievo versato dagli operatori economici di un settore specifico non ha natura fiscale in una situazione in cui, in particolare, esso è direttamente destinato al solo finanziamento delle spese di tale settore e tali spese sono necessarie al funzionamento di quest’ultimo al fine, segnatamente, di stabilizzarlo (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 luglio 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, EU:C:1989:303, punti 9 e 10).

62      Orbene, tale ragionamento si applica anche nel caso dei contributi ex ante, che seguono una logica di ordine assicurativo e che sono versati dagli operatori economici di un settore particolare al fine di finanziare esclusivamente le spese di tale settore.

63      Pertanto, con riferimento alla natura dei contributi ex ante, è già stato rilevato al precedente punto 43 che il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59 erano stati adottati in un contesto di crisi economica e finanziaria che aveva rivelato, per quanto riguarda l’Unione, una mancanza di strumenti che consentissero di far fronte efficacemente al rischio presentato dagli enti con difficoltà finanziarie, il che obbligava gli Stati membri a utilizzare i mezzi finanziari pubblici per sostenere tali enti. Il SRM mira ad evitare i danni provocati dai dissesti degli enti verificatisi in occasione di tali crisi, dal momento che il dissesto degli enti in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nell’Unione nel suo complesso, come risulta dai considerando 8 e 12 del regolamento n. 806/2014. Lo stesso vale per la direttiva 2014/59, come risulta dai suoi considerando 3 e 5.

64      In tale contesto, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che spettasse al settore finanziario nel suo insieme finanziare la stabilizzazione del sistema finanziario, come risulta, in particolare, dal considerando 100 del regolamento n. 806/2014 e dal considerando 103 della direttiva 2014/59.

65      In tale ottica, la natura specifica dei contributi ex ante consiste, come confermano i considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e il considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

66      Di conseguenza, conformemente all’articolo 67, paragrafi 2 e 4, e al considerando 61 del regolamento n. 806/2014 nonché agli articoli 101 e 103 e al considerando 49 della direttiva 2014/59, i contributi ex ante sono raccolti presso gli operatori economici del settore finanziario al fine di alimentare il SRF, di cui è consentito avvalersi solo al fine di garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione, qualora tali misure si rivelino necessarie per conseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria di tale settore.

67      A tale riguardo, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 806/2014 e dall’articolo 1 della direttiva 2014/59, le misure menzionate al precedente punto 66 sono applicate solo a favore degli enti che sono tenuti a versare i contributi ex ante.

68      È vero che il regolamento n. 806/2014 e la direttiva 2014/59 non stabiliscono alcun nesso automatico tra il versamento del contributo ex ante e la risoluzione dell’ente interessato. Ciò spiega perché i contributi ex ante non possano essere considerati premi assicurativi che possono essere pagati mensilmente e rimborsati (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 70 e 73).

69      Ciò non toglie che gli enti traggano vantaggio sotto un duplice profilo dal SRF e dai meccanismi di finanziamento nazionali, i quali sono finanziati proprio dai loro contributi ex ante.

70      Da un lato, quando gli enti sono in dissesto o a rischio di dissesto, la loro situazione finanziaria può essere regolarizzata nell’ambito di una procedura di risoluzione che può essere avviata a loro favore se sono parimenti soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 o dall’articolo 32 della direttiva 2014/59. Una siffatta procedura consente quindi di utilizzare mezzi finanziari del SRF o dei meccanismi di finanziamento nazionali a favore di detti enti, fermo restando che tali mezzi sono stati alimentati dai contributi di questi ultimi.

71      Dall’altro lato, tutti gli enti beneficiano dei loro contributi ex ante attraverso la stabilità del sistema finanziario, la quale è garantita dal SRF e dai meccanismi di finanziamento nazionali.

72      Infatti, il rischio coperto dal SRF e dai meccanismi di finanziamento nazionali è quello che l’intero settore finanziario pone alla stabilità del sistema finanziario (v. sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 72).

73      Ne consegue che il SRF e i meccanismi di finanziamento nazionali mirano, in un’ottica di ordine non fiscale, bensì assicurativo, a garantire la stabilità del settore finanziario nel suo insieme, mirando ad assicurare una protezione contro la crisi di quest’ultimo a beneficio di tutti gli enti.

74      Tale finalità di ordine assicurativo si riflette peraltro anche nel calcolo dei contributi ex ante, dato che questi ultimi non risultano dall’applicazione di un’aliquota determinata a una base imponibile, bensì, in applicazione degli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59 nonché degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, dalla definizione di un livello-obiettivo finale, poi di un livello-obiettivo annuale, che è in seguito ripartito tra gli enti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). Tale ripartizione del livello-obiettivo annuale è fondata, in particolare, come risulta altresì dal considerando 107 di tale direttiva e dal considerando 109 di tale regolamento, sul rischio rappresentato da ciascun ente per la stabilità del sistema finanziario, il che induce gli enti ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose.

75      Da quanto precede risulta che gli enti versano i contributi ex ante in una logica di ordine assicurativo, fermo restando che tali contributi sono direttamente destinati al solo finanziamento delle spese del settore finanziario cui tali enti appartengono e che tali spese si rivelano necessarie per il funzionamento di detto settore al fine, in particolare, di stabilizzarlo in caso di dissesto di taluni enti e di limitare gli effetti di contagio.

76      Di conseguenza, le disposizioni del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59 che obbligano gli enti a versare contributi ex ante e precisano le modalità del loro calcolo non costituiscono «disposizioni fiscali» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE.

77      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, conformemente a talune versioni linguistiche dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, i termini «disposizioni fiscali» dovrebbero avere una portata più ampia.

78      Infatti, a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore. Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

79      Quindi, la formulazione utilizzata in talune versioni linguistiche di un atto non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale atto né si può attribuire ad essa, al riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale approccio sarebbe infatti incompatibile con l’esigenza di uniformità nell’applicazione del diritto dell’Unione (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

80      Alla luce di quanto precede, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si basa su eccezioni di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59, deve essere respinto.

b)      Sul primo motivo di ricorso, nella parte in cui verte su eccezioni di illegittimità del regolamento delegato 2015/63

81      La ricorrente solleva tre eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento delegato 2015/63.

82      In via preliminare, occorre osservare che l’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB calcoli il contributo ex ante che ciascun ente deve versare in funzione del rispettivo profilo di rischio sulla base delle informazioni fornite da tale ente e in applicazione del metodo enunciato agli articoli da 4 a 13 del suddetto regolamento delegato.

83      L’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, dal titolo «Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio», indica, in particolare, le passività che sono escluse dal calcolo di tali contributi. Più in concreto, l’articolo 6 di detto regolamento delegato elenca le categorie di rischio e gli indicatori di rischio di cui il SRB deve tener conto per valutare il profilo di rischio degli enti, mentre l’articolo 7 di detto regolamento delegato precisa la ponderazione relativa di ciascuna categoria di rischio e ciascun indicatore di rischio che il SRB deve applicare quando valuta il profilo di rischio di ciascun ente.

84      L’articolo 8 del regolamento delegato 2015/63 verte, dal canto suo, sull’applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici.

85      Inoltre, l’articolo 9 del regolamento delegato 2015/63, intitolato «Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio», stabilisce che il SRB determina il fattore di correzione sulla base degli indicatori di rischio di cui all’articolo 6 di detto regolamento delegato secondo la formula e le procedure previste nell’allegato I del medesimo regolamento e che il SRB calcola il contributo annuale di ciascun ente per ogni periodo di contribuzione moltiplicando il contributo annuale di base per tale fattore di correzione, secondo la formula e le procedure previste nel succitato allegato I.

86      Infine, l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 indica il procedimento di calcolo dei contributi annuali degli enti in più passaggi.

1)      Sulla prima eccezione di illegittimità, vertente sul fatto che il regolamento delegato 2015/63 eccederebbe le competenze conferite alla Commissione dalla direttiva 2014/59

87      Secondo la ricorrente, il regolamento delegato 2015/63 eccede i limiti definiti dalla direttiva 2014/59, che costituisce l’atto di delega. Poiché l’ambito di tale direttiva è delineato dall’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, sarebbe vietato a un atto delegato discostarsi dall’ambito delimitato da quest’ultima disposizione e applicarsi a enti che non hanno alcun rapporto con il mercato interno. Ciò avverrebbe nel caso della ricorrente, che sta smantellando le sue attività.

88      Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

89      Occorre rilevare che la presente eccezione di illegittimità è fondata sull’erronea premessa secondo cui la ricorrente «non ha alcun rapporto con il mercato interno».

90      Infatti, anche se la ricorrente si trova in un processo di smantellamento delle sue attività, resta il fatto che, secondo le sue stesse indicazioni, essa continua ad effettuare operazioni bancarie e a fornire servizi finanziari. In tali circostanze, essa partecipa, a tale titolo, agli scambi nel mercato interno.

91      Inoltre, anche supponendo che la censura della ricorrente dovesse essere intesa nel senso che la Commissione era tenuta ad escludere dall’ambito di applicazione del regolamento delegato 2015/63 gli enti aventi livelli ridotti di attività nel mercato interno, occorre rilevare quanto segue.

92      I contributi ex ante calcolati su base nazionale sono imposti sulla base dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59.

93      Da tale disposizione risulta che gli «enti» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59, devono versare tali contributi.

94      Dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, della medesima direttiva, risulta che sono inclusi in tali enti, in particolare, gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), che non figurano tra le entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

95      Orbene, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 575/2013, per «ente creditizio» si intende un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto, indipendentemente dall’entità di tali attività.

96      Analogamente, sebbene l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36 escluda talune entità dall’ambito di applicazione di tale direttiva, esso non vi esclude gli enti con livelli ridotti di attività nel mercato interno, come gli enti in fase di smantellamento.

97      Da quanto precede risulta che l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 assoggetta tutti gli enti da esso contemplati al versamento dei contributi ex ante, indipendentemente dall’intensità delle loro attività nel mercato interno.

98      Inoltre, l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, che costituisce la base giuridica del regolamento delegato 2015/63, non obbliga la Commissione a esentare taluni enti dall’obbligo di versare contributi ex ante a causa del ridotto livello di attività nel mercato interno per il fatto che sono oggetto di smantellamento.

99      Ciò premesso, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento 2015/63 viola la direttiva 2014/59 in quanto non ha esentato dal suo ambito di applicazione tali enti non può che essere respinto.

100    Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui dall’economia e dalla finalità della direttiva 2014/59 e del regolamento delegato 2015/63, nonché dalla loro interpretazione alla luce dell’articolo 114 TFUE, risulterebbe che tali atti non assoggettano all’obbligo di versare contributi ex ante degli enti in fase di smantellamento, in quali non sarebbero in concorrenza con gli altri enti operanti nel mercato interno.

101    A tale riguardo, da un lato, occorre constatare che la formulazione delle disposizioni menzionate ai precedenti punti 93, 94 e 98 è chiara e precisa per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione personae di tale obbligo e l’assenza di un obbligo per la Commissione di esentare taluni tipi di enti da tale ambito di applicazione. Dall’altro lato, dal precedente punto 90 risulta che la ricorrente continua ad esercitare la propria attività nel mercato interno.

