Language of document : ECLI:EU:T:2015:393

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 giugno 2015 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica – Istanza di ricusazione di un giudice – Riassegnazione – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa»

Nella causa T‑88/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia (F‑88/09 e F‑48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171),

Z, residente a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato da F. Rollinger, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da A. Placco, in qualità di agente,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen (relatore) e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con la propria impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia (F‑88/09 e F‑48/10, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2012:171), con la quale esso ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’annullamento delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, rispettivamente del 18 dicembre 2008, che procede alla sua riassegnazione, e del 10 luglio 2009, che le infligge la sanzione dell’ammonimento scritto.

 Fatti

2        I fatti rilevanti all’origine della controversia sono enunciati ai punti da 23 a 66 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«23      La parte ricorrente è stata assunta come funzionario in prova con effetto dal 1° settembre 2005 e, a decorrere da tale data fino al 31 dicembre 2008, è stata assegnata a una delle unità di traduzione della Direzione generale (DG) “Traduzione” della Corte di giustizia, in qualità di giurista linguista ed è stata nominata in ruolo a decorrere dal 1° giugno 2006.

24      Nel dicembre del 2005 la sig.ra X è stata assunta come giurista linguista nella stessa unità di traduzione e all’interno della stessa équipe della parte ricorrente, in qualità di agente contrattuale ausiliario. La sig.ra X è la moglie del sig. W, successivamente nominato assistente del cancelliere della Corte di giustizia.

25      La parte ricorrente è stata incaricata della revisione di parte delle traduzioni effettuate dalla sig.ra X. In tale qualità, afferma di aver rapidamente rilevato la scadente qualità delle traduzioni della sig.ra X, nonché il mancato rispetto da parte di quest’ultima delle istruzioni e dei termini.

26      La parte ricorrente afferma che, in numerose occasioni, essa stessa e taluni dei suoi colleghi, incluso il suo capo équipe, hanno allertato il capo unità, il sig. Y, riguardo all’asserita incompetenza della sig.ra X. Secondo la parte ricorrente, il capo unità avrebbe sistematicamente ignorato le critiche relative al lavoro della sig.ra X, il che, sempre secondo la parte ricorrente, sarebbe stato dovuto al rapporto di amicizia che egli intratteneva da lungo tempo con la sig.ra X. Inoltre, la situazione professionale della parte ricorrente all’interno dell’unità si sarebbe deteriorata dopo che essa ha messo al corrente il proprio capo unità dell’inadeguatezza delle prestazioni della sig.ra X. Dal canto suo, la Corte di giustizia contesta tale versione dei fatti, in particolare l’esistenza di un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio della sig.ra X, nonché l’inerzia dei superiori gerarchici della parte ricorrente.

27      Nell’aprile del 2006 un incidente avrebbe avvalorato la convinzione della parte ricorrente che la sig.ra X beneficiasse di un trattamento di favore all’interno dell’unità. Infatti, dopo che la parte ricorrente ha rilevato l’incompletezza di una traduzione realizzata dalla sig.ra X e ha chiesto a quest’ultima di completarla, la sig.ra X avrebbe inviato il nuovo documento alla segreteria con la dicitura “lavoro completato”, mentre, secondo le norme interne al servizio, esso avrebbe dovuto essere ritrasmesso alla parte ricorrente per una nuova revisione. Successivamente, la parte ricorrente avrebbe riferito l’incidente al sig. Y, chiedendo che fossero adottate misure severe nei confronti della sig.ra X, cosa che quest’ultimo avrebbe rifiutato di fare.

28      La parte ricorrente si è lamentata presso il direttore da cui dipendeva la sua unità dell’atteggiamento del proprio capo unità, che riteneva “inappropriato e ostile”.

29      Secondo la Corte di giustizia, nel corso di una riunione tenutasi il 10 dicembre 2006, il direttore avrebbe spiegato alla parte ricorrente le ragioni per le quali la sig.ra X era stata assunta. La parte ricorrente afferma che nel corso di tale riunione il direttore ha altresì ammesso che la sig.ra X aveva difficoltà relazionali con altri membri dell’unità e che, in passato, per due volte non aveva superato concorsi generali organizzati dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per posti di giurista linguista alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia contesta la veridicità delle affermazioni che la parte ricorrente attribuisce al suo ex direttore.

30      Il 14 maggio 2007 la parte ricorrente ha rilevato errori di traduzione in una sentenza della Corte tradotta dalla sig.ra X e ne ha informato il proprio capo unità, il sig. Y.

31      Il 25 maggio 2007, nell’ambito dell’esercizio di valutazione 2006, la parte ricorrente ha incontrato il direttore generale della DG “Traduzione”, in qualità di compilatore d’appello. La parte ricorrente afferma che avrebbe messo quest’ultimo al corrente delle difficoltà con cui si doveva confrontare a causa del trattamento preferenziale riservato dal capo unità, il sig. Y, a un membro della sua équipe, senza tuttavia nominare la sig.ra X. A detta della parte ricorrente, il direttore generale si sarebbe immediatamente indignato e avrebbe proposto l’organizzazione di un audit interno, al fine di stabilire se la candidatura al posto di giurista linguista della persona chiamata in causa dalla parte ricorrente fosse stata oggetto di un trattamento preferenziale. Secondo la parte ricorrente, dopo aver appreso che si trattava della sig.ra X, moglie dell’assistente del cancelliere della Corte di giustizia, il direttore generale le avrebbe suggerito di cambiare direzione generale. La Corte di giustizia contesta la veridicità delle affermazioni che la parte ricorrente attribuisce al direttore generale.

32      La parte ricorrente afferma di aver allertato i propri superiori gerarchici riguardo al trattamento di favore di cui la sig.ra X avrebbe beneficiato da parte del suo capo unità, in un messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2007, in una nota inviata in occasione dell’esercizio di valutazione 2007 e, infine, in un messaggio di posta elettronica indirizzato in particolare al cancelliere della Corte di giustizia l’11 novembre 2008.

33      Frattanto, il 10 luglio 2008, il capo unità, il sig. Y, ha preso la decisione di assegnare la parte ricorrente a un’altra équipe all’interno dell’unità, sulla base del rilievo che avrebbe avuto rapporti conflittuali con il proprio capo équipe. Secondo