102    Alla luce di quanto precede, la presente eccezione di illegittimità dev’essere respinta.

2)      Sulla seconda eccezione di illegittimità, vertente sul fatto che il regolamento delegato 2015/63 violerebbe elementi essenziali della direttiva 2014/59

103    La ricorrente afferma, in sostanza, che il regolamento delegato 2015/63 non ha tenuto sufficientemente conto del profilo di rischio degli enti interessati nell’ambito dell’elaborazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante. L’articolo 6 di tale regolamento delegato violerebbe quindi una disposizione essenziale della direttiva 2014/59, ossia l’articolo 103, paragrafo 7.

104    Tale violazione deriverebbe, in particolare, dal fatto che l’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63 non prevedrebbe alcuna riduzione o esenzione dei contributi ex ante a favore degli enti, come la ricorrente, la cui esposizione al rischio, la probabilità di risoluzione o l’importanza per la stabilità dei mercati finanziari sono molto ridotte, se non addirittura inesistenti.

105    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

106    In via preliminare, occorre ricordare che, nel contesto di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione dispone, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad essa demandate, di un ampio margine di discrezionalità quando è chiamata, in particolare, ad effettuare giudizi e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

107    Ciò avviene con riferimento alla fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

108    A tal proposito, occorre ricordare che la natura specifica di questi contributi consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, a garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

109    In tale contesto, e come emerge dal considerando 114 della direttiva 2014/59, il legislatore dell’Unione ha incaricato la Commissione di precisare, mediante atto delegato, in che modo i contributi degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere corretti in proporzione al loro profilo di rischio.

110    Nella stessa ottica, il considerando 107 di detta direttiva precisa che, ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti.

111    Da quanto precede si evince che la Commissione doveva elaborare regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti perseguendo due obiettivi tra loro collegati, vale a dire, da un lato, assicurare la presa in considerazione dei diversi rischi generati dalle attività degli enti, bancari o più in generale finanziari, e dall’altro, incoraggiare gli stessi enti ad operare secondo modelli di funzionamento meno rischiosi.

112    Orbene, come risulta dai documenti relativi all’adozione del regolamento delegato 2015/63, in particolare i documenti «JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund» [Studio tecnico del JRC a supporto della normativa di secondo livello della Commissione sui contributi al Fondo di risoluzione (unico) basati sui rischi; in prosieguo: lo «studio tecnico del JRC»] e «Commission Staff Working Document: estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements» (Documento di lavoro dei servizi della Commissione: stime dell’applicazione del metodo proposto per il calcolo dei contributi ai dispositivi di finanziamento delle risoluzioni), l’elaborazione di tali regole comportava apprezzamenti e valutazioni complessi da parte della Commissione nella misura in cui essa doveva esaminare i diversi elementi alla luce dei quali erano state affrontate le varie tipologie di rischio nei settori bancario e finanziario.

113    Considerato quanto sopra, la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale al fine di adottare, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, le norme che precisavano il concetto di «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente».

114    In tali circostanze, per quanto attiene al metodo di correzione dei contributi annuali di base ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60).

115    Di conseguenza, spetta alla ricorrente dimostrare che l’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63 è inficiato da tali vizi.

116    A tale riguardo, anzitutto, dai precedenti punti da 92 a 97 risulta che la direttiva 2014/59 non prevede alcuna esenzione per quanto riguarda l’obbligo di versamento dei contributi ex ante a favore degli enti la cui esposizione al rischio, la probabilità di risoluzione o l’importanza per la stabilità dei mercati finanziari sono ridotte. Neppure il regolamento n. 806/2014 prevede alcuna esenzione del genere.

117    Analogamente, oltre ai fondi propri e ai depositi protetti, né la direttiva 2014/59 né il regolamento n. 806/2014 hanno previsto deroghe per quanto riguarda talune passività degli enti, come le passività detenute a titolo fiduciario, ai fini del calcolo dei contributi ex ante.

118    Pertanto, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, tutti gli enti sono, in linea di principio, soggetti all’obbligo di versare contributi ex ante e tutte le passività di tali enti devono essere prese in considerazione, in linea di principio, ai fini del calcolo di detti contributi, oltre ai fondi propri e ai depositi protetti.

119    Tale approccio corrisponde alla logica di ordine assicurativo del sistema di contributi ex ante, secondo cui il settore finanziario nel suo complesso deve procurare al SRM risorse finanziarie sufficienti affinché esso possa adempiere le sue funzioni (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). In effetti, secondo questa logica, tutti gli enti, compresi quelli con una probabilità di risoluzione asseritamente minore con riguardo alle passività da essi detenute, beneficiano dei loro contributi ex ante grazie alla stabilità del sistema finanziario garantita dal SRF.

120    In tali circostanze, la ricorrente non può sostenere che la Commissione era tenuta ad escludere dal regime dei contributi ex ante gli enti che possedevano passività detenute a titolo fiduciario o che essa era obbligata ad escludere da detto regime passività siffatte, e ciò per il solo motivo che questi ultimi presenterebbero un rischio più basso o che un ente che possedeva dette passività avrebbe una minore probabilità di risoluzione o un’importanza minore per la stabilità dei mercati finanziari.

121    Inoltre, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il contributo ex ante è corretto in funzione del profilo di rischio degli enti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, la Commissione ha il potere di specificare, mediante un atto delegato, le modalità di tale correzione dei contributi ex ante in base al profilo di rischio di detti enti.

122    A tal fine, l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 stabilisce otto elementi di cui la Commissione deve tenere conto ai fini di detta correzione. Orbene, sebbene l’«esposizione al rischio dell’ente», la «probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione» e la «importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più Stati membri o dell’Unione» figurino tra tali elementi, cosicché la Commissione è tenuta a prenderli in considerazione al momento dell’adozione di un atto delegato come il regolamento delegato 2015/63, essi costituiscono solo tre degli otto elementi di cui la Commissione deve tener conto nell’elaborazione di un atto siffatto.

123    Inoltre, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 indica che la Commissione sia tenuta ad attribuire un’importanza preponderante a uno o più di detti elementi.

124    Infine, e in ogni caso, i tre elementi dedotti dalla ricorrente per quanto riguarda gli enti che si trovano in una situazione analoga alla sua, ossia la loro esposizione al rischio, la probabilità della loro risoluzione o la loro importanza per la stabilità dei mercati finanziari, sono stati effettivamente presi in considerazione nelle diverse categorie e nei diversi indicatori di rischio previsti all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63, cosicché la situazione particolare di tali enti si riflette nel calcolo dei contributi ex ante.

125    In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63 fosse viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o che, nell’adottarlo, la Commissione abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale per il fatto che tale disposizione non prevede una riduzione o un’esenzione dei contributi ex ante a favore degli enti, come la ricorrente, la cui esposizione al rischio, la probabilità di risoluzione o l’importanza per la stabilità dei mercati finanziari sarebbero molto ridotte, se non addirittura inesistenti.

126    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento delegato 2015/63 non prevedrebbe alcun meccanismo che tenga conto di un modello imprenditoriale a rischio particolarmente basso, il che sarebbe dimostrato dal fatto che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento delegato, il «modello aziendale generale» di un ente potrebbe essere preso in considerazione dal SRB unicamente per aumentare il contributo ex ante dell’ente interessato.

127    Infatti, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, la Commissione, quando adotta atti delegati per attuare tale disposizione, è tenuta a tener conto degli elementi elencati alle lettere da a) a h) di detta disposizione, per precisare il concetto di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio dell’ente». Orbene, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, di tale direttiva le impone l’obbligo di prevedere una categoria o un indicatore di rischio nel cui ambito il modello aziendale di un ente potrebbe, in quanto tale, condurre a una riduzione del contributo ex ante di quest’ultimo.

128    Inoltre, e in ogni caso, le diverse categorie e i diversi indicatori di rischio previsti all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63 consentono di tener conto, in modo mirato, di diverse caratteristiche di un modello aziendale a basso rischio, di modo che a un ente avente un siffatto modello viene imposto un contributo ex ante meno elevato.

129    Alla luce di quanto precede, la presente eccezione di illegittimità dev’essere respinta.

3)      Sulla terza eccezione di illegittimità, vertente sulla subdelega di poteri al SRB

130    La ricorrente sostiene che il regolamento delegato 2015/63 viola l’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, poiché l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2015/63 conferisce al SRB il potere di determinare altri indicatori di rischio. Orbene, dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 103, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2014/59 risulterebbe che spetta alla Commissione definire le modalità di correzione dei contributi ex ante dovuti dagli enti in funzione della probabilità della loro risoluzione e che la Commissione non può subdelegare tale potere.

131    Tale illegittimità del regolamento delegato 2015/63 non potrebbe essere sanata dall’articolo 6, paragrafi da 5 a 8, del medesimo regolamento delegato, mediante il quale sono stabiliti dettagli relativi alla determinazione di diversi sottoindicatori di rischio, né dall’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento delegato, che prevede un sistema di ponderazione dei sottoindicatori di rischio.

132    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

133    In via preliminare, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui la presente censura è inoperante, in quanto il regolamento delegato 2015/63, considerato isolatamente, non sarebbe rivolto al SRB, ma unicamente alle autorità nazionali di risoluzione, e il SRB sarebbe vincolato dalle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 solo in forza della regola enunciata all’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014.

134    È vero che il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento delegato si rivolge quindi, in un primo tempo, solo alle ANR. Tale disposizione è stata estesa al SRB solo tramite l’articolo 70, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, secondo i quali gli atti delegati adottati ai sensi di detto articolo 103, paragrafo 7, si applicano anche alla determinazione dei contributi ex ante ai sensi del regolamento n. 806/2014 e secondo i quali il SRB, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59, è considerato una ANR qualora svolga compiti ed eserciti poteri conferiti alle ANR ai sensi di tale direttiva.

135    In tali circostanze, l’argomento della Commissione può essere inteso nel senso che non è con una decisione della Commissione, contenuta nel regolamento delegato 2015/63, bensì con una decisione del legislatore dell’Unione, contenuta nel regolamento n. 806/2014, che i poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2015/63 sono stati conferiti al SRB. Pertanto, non si tratterebbe di una subdelega di poteri della Commissione al SRB, bensì di una delega diretta del legislatore dell’Unione al SRB in un atto legislativo.

136    Tuttavia, una siffatta conclusione non è compatibile con la cronologia dell’adozione degli atti di cui trattasi, in particolare alla luce del fatto che il regolamento n. 806/2014 è stato adottato prima del regolamento delegato 2015/63. Infatti, mentre il regolamento n. 806/2014 è stato adottato il 15 luglio 2014, ossia due mesi dopo l’adozione della direttiva 2014/59, il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato solo il 21 ottobre 2014, ossia più di tre mesi dopo.

137    Ne consegue, da un lato, che il legislatore dell’Unione non poteva convalidare, con l’adozione del regolamento n. 806/2014, l’eventuale concessione al SRB, mediante il regolamento delegato 2015/63, di una parte dei poteri delegati alla Commissione dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. Dall’altro lato, la Commissione era necessariamente consapevole, al momento dell’adozione del regolamento delegato 2015/63, che, quando conferiva – in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento – taluni poteri alle «autorità di risoluzione», essa affidava tali poteri, per quanto riguardava gli Stati membri ai quali si rivolgeva il regolamento n. 806/2014, al SRB.

138    Inoltre, il fatto che la Commissione fosse ben consapevole di tale circostanza è confermato dalla formulazione del considerando 7 del regolamento delegato 2015/63, secondo il quale «il concetto di autorità di risoluzione ai sensi [di tale] regolamento [delegato] dovrebbe includere anche il [SRB]».

139    La decisione di affidare taluni poteri al SRB nell’ambito della categoria di rischio «altri indicatori di rischio stabiliti dall’autorità di risoluzione» (in prosieguo: la «categoria di rischio IV») – e ciò indipendentemente dalla loro natura – risulta quindi da una decisione della Commissione, dato che tale decisione è stata adottata allorché essa ha adottato il regolamento delegato 2015/63.

140    Occorre poi analizzare la natura dei poteri conferiti al SRB al fine di valutare se la Commissione abbia delegato ad esso poteri ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE.

141    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2015/63, la categoria di rischio IV è costituita dagli altri indicatori di rischio stabiliti dalla ANR.

142    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato 2015/63, la categoria di rischio IV si compone di tre indicatori di rischio, vale a dire, anzitutto, le «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione», poi l’«appartenenza a un sistema di tutela istituzionale» e, infine, l’«entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato».

143    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, nel determinare detti indicatori di rischio il SRB deve tener conto «della probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell’ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione».

144    Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 emerge che la disposizione di cui trattasi riconosce un potere discrezionale al SRB quanto alle modalità con cui quest’ultimo deve «tener conto», ai fini della determinazione dei suddetti indicatori di rischio, «della probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell’ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione», poiché i criteri indicati nella disposizione di cui trattasi devono essere da esso precisati per poter essere applicati a uno specifico caso.

145    Con riferimento al primo indicatore di rischio, che ricade nella categoria di rischio IV e riguarda le attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione, l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 prevede numerosi elementi di cui il SRB deve tener conto nel determinare detto indicatore, di cui alcuni possono comportare un innalzamento del profilo di rischio dell’ente interessato e altri un suo abbassamento.

146    Gli elementi che possono comportare un innalzamento di detto profilo di rischio sono così quattro, vale a dire anzitutto l’«incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale», poi l’«incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni», a seguire l’«incidenza dell’importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale» e, infine, la «misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell’ente sono considerati complessi».

147    Gli elementi che possono comportare un abbassamento di detto profilo di rischio sono due, vale a dire l’«importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP)» e la «misura in cui l’ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto».

148    Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 si evince che la disposizione di cui trattasi attribuisce al SRB un potere discrezionale per quanto attiene all’«incidenza» che esso deve riconoscere alle «attività di negoziazione», alle «esposizioni fuori bilancio», all’«importo dei derivati» e all’articolazione tra i diversi elementi citati nella suddetta disposizione.

149    Così, benché dall’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 emerga che, in base al primo sotto-indicatore di rischio ivi menzionato, occorre comparare l’incidenza delle «attività di negoziazione» rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri, rischiosità delle esposizioni e modello aziendale generale, la disposizione di cui trattasi non contiene alcuna precisazione in merito alla concreta attuazione di detta comparazione.

150    Lo stesso vale per quanto attiene al secondo e al terzo sotto-indicatore di rischio previsti all’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), ii) e iii), del regolamento delegato 2015/63.

151    Per quanto attiene, inoltre, alla determinazione dell’indicatore di rischio «appartenenza a un sistema di tutela istituzionale», dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB deve tener conto dell’adeguatezza dell’importo dei fondi disponibili immediatamente rispetto ai fondi necessari per «permettere di offrir[e all’ente interessato] un sostegno credibile e efficace», nonché del grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi «saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario».

152    Dalla formulazione della suddetta disposizione si evince che il SRB dispone di un potere discrezionale per quanto attiene al rispetto delle condizioni ivi previste, legate all’adeguatezza dei fondi disponibili del sistema di tutela istituzionale interessato rispetto ai fondi necessari al finanziamento dell’ente e al grado di certezza giuridica o contrattuale di detti fondi.

153    Lo stesso vale per quanto attiene alla ponderazione dei diversi indicatori di rischio nell’ambito della categoria di rischio IV, prevista all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63.

154    Infatti, benché l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 indichi chiaramente la ponderazione relativa ai tre indicatori di rischio che compongono la categoria di rischio IV e che sono menzionati al precedente punto 142, questa disposizione non consente di comprendere come debba essere effettuata la ponderazione dei diversi sotto-indicatori di rischio all’interno dei primi due indicatori di rischio. In particolare, la disposizione di cui trattasi non precisa se detta ponderazione debba essere ripartita in maniera proporzionale tra tali sotto-indicatori di rischio. L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 conferisce, pertanto, al SRB un potere discrezionale nel determinare la ponderazione dei diversi sotto-indicatori di rischio componenti i succitati indicatori di rischio, che devono essere presi in considerazione conformemente all’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, del regolamento delegato 2015/63.

155    Da quanto precede risulta che le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, relative al pilastro del rischio IV, conferiscono un potere discrezionale al SRB.

156    Tuttavia, l’attribuzione di un siffatto margine di discrezionalità non equivale a una delega di potere della Commissione al SRB ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE.

157    A tale riguardo, occorre distinguere tra il potere previsto dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, ossia quello di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, e il potere di applicare gli atti di portata generale – legislativi o non legislativi – alle persone o alle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tali atti.

158    Orbene, da un lato, il regolamento delegato 2015/63 non contiene alcuna disposizione con la quale la Commissione abbia conferito al SRB una delega al fine di adottare atti di portata generale che completino o modifichino taluni elementi della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 o di tale regolamento delegato. Per contro, varie disposizioni di detto regolamento delegato, come i suoi articoli 4 e da 6 a 9, confermano il potere conferito al SRB dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014 di applicare tali atti di portata generale calcolando i contributi ex ante degli enti che rientrano nel loro ambito di applicazione.

159    Dall’altro lato, nonostante la denominazione della categoria di rischio IV di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2015/63, ossia «altri indicatori di rischio stabiliti dall’autorità di risoluzione», i principi essenziali relativi all’applicazione di tale categoria di rischio sono stati precisati dalla Commissione stessa all’articolo 6, paragrafi da 5 a 8, di tale regolamento delegato. Analogamente, la Commissione ha fissato le regole di ponderazione relativa degli indicatori di rischio nell’ambito di tale categoria di rischio all’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento delegato.

160    Ne consegue che il regolamento delegato 2015/63 non ha conferito al SRB il potere di adottare atti di portata generale, ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE.

161    Alla luce di quanto precede, la presente eccezione di illegittimità deve essere respinta e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso nella parte in cui è fondato su eccezioni di illegittimità.

2.      Sul secondo motivo di ricorso, vertente su uneccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014, della direttiva 2014/59 e del regolamento delegato 2015/63, in quanto violerebbero larticolo 41, paragrafo 2, lettera c), e larticolo 47 della Carta

162    Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che il regolamento delegato 2015/63 non consente al SRB di motivare le proprie decisioni in modo sufficiente e, pertanto, eccepisce l’illegittimità del regolamento n. 806/2014, della direttiva 2014/59 e di tale regolamento delegato a causa della violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva quale sancito all’articolo 47 della Carta.

[omissis]

b)      Nel merito

170    Il secondo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in due parti.

1)      Sulla prima parte, relativa alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta

171    La ricorrente sostiene che il regolamento delegato 2015/63 non consente al SRB di motivare le proprie decisioni in modo sufficiente e, pertanto, eccepisce l’illegittimità di tale regolamento delegato a causa di una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. In particolare, il metodo di calcolo dei contributi ex ante istituito da tale regolamento delegato implicherebbe un esercizio comparativo dei diversi enti che devono versare tali contributi, cosicché la ricorrente non potrebbe verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante senza avere accesso ai dati degli altri enti, accesso di cui essa è tuttavia privata.

172    Peraltro, il diritto a una decisione motivata sarebbe svuotato di contenuto invocando la tutela dei segreti commerciali degli altri enti. Fornendo dati aggregati, il SRB non avrebbe stabilito un equilibrio adeguato tra i diritti fondamentali della ricorrente e la tutela dei segreti commerciali degli altri enti.

173    Infine, nei limiti in cui il Tribunale ritenesse che la direttiva 2014/59 e il regolamento n. 806/2014 impongono il metodo di calcolo definito dal regolamento delegato 2015/63, anche detta direttiva e detto regolamento violerebbero, in tale misura, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

174    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

175    In via preliminare, occorre ricordare che gli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato 2015/63 enunciano, come risulta dai precedenti punti da 82 a 86, le regole che il SRB deve applicare per determinare il contributo annuale di base e per correggerlo in funzione del profilo di rischio degli enti. Tali regole sono poi adottate, in maniera più concreta, nell’allegato I del suddetto regolamento.

176    In applicazione dell’allegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, compete al SRB calcolare, in un primo momento, un numero di intervalli al fine di comparare tra loro gli enti alla luce dei diversi indicatori e sotto-indicatori di rischio. In un secondo momento, spetta al SRB assegnare, in linea di principio, lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l’assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi. In un terzo momento, compete al SRB assegnare a tutti gli enti all’interno di un determinato intervallo lo stesso punteggio, denominato «indicatore discretizzato», di cui esso deve tener conto per il resto del calcolo del loro fattore di correzione.

177    L’articolo 296, secondo comma, TFUE stabilisce che gli atti giuridici devono essere motivati. Analogamente, il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione di motivare le proprie decisioni.

178    La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo, e costituisce quindi una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

179    Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che coloro che sono interessati dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104).

180    Al fine di esaminare se tale motivazione sia sufficiente per quanto concerne una decisione che fissa i contributi ex ante, si deve ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che la motivazione di qualsiasi decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione che ponga a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro debba necessariamente comprendere tutti gli elementi che consentono al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo dell’importo di tale somma di denaro (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

181    In secondo luogo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il quale si concretizza, in particolare, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

182    In terzo luogo, ritenere che la motivazione della decisione del SRB che fissa contributi ex ante debba necessariamente consentire agli enti di verificare l’esattezza del calcolo del loro contributo ex ante significherebbe, necessariamente, vietare al legislatore dell’Unione di stabilire un metodo di calcolo di tale contributo che includa dati il cui carattere riservato è tutelato dal diritto dell’Unione e, pertanto, ridurre eccessivamente l’ampio potere discrezionale di cui deve disporre, a tal fine, detto legislatore, impedendo, segnatamente, a quest’ultimo di optare per un metodo di calcolo idoneo ad assicurare un adeguamento dinamico del finanziamento del SRF all’evoluzione del settore finanziario, mediante la valutazione comparata, in particolare, della situazione finanziaria di ciascun ente autorizzato sul territorio di uno Stato membro partecipante al SRF (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 118).

183    In quarto luogo, sebbene da quanto precede risulti che l’obbligo di motivazione gravante sul SRB deve essere bilanciato, in considerazione della logica del sistema di finanziamento del SRF e del metodo di calcolo stabilito dal legislatore dell’Unione, con l’obbligo del SRB di rispettare il segreto commerciale degli enti interessati, resta il fatto che quest’ultimo obbligo non deve essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 120).

184    Tuttavia, non si può ritenere, nell’ambito del bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale, che motivare una decisione che pone a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro senza fornirgli tutti gli elementi che consentano di verificare con esattezza il calcolo dell’importo di tale somma di denaro pregiudichi necessariamente, in ogni caso, la sostanza dell’obbligo di motivazione (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 121).

185    Per quanto concerne la decisione del SRB che fissa contributi ex ante, l’obbligo di motivazione deve essere considerato rispettato qualora i soggetti interessati da tale decisione, pur ricevendo i dati coperti dal segreto commerciale, dispongano del metodo di calcolo utilizzato dal SRB e di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del loro contributo ex ante, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

186    In un caso del genere, tali soggetti sono, infatti, in grado di verificare se il loro contributo ex ante sia stato fissato in modo arbitrario, trascurando la realtà della loro situazione economica o utilizzando dati relativi al resto del settore finanziario che non sono plausibili. Detti soggetti possono, pertanto, comprendere le ragioni della decisione che fissa il loro contributo ex ante e valutare se sia utile proporre un ricorso avverso tale decisione, cosicché sarebbe eccessivo pretendere che il SRB comunichi ciascuno dei dati numerici sui quali si basa il calcolo del contributo ex ante di ciascun ente interessato (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 123).

187    Da quanto precede risulta che il SRB non è, in particolare, tenuto a fornire a un ente i dati che gli consentano di verificare, in modo completo, l’esattezza del valore del fattore di correzione, poiché tale verifica presupporrebbe di disporre di dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 135).

188    In tale contesto, occorre osservare che il regolamento delegato 2015/63 non osta in alcun modo alla possibilità, per il SRB, di comunicare, in forma aggregata e anonima, informazioni sufficienti a consentire a un ente di comprendere in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione nel calcolo del suo contributo ex ante, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 139).

189    In particolare, il regolamento delegato 2015/63 consente al SRB di divulgare, senza violare il suo obbligo di rispettare il segreto commerciale, i valori limite di ciascun intervallo e gli indicatori di rischio ad esso relativi, affinché l’ente interessato si assicuri, in particolare, che il punteggio attribuitogli in occasione della discretizzazione degli indicatori di rischio, quale definita all’allegato I di tale regolamento delegato, corrisponda effettivamente alla sua situazione economica, che tale discretizzazione sia stata effettuata in modo conforme al metodo definito da detto regolamento delegato sulla base di dati plausibili e che siano stati effettivamente presi in considerazione tutti i fattori di rischio che devono essere considerati in applicazione del regolamento n. 806/2014 nonché del regolamento delegato 2015/63 (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 137).

190    Da quanto precede risulta che il regolamento delegato 2015/63 non impedisce al SRB di conformarsi al suo obbligo di motivazione, consentendogli di fornire agli enti interessati informazioni sufficienti per comprendere le ragioni che giustificano le decisioni che fissano i contributi ex ante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 141).

191    Lo stesso vale per la direttiva 2014/59 e il regolamento n. 806/2014, che enunciano i principi del calcolo dei contributi ex ante. Per quanto riguarda tale direttiva, i principi previsti da quest’ultima sono stati poi attuati dal regolamento delegato 2015/63, che è stato adottato ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, di detta direttiva. Il regime di tale regolamento delegato è stato infine reso applicabile, dall’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, al calcolo dei contributi ex ante riscossi sulla base di tale regolamento.

192    Le conclusioni summenzionate non sono messe in discussione dagli argomenti della ricorrente.

193    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe potuto stabilire un metodo di calcolo che non subordina i contributi ex ante di ciascun ente a quelli dovuti da tutti gli altri enti, occorre rilevare che una siffatta interdipendenza dei contributi ex ante deriva da una scelta legislativa espressa agli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59 nonché agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014.

194    Dato che il legislatore dell’Unione ha validamente scelto un siffatto metodo (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 116), non spettava alla Commissione modificarlo mediante un atto delegato.

195    In secondo luogo, la ricorrente non può contestare la legittimità del regolamento delegato 2015/63 basandosi sulla prassi di altre autorità finanziarie, in particolare quella dell’Autorità bancaria europea (ABE), la quale dimostrerebbe che è possibile un altro sistema di motivazione delle decisioni che fissano contributi ex ante.

196    Infatti, come stabilito ai precedenti punti da 107 a 113, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per precisare, mediante il regolamento delegato 2015/63, le norme relative alla correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti, cosicché non spetta al Tribunale determinare se l’approccio adottato dalla Commissione fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 83). Di conseguenza, il solo fatto che esistano approcci alternativi non significa che tale regolamento delegato sia illegittimo.

197    In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il segreto commerciale degli enti dovrebbe beneficiare di una tutela più debole a causa del decorso del tempo.

198    È vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali in un determinato momento risalgano a cinque anni addietro o più, esse sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

199    Tuttavia, i dati utilizzati per il calcolo dei contributi ex ante per un determinato periodo di contribuzione risalgono a meno di cinque anni addietro. Infatti, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato 2015/63, il SRB deve tener conto dei dati degli enti disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione.

200    Alla luce di quanto precede, la prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

[omissis]

3.      Sul sesto motivo di ricorso, nella parte in cui verte sullillegittimità del regolamento delegato 2015/63

219    Nell’ambito del sesto motivo di ricorso, la ricorrente ha formulato, in sostanza, quattro censure. Con le prime due censure, la ricorrente solleva eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento delegato 2015/63. Con le altre due censure, essa contesta la legittimità della stessa decisione impugnata.

220    Occorre anzitutto esaminare le eccezioni di illegittimità, in quanto le censure relative alla legittimità della decisione impugnata sono valutate ai successivi punti da 403 a 420.

a)      Sulla censura relativa allincompatibilità del regolamento delegato 2015/63 con larticolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59

221    La ricorrente afferma, in sostanza, che l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 obbliga la Commissione, quando adotta atti delegati per attuare tale disposizione, ad escludere le passività non esposte al rischio, quali le sue passività fiduciarie, dal calcolo dei contributi ex ante. Poiché il regolamento delegato 2015/63 non prevede una siffatta esclusione, esso violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, di detta direttiva.

222    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

223    Come è stato esposto ai precedenti punti da 116 a 118, oltre ai fondi propri e ai depositi protetti, tutte le passività degli enti devono essere prese in considerazione, in linea di principio, ai fini del calcolo dei contributi ex ante, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.

224    Inoltre, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 obbliga la Commissione ad escludere talune passività che sarebbero prive di rischio dal calcolo dei contributi ex ante. Da un lato, come esposto ai precedenti punti 122 e 123, l’elemento «esposizione al rischio dell’ente», previsto alla lettera a) di tale disposizione, è solo uno degli elementi che devono essere presi in considerazione dalla Commissione quando adotta atti delegati per attuare detta disposizione. Dall’altro lato, da tale disposizione non discende che la Commissione debba attribuire un’importanza preponderante a uno o più dei suddetti elementi.

225    In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che il regolamento delegato 2015/63 sia incompatibile con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

226    Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

b)      Sulla censura relativa allincompatibilità del regolamento delegato 2015/63 con larticolo 114 TFUE, in quanto la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle modalità nazionali divergenti di attuazione della direttiva 86/635

227    La ricorrente sostiene che il regolamento delegato 2015/63 viola l’articolo 114 TFUE in quanto non esclude i fondi che un ente gestisce in nome proprio, ma per conto terzi, dalle passività prese in considerazione ai fini del calcolo dei contributi ex ante, e ciò in quanto non tiene conto delle modalità nazionali divergenti di attuazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terza frase, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU 1986, L 372, pag. 1).

228    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.  

229    Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, il SRB calcola un contributo annuale di base per ciascun ente. Tale contributo è proporzionale all’importo delle passività nette dell’ente interessato, in relazione alle passività nette cumulate di tutti gli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti – per la parte di tale contributo calcolata sulla base dell’unione – e di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’ente in questione, per la parte di tale contributo calcolata su base nazionale.

230    Per quanto riguarda la determinazione delle passività da prendere in considerazione ai fini di tale calcolo, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, punto 11, del regolamento delegato 2015/63 definisce le «passività totali» come il «totale delle passività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/(...) o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU 2002, L 243, pag. 1)]».

231    Peraltro, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 86/635, che fa parte della sezione 3 di tale direttiva, i fondi che un ente gestisce in nome proprio, ma per conto di terzi, devono figurare, di norma, nello stato patrimoniale di tale ente quando quest’ultimo è titolare delle attività ad essi afferenti.

232    Ciò premesso, l’articolo 10, paragrafo 1, terza frase, della direttiva 86/635 dispone che gli Stati membri possono consentire agli enti interessati di far figurare tali fondi fuori bilancio a condizione che esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta dell’ente.

233    A tale riguardo, le parti hanno affermato che, in forza delle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per conformarsi all’articolo 10 della direttiva 86/635, le passività relative alle attività fiduciarie della ricorrente dovevano figurare nello stato patrimoniale di quest’ultima.

234    Le parti hanno altresì indicato, a titolo di esempio, che la Repubblica d’Austria si era avvalsa della facoltà offerta dall’articolo 10, paragrafo 1, terza frase, della direttiva 86/635 di consentire agli enti di far figurare fuori bilancio i fondi gestiti in nome proprio, ma per conto di terzi.

235    Ne consegue, secondo la ricorrente, che, se un ente ha la propria sede in uno Stato membro come la Repubblica d’Austria, anziché la Repubblica federale di Germania, esso può far figurare le passività relative a siffatte attività fiduciarie fuori bilancio, cosicché tali passività non sono prese in considerazione per il calcolo del suo contributo annuale di base.

236    In tale contesto, la ricorrente sostiene che la Commissione, non avendo tenuto conto, nel regolamento delegato 2015/63, di tale differenza tra le norme contabili dei diversi Stati membri per quanto riguarda le attività fiduciarie, ha creato distorsioni della concorrenza contrarie all’articolo 114 TFUE.

237    Orbene, nei limiti in cui l’eccezione di illegittimità della ricorrente è fondata sull’articolo 114 TFUE, occorre rilevare che tale disposizione crea una base giuridica per il Parlamento e il Consiglio al fine di adottare atti legislativi aventi ad oggetto l’eliminazione degli ostacoli agli scambi derivanti dalle disparità esistenti tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2021, Brunswick Bowling Products/Commissione, T‑152/19, EU:T:2021:539, punto 37 (non pubblicata)].

238    Per contro, l’articolo 114 TFUE non autorizza la Commissione, quando adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE, ad agire al di là della delega conferita dal legislatore dell’Unione sulla base di quest’ultima disposizione. Di conseguenza, non spetta alla Commissione porre rimedio a modalità nazionali divergenti di attuazione del diritto dell’Unione, a meno che non vi sia autorizzata da un atto legislativo.

239    Nel caso di specie, né la direttiva 2014/59 né il regolamento n. 806/2014 hanno autorizzato la Commissione ad armonizzare le norme nazionali contabili riguardanti i fondi che un ente gestisce in nome proprio, ma per conto terzi.

240    In tali circostanze, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di aver violato l’articolo 114 TFUE per aver asseritamente creato distorsioni della concorrenza contrarie a tale disposizione a causa dell’adozione del regolamento delegato 2015/63.

241    Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

B.      Sui motivi di ricorso relativi alla legittimità della decisione impugnata

1.      Sulla motivazione del livello-obiettivo annuale

242    In via preliminare, va ricordato che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

243    Con una misura di organizzazione del procedimento e in udienza, il Tribunale ha interrogato d’ufficio le parti sugli eventuali vizi di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

244    Al fine di esaminare se la decisione impugnata sia inficiata da un siffatto vizio, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel SRF devono raggiungere il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

245    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 244, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

246    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo.

247    Per quanto concerne le modalità di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenuto conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

248    Parimenti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il SRB calcola il contributo ex ante a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale che deve essere stabilito alla luce del livello-obiettivo finale e secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

249    Nel caso di specie, come risulta dal considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56.

250    Nei considerando 36 e 37 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi dell’evoluzione dei depositi protetti negli anni precedenti e di qualsiasi sviluppo rilevante della situazione economica nonché su un’analisi riguardante gli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e l’impatto che i contributi prociclici avrebbero avuto sulla situazione finanziaria degli enti. Successivamente, il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato questo coefficiente a un ottavo dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per ottenere il livello-obiettivo annuale.

251    Nei considerando da 38 a 47 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato il suo modo di procedere per fissare il coefficiente.

252    Nel considerando 38 della decisione impugnata, il SRB ha constatato una tendenza di crescita costante dei depositi protetti di tutti gli enti negli Stati membri partecipanti. In particolare, per il 2020, l’ammontare medio di detti depositi, calcolato su base trimestrale, era pari a EUR 6 689 miliardi.

253    Nei considerando 40 e 41 della decisione impugnata, il SRB ha presentato le previsioni di sviluppo dei depositi protetti per i tre anni rimanenti del periodo iniziale, ossia dal 2021 al 2023. Ha stimato che i tassi di crescita annuali dei depositi protetti fino alla fine del periodo iniziale si sarebbero situati tra il 4% e il 7%.

254    Nei considerando da 42 a 45 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha indicato di aver tenuto conto di molteplici indicatori, come la previsione di crescita del prodotto interno lordo della Commissione e le proiezioni in materia della BCE o il flusso di crediti del settore privato in percentuale del prodotto interno lordo.

255    Al considerando 46 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, pur potendosi ragionevolmente attendere un’ulteriore crescita dei depositi protetti all’interno dell’unione bancaria, il ritmo di tale crescita sarebbe stato inferiore rispetto a quello dell’anno 2020. In proposito, il SRB ha affermato, al considerando 47 della decisione impugnata, di aver adottato un «approccio prudente» per quanto riguardava la gamma di tassi di crescita dei depositi protetti per gli anni a venire fino al 2023.

256    Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha fissato, nel considerando 48 della decisione impugnata, il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale moltiplicando l’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 48 della decisione di cui trattasi:

«Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56».

257    Dalle spiegazioni del SRB in udienza risulta, in sostanza, che esso ha determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contributo 2021 come segue.

258    In primo luogo, fondandosi su un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’ammontare dei depositi protetti dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, stimato, per la fine del periodo iniziale, in circa EUR 7 500 miliardi. Per giungere a tale importo, il SRB ha tenuto conto dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, vale a dire EUR 6 689 miliardi, di un tasso di crescita annuo dei depositi protetti pari al 4%, nonché del numero di periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire tre.

259    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% di detti EUR 7 500 miliardi per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023, ovvero circa EUR 75 miliardi.

260    In terzo luogo, il SRB ha detratto da quest’ultimo importo i mezzi finanziari già disponibili nel SRF nel 2021, ossia circa EUR 42 miliardi, al fine di ottenere l’importo che restava da percepire nei rimanenti periodi di contribuzione prima della fine del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Tale importo ammontava a circa EUR 33 miliardi.

261    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per tre allo scopo di ripartirlo uniformemente tra i suddetti tre periodi di contribuzione rimanenti. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 249, vale a dire circa EUR 11,287 miliardi.

262    In udienza, il SRB ha altresì sostenuto di aver reso pubblici gli elementi di informazione su cui aveva basato il metodo descritto nel precedenti punti da 258 a 261, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di comprendere il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, esso ha precisato di aver pubblicato sul suo sito Internet, nel maggio del 2021, vale a dire dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, una scheda descrittiva denominata «Fact Sheet 2021» (in prosieguo: la «scheda descrittiva»), che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Del pari, il SRB ha affermato che anche l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF era indicato sul suo sito Internet, nonché attraverso altre fonti pubbliche, e ciò ben prima dell’adozione della decisione impugnata.

263    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o addirittura deve, prendere in considerazione anche difetti di motivazione diversi da quelli invocati dalla ricorrente, qualora, in particolare, emergano nel corso del procedimento.

264    Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che coloro che sono interessati dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104).

265    Inoltre, detta motivazione deve essere, segnatamente, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscerne i reali motivi, al fine di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

266    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

267    Infatti, se le considerazioni illustrate nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione interessata non soddisfa le funzioni ricordate ai precedenti punti 178 e 179. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere i reali motivi della decisione impugnata prima della proposizione del ricorso e di preparare la propria difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che sono serviti da reale supporto giuridico a detta decisione e di esaminare la loro conformità alle norme applicabili.

268    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

269    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un aumento o una riduzione dello stesso importo comporta un aumento o una riduzione corrispondente del contributo ex ante di ciascuno di tali enti.

270    Da quanto precede risulta che, sebbene il SRB sia tenuto a fornire agli enti, mediante la decisione impugnata, spiegazioni relative al metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con le spiegazioni fornite dal SRB durante il procedimento giurisdizionale e relative al metodo effettivamente applicato.

271    Orbene, ciò non si verifica nella presente causa.

272    Infatti, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata ha esposto, al considerando 48, una formula matematica che ha presentato come base per la determinazione del livello-obiettivo annuale. Orbene, è emerso che detta formula non integra gli elementi del metodo realmente applicato dal SRB, come esposto in udienza. In effetti, come risulta dai precedenti punti da 258 a 261, il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di detto metodo, deducendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF al fine di calcolare l’importo che doveva essere ancora riscosso entro il termine del periodo iniziale e dividendo detto importo per tre. Ora, queste due fasi del calcolo non sono espresse nella suddetta formula matematica.

273    Inoltre, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’affermazione del SRB secondo cui esso ha pubblicato, nel maggio 2021, la scheda descrittiva, che conteneva una forcella indicante gli eventuali importi del livello-obiettivo finale, e, sul suo sito Internet, l’ammontare dei mezzi finanziari disponibili nel SRF. Infatti, indipendentemente dalla questione di stabilire se la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di tali importi, questi ultimi non erano di per sé tali da consentirle di comprendere che le due operazioni menzionate nel precedente punto 272 fossero state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista al considerando 48 della decisione impugnata non li menzionava neanche.

274    Simili incongruenze riguardano anche il modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia riveste un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 256. Infatti, tale coefficiente potrebbe essere inteso come basato, tra altri parametri, sulla previsione di crescita dei depositi protetti durante gli anni rimanenti del periodo iniziale. Orbene, tale lettura non è coerente con le spiegazioni fornite dal SRB in udienza, da cui risulta che il coefficiente di cui trattasi è stato fissato in modo da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, vale a dire dopo che il SRB ha calcolato detto importo in applicazione dei quattro passaggi illustrati nei precedenti punti da 258 a 261 e, segnatamente, dividendo per tre l’importo risultante dalla deduzione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Tale modo di procedere non risulta però affatto dalla decisione impugnata.

275    Occorre ricordare inoltre che, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato si collocava in una forcella compresa tra EUR 70 miliardi e EUR 75 miliardi. Orbene, tale forcella risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nel considerando 41 della decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi – che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Risulta quindi che esiste una discordanza tra queste due forcelle. Infatti, da un lato, la forcella relativa al tasso di evoluzione dei depositi protetti comprende anche valori superiori al tasso del 4%, la cui applicazione avrebbe tuttavia comportato un importo stimato del livello-obiettivo finale superiore a quelli inclusi nella forcella relativa a tale livello-obiettivo. Dall’altro lato, per la ricorrente è impossibile comprendere la ragione per cui il SRB abbia incluso nella forcella relativa a detto livello-obiettivo importi inferiori a EUR 75 miliardi. Infatti, per ottenere questo risultato, sarebbe stato necessario applicare un tasso inferiore al 4%, che non è però incluso nella forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti. In tali circostanze, la ricorrente non era in grado di determinare il modo in cui il SRB aveva utilizzato la forcella relativa al tasso di evoluzione di tali depositi per giungere al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

276    Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo realmente applicato dal SRB, quale illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni effettive, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

277    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la decisione impugnata è inficiata da difetti di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale.

278    Tuttavia, tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente.

2.      Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione di forme sostanziali e dellarticolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81

279    Il quarto motivo di ricorso si articola in quattro parti, le quali, a loro volta, si articolano in più censure.

a)      Sulla prima parte, vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione impugnata 

1)      Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81

280    La ricorrente sostiene che il SRB ha violato l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, che richiede che il SRB comunichi alle ANR «le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali». Il SRB non avrebbe soddisfatto tale requisito, in quanto si sarebbe limitato a inviare alla BaFin il progetto di una siffatta decisione, e non la decisione finale. Ciò deriverebbe dal fatto che la decisione impugnata, come notificata dalla BaFin, sarebbe pervenuta alla ricorrente solo in una versione non firmata, ossia senza firma autografa e senza menzione di una firma elettronica, e non avrebbe alcun numero derivante dal sistema documentale denominato «Advanced Records System» (in prosieguo: l’«ARES»).

281    Il SRB contesta tale argomento.

282    In via preliminare, occorre precisare che, nell’ambito della presente censura, la ricorrente deduce unicamente la violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81.

283    Orbene, tale disposizione si limita a stabilire che il SRB è tenuto a comunicare le decisioni relative al calcolo dei contributi ex ante alle ANR interessate degli Stati membri partecipanti. Essa non esige che il SRB comunichi a tali ANR una versione di detta decisione che sia firmata e che rechi un numero corrispondente a un sistema documentale, quale un numero proveniente dall’ARES. Parimenti, essa non obbliga il SRB a garantire che le ANR trasmettano una siffatta versione agli enti.

284    Ne consegue che la ricorrente non può addebitare al SRB di aver violato l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 per aver comunicato alla BaFin una versione della decisione impugnata che non era firmata e non conteneva un numero proveniente dall’ARES.

285    Peraltro, e in ogni caso, occorre precisare che il fascicolo dinanzi al Tribunale contiene due versioni della decisione impugnata. La prima è la versione di tale decisione che non è firmata e che, secondo le indicazioni della ricorrente, è stata notificata dal SRB alla BaFin e successivamente ad essa. La seconda versione di detta decisione, che la ricorrente ha ottenuto direttamente dal SRB a seguito di una domanda di accesso al fascicolo, reca la firma elettronica della presidente del SRB nonché un numero proveniente dall’ARES e una data e un’ora precise sulla sua prima pagina.

286    Orbene, la ricorrente non ha individuato alcuna differenza tra queste due versioni per quanto riguardava il loro contenuto sostanziale, cosicché essa non può sostenere che la versione notificata alla BaFin non era la versione finale della decisione impugnata.

287    La prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, relativa all’errata autenticazione della decisione impugnata

288    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è stata correttamente autenticata, circostanza che il SRB contesta.

289    La ricorrente deduce, in sostanza, due argomenti.

290    In primo luogo, benché i documenti che la ricorrente ha ottenuto a seguito della sua domanda di accesso al fascicolo contengano una firma elettronica e un numero proveniente dall’ARES, tali elementi non costituirebbero un’autenticazione della decisione impugnata.

291    A questo proposito, occorre ricordare che l’autenticazione di un atto, che costituisce una forma sostanziale, mira a garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dal suo autore, consentendo così di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza con quest’ultimo dei testi notificati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 152).

292    Nel suo controricorso, il SRB ha spiegato che la decisione impugnata era stata autenticata mediante lo strumento informatico «EU Sign». Con tale strumento, la presidente del SRB ha apposto una firma elettronica, una data e un’ora precise nonché un numero dell’ARES sul documento contenente tale decisione.

293    Al riguardo, dalla giurisprudenza risulta che un metodo di autenticazione fondato sull’utilizzo di un siffatto sistema è idoneo a soddisfare i requisiti di autenticazione ricordati al precedente punto 291 (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 157 a 161).

294    Ne consegue che il primo argomento della ricorrente dev’essere respinto.

295    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che dai documenti di cui dispone risulta che la firma della presidente del SRB si riferisce solo al corpo della decisione impugnata. Di conseguenza, la ricorrente non disporrebbe ancora di una versione firmata dell’allegato I della decisione impugnata.

296    Orbene, l’articolo 1 del dispositivo della decisione impugnata, quale figura a pagina 51 del corpo di tale decisione nella sua versione tedesca, enuncia che «[i]l calcolo dei contributi individuali ex ante al [SRF] per il periodo di contribuzione 2021, come indicato nell’allegato I, è approvato». Ne risulta che tale allegato I fa parte integrante di detta decisione. In tali circostanze, il SRB non è tenuto ad autenticare un siffatto allegato separatamente dal corpo di detta decisione.

297    Di conseguenza, il secondo argomento della ricorrente e, pertanto, la seconda censura nella sua interezza, devono essere respinti.

3)      Sulla terza censura, relativa al processo decisionale del SRB

298    La ricorrente sostiene che non è «evidente» che il SRB si sia pronunciato sui risultati dei calcoli dei contributi ex ante. L’articolo 1 della decisione impugnata disporrebbe che il SRB conferma i calcoli riportati nell’allegato I di tale decisione. Orbene, una decisione adottata con rinvio a un allegato non sarebbe sufficiente, in quanto non costituirebbe una decisione vertente sul calcolo effettivo dei contributi ex ante. Infatti, l’allegato I della decisione impugnata conterrebbe solo risultati intermedi arrotondati, ad esclusione dei valori completi, e sarebbe solo uno strumento che assicura la pubblicità del calcolo dei contributi nei confronti degli enti. Ora, il processo decisionale del SRB dovrebbe vertere sulla «decisione sostanziale riprodotta negli strumenti che garantiscono la sua pubblicità». Una decisione che si riferisca unicamente alle sue modalità di comunicazione sarebbe insufficiente se non è stata adottata una decisione sostanziale.

299    Il SRB contesta tale argomento.

300    A tale riguardo, dall’articolo 1 del dispositivo della decisione impugnata risulta che i membri della sessione esecutiva del SRB, che costituisce l’organo decisionale di quest’ultimo per quanto riguarda la fissazione dei contributi ex ante, si sono pronunciati sui singoli contributi ex ante di ciascun ente per il periodo di contribuzione 2021 quali esposti nell’allegato I di detta decisione.

301    Inoltre, come risulta dall’allegato A.20 dell’atto introduttivo, l’estratto dell’allegato I della decisione impugnata che riguardava la ricorrente, come comunicato dalla BaFin a quest’ultima, contiene dettagli sul calcolo del suo contributo ex ante e sui dati che sono alla base di tale calcolo.

302    Per quanto concerne l’adeguatezza di tali dati per informare i membri della sessione esecutiva del SRB che hanno adottato la decisione impugnata, la ricorrente si limita ad addebitare al SRB il fatto che i dati numerici contenuti nell’allegato I di tale decisione erano arrotondati.

303    Orbene, tutti i dati numerici, che fanno parte di tale allegato e contengono cifre dopo la virgola, sono arrotondati a quattro decimali, ad eccezione dei dati numerici relativi al fattore di correzione, che sono arrotondati a dodici decimali.

304    Un siffatto livello di dettaglio era sufficiente per consentire ai membri della sessione esecutiva del SRB di adottare la decisione impugnata con piena cognizione di causa.

305    Ciò premesso, la terza censura della prima parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta e, pertanto, tale prima parte nel suo insieme.

b)      Sulla seconda parte, vertente sullinsufficiente motivazione della decisione impugnata

306    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non rispetta i requisiti in materia di motivazione, in quanto non sarebbe possibile ricalcolare integralmente i contributi ex ante che essa deve versare.

307    Il SRB contesta tale argomento.

308    A questo proposito, la Corte ha già dichiarato che ritenere che la motivazione della decisione del SRB che fissa contributi ex ante debba necessariamente consentire agli enti di verificare l’esattezza del calcolo del loro contributo ex ante significherebbe, necessariamente, vietare al legislatore dell’Unione di stabilire un metodo di calcolo di tale contributo che includa dati il cui carattere riservato è tutelato dal diritto dell’Unione e, pertanto, ridurre eccessivamente l’ampio potere discrezionale di cui deve disporre, a tal fine, detto legislatore, impedendo, segnatamente, a quest’ultimo di optare per un metodo di calcolo idoneo ad assicurare un adeguamento dinamico del finanziamento del SRF all’evoluzione del settore finanziario, mediante la valutazione comparata, in particolare, della situazione finanziaria di ciascun ente autorizzato sul territorio di uno Stato membro partecipante al SRF (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 118).

309    Ne consegue che la ricorrente non può sostenere che il SRB abbia violato il suo obbligo di motivazione per il motivo che non sarebbe possibile ricalcolare integralmente i contributi ex ante che essa deve versare.

310    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non avrebbe spiegato i motivi per i quali i suoi fattori di correzione erano aumentati, nonostante il fatto che il totale del suo bilancio e l’entità dei suoi strumenti derivati, alla data di riferimento determinante per il calcolo dei contributi ex ante 2021, fossero in calo rispetto al ciclo precedente.

311    Infatti, la sufficienza della motivazione della decisione impugnata non può essere valutata alla luce di quella di una decisione del SRB riguardante un altro periodo di contribuzione.

312    In ogni caso, al pari di quanto rilevato dal SRB e come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 308, l’economia del metodo di calcolo dei contributi ex ante implica che il risultato della valutazione annuale dei rischi di un ente dipende dal livello di rischio assunto da quest’ultimo rispetto al livello di rischio degli altri enti. Orbene, il livello di rischio di tali enti può diminuire da un anno all’altro. Di conseguenza, un calo del totale di bilancio e della portata degli strumenti derivati non determina automaticamente un miglioramento del fattore di correzione di un ente.

313    Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta.

[omissis]

3.      Sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle disposizioni dellarticolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014, dellarticolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione 2015/81 e dellarticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 

337    La ricorrente sostiene che, assoggettandola all’obbligo di contribuire al SRF, il SRB ha violato il combinato disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione 2015/81 e dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

338    È vero che, secondo la formulazione del regolamento n. 806/2014, tutti gli enti titolari di un’autorizzazione bancaria, compresa la ricorrente, sarebbero soggetti, per principio, all’obbligo di contribuire al SRF. Tuttavia, la formulazione di una norma non consentirebbe di per sé di stabilire il vero contenuto di quest’ultima. Da un lato, l’interpretazione del diritto secondario dovrebbe imperativamente tener conto dei principi che disciplinano le norme del diritto primario. Dall’altro, il vero contenuto di una norma giuridica potrebbe essere determinato solo alla luce del suo senso e della sua finalità nonché della sua correlazione sistemica con altre norme.

339    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

340    A tale riguardo, dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 93 a 97 risulta che tutti gli enti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, della medesima direttiva e con l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 575/2013, devono versare contributi ex ante calcolati su base nazionale, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59.

341    Lo stesso vale per i contributi ex ante calcolati sulla base dell’unione. Infatti, in forza di una lettura congiunta dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento e dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/59, tutti gli enti ai sensi di tali disposizioni devono versare siffatti contributi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.

342    Orbene, la ricorrente non contesta il fatto di essere un ente ai sensi di tali disposizioni.

343    Di conseguenza, la ricorrente rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014 in quanto ente tenuto a versare contributi ex ante.

344    Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

345    In primo luogo, tenuto conto delle considerazioni esposte al precedente punto 101, la ricorrente non può sostenere che dall’articolo 114 TFUE, base giuridica tanto del regolamento n. 806/2014 quanto della direttiva 2014/59, risulti che gli enti in fase di smantellamento non debbano, per principio, essere assoggettati alla contribuzione ex ante.

346    In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’articolo 67, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, limita la definizione della nozione di «ente soggetto al versamento dei contributi ex ante», poiché nessuno degli obiettivi della risoluzione enunciati a tale articolo 14 non può più essere conseguito nel caso di un ente in fase di smantellamento, come la ricorrente. Ciò varrebbe, in particolare, per l’obiettivo menzionato all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, vale a dire la garanzia della continuità delle funzioni essenziali, e per l’obiettivo menzionato all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, ossia evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio.

347    A tale riguardo, occorre rilevare che le disposizioni invocate dalla ricorrente non precisano gli obiettivi del regolamento n. 806/2014 in quanto tali, bensì quelli della risoluzione. Orbene, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB può adottare un’azione di risoluzione solo se le tre condizioni previste dall’articolo 18 di tale regolamento sono soddisfatte. Ne consegue che gli eventuali enti soggetti a risoluzione possono costituire una categoria più ristretta di quella degli enti soggetti ai contributi ex ante. Gli obiettivi della risoluzione non sono quindi determinanti per la portata dell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda l’obbligo di versare contributi ex ante.

348    In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la sua esclusione dall’ambito di applicazione ratione personae dell’obbligo di contribuire al SRF non può neppure essere dedotta dagli elementi di cui all’articolo 103, paragrafo 7, lettere a), d) e g), della direttiva 2014/59.

349    Infatti, dalla formulazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, nonché dai termini dell’articolo 103, paragrafo 2, della medesima direttiva, risulta che l’articolo 103, paragrafo 7, di detta direttiva non è inteso a definire l’ambito di applicazione ratione personae dell’obbligo di versare contributi ex ante. Tale disposizione si limita ad elencare gli elementi di cui la Commissione deve tener conto nell’adottare atti delegati per precisare il concetto di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio dell’ente» di cui all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59.

350    In ultimo luogo, la ricorrente non sviluppa alcun argomento autonomo e mirato riguardante l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione 2015/81, che vada al di là dell’argomento sopra esaminato. Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione della disposizione suddetta dev’essere respinta.

351    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la censura vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione 2015/81 e dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e, pertanto, il primo motivo di ricorso nella sua interezza.

4.      Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 20 e 16 della Carta

352    Il terzo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in due parti.

a)      Sulla prima parte, vertente sulla violazione dellarticolo 20 della Carta

353    La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento e di non discriminazione, come sancito all’articolo 20 della Carta, poiché essa è trattata allo stesso modo degli enti che non sono in fase di smantellamento. A tale riguardo, essa sottolinea, da un lato, che utilizza le sue autorizzazioni bancarie unicamente ai fini del suo smantellamento e, dall’altro, che la sua esposizione al rischio, la sua probabilità di risoluzione e la sua importanza per la stabilità dei mercati finanziari sono molto ridotte, se non addirittura inesistenti.

354    Una disparità di trattamento non sarebbe esclusa per il fatto che il metodo di calcolo dei contributi ex ante sfocia in contributi ex ante diversi per diversi enti. Infatti, un’adeguata presa in considerazione della situazione particolare della ricorrente dovrebbe condurre a una riduzione della sua contribuzione a zero, il che non sarebbe possibile a causa dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63, il quale prevede che il fattore di correzione debba essere fissato in una forcella compresa tra 0,8 e 1,5.

355    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

356    L’articolo 20 della Carta sancisce il principio generale del diritto dell’Unione della parità di trattamento, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 95).

357    A questo proposito, in primo luogo, occorre esaminare se un ente in fase di smantellamento, come la ricorrente, si trovi in una situazione comparabile a quella degli altri enti assoggettati ai contributi ex ante.

358    Secondo una giurisprudenza costante, la comparabilità di situazioni siffatte è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce. (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

359    Per quanto riguarda lo scopo perseguito dalla normativa cui si riferisce la decisione impugnata, occorre ricordare che tale normativa rientra nel settore del SRM, la cui istituzione mira, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 806/2014, a garantire un approccio neutro per il trattamento degli enti in dissesto, a rafforzare la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e a impedire a eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri che non partecipano a tale meccanismo, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso.

360    Al fine di assicurare un finanziamento delle attività del SRM, la direttiva 2014/59, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento delegato 2015/63 hanno istituito i contributi ex ante la cui natura specifica consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 di tale direttiva e dal considerando 41 di tale regolamento, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, e nell’incoraggiare gli enti ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

361    Alla luce di tali principi e obiettivi, la ricorrente sostiene a torto che gli enti in fase di smantellamento si trovano, a causa di tale smantellamento, in una situazione diversa da quella degli altri enti assoggettati ai contributi ex ante.

362    In primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 102 del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante sono raccolti presso gli enti prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente dalla stessa.

363    In secondo luogo, conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, e all’articolo 70 del regolamento n. 806/2014 nonché all’articolo 103 della direttiva 2014/59, l’obbligo di versare contributi ex ante si applica a tutti gli enti titolari di un’autorizzazione bancaria in quanto enti di cui al combinato disposto dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di tale regolamento nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva.

364    Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il fatto che, durante il periodo di contribuzione di cui trattasi, essa era un ente operante con un’autorizzazione bancaria ai sensi delle disposizioni menzionate al punto precedente 363, e ciò indipendentemente dal suo smantellamento.

365    Ne consegue che la ricorrente poteva esercitare attività bancarie attraverso le quali ha potuto esporre il sistema finanziario a un certo rischio.

366    In terzo luogo, il metodo di calcolo dei contributi ex ante, quale introdotto dal regolamento delegato 2015/63, è in grado di riflettere – in modo analogo a quello degli altri enti – le specificità del profilo di rischio degli enti oggetto di smantellamento.

367    Infatti, il metodo di calcolo dei contributi ex ante tiene conto delle dimensioni degli enti mediante il calcolo del contributo annuale di base, basato su un importo proporzionale delle passività nette dell’ente interessato rispetto alle passività nette di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Pertanto, il contributo annuale di base di un ente diminuisce rispetto a quello degli altri enti e riflette così la sua situazione specifica se, nell’ambito di uno smantellamento, tale ente riduce l’importo delle sue passività nette. Inoltre, le diverse categorie e i diversi indicatori di rischio previsti all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63 consentono di tener conto, in modo mirato, di diverse caratteristiche degli enti, compresi gli enti oggetto di smantellamento, cosicché un ente siffatto viene assoggettato a un contributo ex ante meno elevato quando il suo profilo di rischio diminuisce a causa di tale smantellamento.

368    In quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, gli enti in fase di smantellamento non sono esclusi da qualsiasi beneficio procurato dall’esistenza del SRF.

369    Infatti, come rilevato al precedente punto 71, la sola esistenza di tale fondo contribuisce alla stabilità del settore finanziario, la quale va a vantaggio di tutti gli enti interessati, compresi gli enti che sono oggetto di smantellamento.

370    A tale riguardo, occorre sottolineare che la possibilità non solo di far avviare la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto, ma anche di facilitarla, corrisponde all’obiettivo perseguito dalla creazione del SRF. Orbene, la stabilità del settore finanziario contribuisce a facilitare una siffatta risoluzione, in quanto aumenta la prevedibilità e l’efficacia di quest’ultima.

371    In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una situazione diversa da quella degli enti che non sono in fase di smantellamento, tenuto conto dei principi e degli obiettivi enunciati ai precedenti punti 359 e 360.

372    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui i contributi ex ante costituirebbero una «tassa bancaria» che violerebbe «l’imperativo della parità di trattamento fiscale imposto dall’articolo 20 della Carta».

373    Su tale punto, da un lato, occorre rilevare che la ricorrente non precisa né il contenuto né la portata dell’«imperativo della parità di trattamento fiscale imposto dall’articolo 20 della Carta». Dall’altro lato, la premessa su cui si fonda la ricorrente, vale a dire quella secondo cui i contributi ex ante costituiscono «tasse» o disposizioni fiscali, è errata per le ragioni esposte ai precedenti punti da 59 a 76.

374    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso.

b)      Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dellarticolo 16 della Carta

375    La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola la libertà d’impresa, quale sancita dall’articolo 16 della Carta, poiché tale decisione le infligge svantaggi sproporzionati rispetto agli obiettivi che detta decisione mira a conseguire. Infatti, sarebbe escluso, in particolare, che i contributi ex ante possano mai essere utilizzati a suo vantaggio o a quello di enti che si trovano in una situazione simile, poiché le condizioni per il ricorso agli strumenti di risoluzione non sarebbero soddisfatte nel suo caso.

376    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

377    La tutela conferita dall’articolo 16 della Carta implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v. sentenza del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

378    Tuttavia, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta. Tale libertà può quindi essere soggetta a un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punti 45 e 46 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata).

379    Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui devono essere valutati gli atti dell’Unione alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, punto 47, e del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 82).

380    Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 48, e del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 83).

381    Nel caso di specie, anche supponendo che l’obbligo imposto alla ricorrente di versare contributi ex ante costituisca un’ingerenza nella sua libertà d’impresa, occorre anzitutto rilevare che tale obbligo deriva, in particolare, dagli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dagli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59, di modo che esso è previsto dalla legge.

382    L’obbligo di versare contributi ex ante persegue poi un obiettivo di interesse generale. Infatti, come risulta dal considerando 1 del regolamento delegato 2015/63, i meccanismi di finanziamento della risoluzione devono disporre di risorse finanziarie sufficienti per permettere un funzionamento efficace del meccanismo di risoluzione. Di conseguenza, il SRB può riscuotere contributi ex ante dagli enti interessati al fine di finanziare l’attuazione di detto meccanismo, poiché quest’ultimo mira a rafforzare la stabilità di tali enti negli Stati membri partecipanti e a impedire a eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, come rilevato ai precedenti punti da 43 a 53.  

383    Inoltre, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento che consenta di constatare che, alla luce di tale obiettivo, l’obbligo di contribuire al SRF costituirebbe un intervento sproporzionato o inaccettabile che pregiudica la sostanza stessa della sua libertà d’impresa.

384    Infine, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la ricorrente non dimostra, in particolare, che esistano mezzi meno restrittivi del versamento dei contributi ex ante per consentire di raggiungere in modo altrettanto efficace gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 806/2014 e dalla direttiva 2014/59, quali, in particolare, quello di garantire che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

385    In tali circostanze, la ricorrente non può contestare una violazione dell’articolo 16 della Carta da parte della decisione impugnata.

386    Pertanto, la seconda parte del terzo motivo di ricorso dev’essere respinta.

387    Analogamente, deve essere respinta la censura sollevata nell’ambito del terzo motivo di ricorso, secondo cui il fatto che il SRB fondi la sua decisione sul regolamento delegato 2015/63 e che quest’ultimo non prescriva alcuna esenzione per quanto riguarda i contributi ex ante per enti come la ricorrente non può porre rimedio alla violazione, da parte della decisione impugnata, degli articoli 20 e 16 della Carta, poiché tale regolamento delegato violerebbe, anch’esso, tali disposizioni in quanto avrebbe l’effetto di imporre alla ricorrente un obbligo di versare contributi ex ante.

388    Infatti, dato che un siffatto riferimento al regolamento delegato 2015/63 deve essere inteso nel senso che la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità nei confronti di tale regolamento delegato, per violazione degli articoli 20 e 16 della Carta, occorre respingere detta eccezione di illegittimità per le ragioni esposte ai precedenti punti da 357 a 363 e da 378 a 384.

389    Pertanto, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

[omissis]

6.      Sul sesto motivo di ricorso, nella parte in cui verte sullapplicabilità diretta dellarticolo 103, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59 nonché sullapplicazione per analogia dellarticolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63

403    Il sesto motivo di ricorso contiene due censure relative alla legittimità della decisione impugnata.

a)      Sulla censura relativa allapplicabilità diretta dellarticolo 103, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59

404    La ricorrente sostiene che, avendo rifiutato di escludere il portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC dal calcolo dei contributi ex ante, il SRB ha violato l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, che fissa i criteri per la correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente. Operazioni fiduciarie come la gestione di tale portafoglio, che la ricorrente detiene a titolo fiduciario per conto dell’EAA, non comporterebbero un’esposizione al rischio per essa. Una siffatta assenza di esposizione al rischio dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo dei contributi ex ante in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59. Tale disposizione sarebbe applicabile al calcolo di detti contributi in virtù dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 806/2014.

405    Il SRB contesta tale argomento.

406    È vero che l’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 prevede che il calcolo del contributo ex ante di ciascun ente si basi su un contributo ponderato in funzione del profilo di rischio dell’ente interessato e basato sui criteri di cui all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

407    Tuttavia, tale disposizione non stabilisce che il SRB sia tenuto a correggere il contributo ex ante direttamente alla luce di tali criteri.

408    Per contro, dalla formulazione stessa dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, cui fa riferimento l’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 e che prevede l’adozione di un atto delegato per attuare i criteri previsti da tale articolo 103, paragrafo 7, risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso che questi ultimi criteri fossero direttamente applicabili alle ANR come il SRB.

409    Ciò vale a maggior ragione in quanto l’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 dispone che gli atti delegati che precisano il concetto della «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente», adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, si applicano al calcolo dei contributi ex ante sulla base di tale regolamento.

410    Da quanto precede risulta che non spettava al SRB correggere il contributo ex ante della ricorrente direttamente alla luce dei criteri previsti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, ma che spettava ad esso farlo sulla base dei criteri più precisi previsti dal regolamento delegato 2015/63 e che attuano questi primi criteri.

411    Orbene, l’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63 elenca, in modo esaustivo, le passività che il SRB è tenuto ad escludere ai fini del calcolo del contributo annuale di base degli enti, fermo restando che le passività detenute a titolo fiduciario non sono menzionate in tale disposizione.

412    Pertanto, la ricorrente non può sostenere che il SRB, sulla base dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59 e indipendentemente dai casi di cui all’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, doveva escludere le passività relative alle attività fiduciarie della ricorrente nel calcolo del suo contributo annuale di base, per il motivo che tali passività non presenterebbero rischi.

413    Di conseguenza, la presente censura del sesto motivo di ricorso deve essere respinta.

b)      Sulla censura, dedotta in subordine, relativa allanalogia con i prestiti agevolati

414    In subordine, la ricorrente sostiene che il SRB avrebbe dovuto applicare per analogia l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 al portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC da essa detenuti a titolo fiduciario. Infatti, al pari dell’ente intermediario in materia di prestiti agevolati, il mandatario fiduciario costituirebbe, ai fini della liquidazione delle passività fiduciarie, una semplice fase di passaggio tra il partner originario del contratto derivato e il fiduciario.

415    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

416    L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 esclude dal calcolo dei contributi ex ante talune passività detenute nel caso degli enti che gestiscono prestiti agevolati.

417    La nozione di «prestito agevolato» viene definita all’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63 nel senso che essa comprende i prestiti concessi da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro.

418    Orbene, da un lato, dalle memorie della ricorrente risulta che essa non gestisce tali prestiti, cosicché essa non costituisce un ente menzionato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63.

419    Dall’altro lato, il SRB non può applicare per analogia l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 alle passività connesse ad attività fiduciarie. Infatti, detta disposizione non conferisce al SRB il potere discrezionale di escludere talune passività, a titolo di correzione in funzione del profilo di rischio degli enti, dai contributi annuali di base, ma elenca, al contrario, in modo preciso ed esaustivo le condizioni alle quali una passività è oggetto di una siffatta esclusione (v. sentenza del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 93).

420    Pertanto, la seconda censura del sesto motivo di ricorso e, quindi, il sesto motivo nel suo insieme, devono essere respinti.

7.      Sul settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con larticolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, a causa della mancata presa in considerazione del valore netto delle passività connesse ai contratti su strumenti derivati

421    Prima di esaminare il settimo motivo di ricorso, occorre ricordare il contenuto delle disposizioni pertinenti del regolamento delegato 2015/63.

422    L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, che fa parte della sezione 2 di detto regolamento delegato, elenca sei ipotesi di esclusione delle passività dal calcolo dei contributi ex ante.

423    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato 2015/63, ai fini di tale sezione, l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento delegato derivanti da contratti derivati è valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento n. 575/2013.

424    L’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 stabilisce che, tuttavia, il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75% del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l’ente è soggetto ai fini dell’informativa di bilancio (in prosieguo: il «valore contabile»).

425    Infine, l’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del regolamento delegato 2015/63 prevede che, ai fini della sezione 2 di tale regolamento delegato, dalle passività totali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento delegato è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il corrispondente valore determinato conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato.

426    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, poiché il SRB ha calcolato il suo contributo ex ante sulla base di un valore dei suoi contratti derivati che essa chiama «valore lordo» anziché di un valore di tali contratti che essa chiama «valore netto».

427    Dalle sue memorie risulta che con tale nozione di «valore netto» la ricorrente intende un valore delle sue passività dal quale sono escluse passività che non presentano rischi, le quali sarebbero invece incluse nel «valore lordo». Secondo la ricorrente, le passività prive di rischio sono, in particolare, quelle connesse al portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC, dato che essa godrebbe di una protezione integrale ed effettiva contro i rischi derivanti da tali passività.

428    Tale protezione deriverebbe da un accordo di compensazione concluso tra la ricorrente e l’EAA, con il quale quest’ultima si assumerebbe i rischi connessi al portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC.

429    In tale contesto, poco importerebbe sapere come le disposizioni del regolamento n. 575/2013 trattino diverse passività connesse al portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC. Il regolamento in parola perseguirebbe una finalità diversa da quella della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014. È vero che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63 disporrebbe che, per quanto riguarda i tipi di passività da escludere dalle passività di un ente in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, l’ammontare delle passività derivanti da contratti derivati deve essere valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento n. 575/2013. Orbene, queste ultime disposizioni disciplinerebbero il calcolo del cosiddetto coefficiente di leva finanziaria, che, come risulterebbe dai considerando da 91 a 94 del regolamento n. 575/2013, è un parametro estraneo al rischio derivante dal diritto prudenziale.

430    Per contro, il calcolo dei contributi ex ante ponderati in funzione del profilo di rischio dell’ente dovrebbe, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenere conto, in particolare, dell’esposizione al rischio delle operazioni. Se ne dedurrebbe, ai fini dell’inclusione delle passività nella base di calcolo dei contributi ex ante, che non sarebbe possibile prendere in considerazione le passività coperte dall’accordo di compensazione concluso dalla ricorrente con l’EAA. In tali circostanze, il rinvio operato dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63 alle disposizioni del regolamento n. 575/2013 non potrebbe riguardare tutti gli impegni risultanti dagli strumenti derivati, ma solo le passività che presentano quantomeno un rischio.

431    Il SRB contesta tale argomento.

432    Secondo l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, ai fini della sezione 2 del suddetto regolamento delegato, che include tale articolo 5, dalle «passività» totali «di cui al paragrafo 1» di detto articolo 5 è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il valore corrispondente determinato conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo.

433    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato 2015/63, l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle «passività di cui al paragrafo 1» di detto articolo 5 derivanti da contratti derivati è valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento n. 575/2013.

434    Dalla formulazione stessa dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63 risulta quindi che tali disposizioni si applicano unicamente alle passività di cui al paragrafo 1 di detto articolo.

435    Orbene, dal precedente punto 419 risulta che le passività connesse al portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63.

436    Inoltre, la ricorrente non spiega quale altra ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sarebbe applicabile alle passività connesse al portafoglio di strumenti derivati EAA-OTC.

437    Ne consegue che l’argomento della ricorrente nell’ambito del suo settimo motivo di ricorso, fondato sull’asserita violazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, è inconferente e che il settimo motivo deve quindi essere respinto.

8.      Sullottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con larticolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, a causa della qualificazione della ricorrente come ente ai sensi di questultima disposizione

438    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il combinato disposto dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, in quanto tale decisione qualifica la ricorrente come ente in ristrutturazione ai sensi di quest’ultima disposizione, il che aumenterebbe il suo fattore di correzione.

439    Poiché il regolamento delegato 2015/63 sarebbe stato adottato in forza dell’articolo 103, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2014/59 e quest’ultima avrebbe istituito a livello dell’Unione il primo regime unificato di risanamento e di risoluzione degli enti bancari, gli aiuti di Stato o finanziamenti equivalenti, di cui all’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, si riferirebbero alle sole prestazioni di sostegno concesse nell’ambito della direttiva 2014/59 o a partire dalla sua entrata in vigore. Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla formulazione dei considerando 41 e 55, dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, e dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva.

440    Orbene, le prestazioni versate alla ricorrente dall’EAA le sarebbero state concesse, all’epoca, mediante fondi statali in forza della normativa nazionale e prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59, e non mediante risorse del SRF in forza di tale direttiva o del regolamento n. 806/2014. Di conseguenza, il SRB non avrebbe dovuto applicare ad essa il valore massimo per l’indicatore di rischio «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato».

441    Il SRB contesta tale argomento.

442    L’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato 2015/63 dispone che la categoria di rischio IV è costituita, tra gli altri indicatori di rischio, dall’indicatore di rischio «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato».

443    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59, in combinato disposto con l’articolo 3, primo comma, del regolamento delegato 2015/63, per «sostegno finanziario pubblico straordinario» si intendono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente.

444    Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che la ricorrente è stata posta in ristrutturazione dopo aver ricevuto un siffatto aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

445    Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che tale aiuto sia stato concesso prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59 non incide sulla circostanza secondo cui esso rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, di tale direttiva.

446    Infatti, né la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59 né quella dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 contengono indicazioni che limitino l’applicazione nel tempo di quest’ultima disposizione nel senso indicato dalla ricorrente.

447    Tale conclusione è confermata dalla finalità dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63. Infatti, come affermato in sostanza dal SRB, il rischio che un ente posto in ristrutturazione dopo aver ricevuto un sostegno finanziario pubblico straordinario si trovi nuovamente in difficoltà finanziarie non è diminuito per il semplice fatto che tale sostegno sia stato concesso prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59.

448    In tali circostanze, il SRB ha giustamente ritenuto che la ricorrente rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 e ha applicato ad essa, conformemente a tale disposizione, il valore massimo per l’indicatore di rischio «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato».

449    Tale conclusione non è inficiata dalla tesi della ricorrente secondo cui occorre interpretare l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 alla luce del considerando 55 e dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59, cosicché l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 riguarderebbe solo il periodo successivo all’entrata in vigore della direttiva 2014/59.

450    Ai sensi del considerando 55 della direttiva 2014/59, «gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati prima di un’eventuale iniezione di capitale pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di un ente». Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, uno degli obiettivi della risoluzione è quello di «salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario».

451    Orbene, è sufficiente rilevare che il considerando 55 e l’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59 riguardano le modalità di un’eventuale applicazione degli strumenti di risoluzione stabiliti dalla direttiva 2014/59, e non il calcolo dei contributi ex ante. Pertanto, non se ne può trarre alcuna conclusione quanto all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato 2015/63.

452    La stessa conclusione si impone per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente tratti dall’estratto del considerando 41 della direttiva 2014/59 secondo il quale «[u]n ente non dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell’entrata in vigore della [suddetta] direttiva».

453    A tale riguardo, la ricorrente si basa su una lettura parziale di tale considerando. Infatti, come risulta dalla prima frase di detto considerando (vale a dire «[è] opportuno che il quadro di risoluzione preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l’ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l’intero capitale sia esaurito»), quest’ultimo riguarda le modalità di avvio di una procedura di risoluzione. Di conseguenza, non se ne può trarre alcuna conclusione quanto all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59, che verte sul calcolo dei contributi ex ante.

454    Analogamente, la ricorrente non può basarsi sul fatto che una parte del testo dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59 (ossia «forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente») sia formulata all’indicativo presente.

455    Infatti, come già statuito dal giudice dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione), C‑717/18, EU:C:2020:142, punto 20], l’indicativo presente viene comunemente utilizzato nella normativa al fine di esprimere il carattere obbligatorio di una disposizione. Ne consegue che non se ne può dedurre alcuna indicazione quanto ai suoi effetti temporali.

456    Infine, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 alle misure di sostegno anteriori all’entrata in vigore della direttiva 2014/59 comprometterebbe le procedure di ristrutturazione, in violazione dell’effetto utile di tale direttiva.

457    A tale riguardo, da un lato, occorre rilevare che la direttiva stessa, al suo articolo 103, paragrafo 7, lettera e), prevede che si debba tener conto, nell’ambito del calcolo dei contributi ex ante, della misura in cui l’ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato, senza precisare che tale sostegno debba essere stato concesso dopo la sua entrata in vigore.

458    Dall’altro lato, come ricordato ai precedenti punti 71 e 370, uno degli obiettivi della direttiva 2014/59 è quello di rafforzare la stabilità dei mercati finanziari, il che aiuta gli enti come la ricorrente nella conclusione del loro smantellamento, indipendentemente dal fatto che tale processo sia iniziato prima o dopo l’entrata in vigore di tale direttiva.

459    Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’ottavo motivo di ricorso.

C.      Conclusione

460    A seguito dell’esame d’ufficio effettuato dal Tribunale, si deve constatare che la decisione impugnata è inficiata da vizi di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale. Posto che detti vizi sono tali, da soli, da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, occorre annullare quest’ultima, nella parte in cui riguarda la ricorrente.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la Portigon AG.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la Portigon AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Portigon AG.

4)      Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 maggio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.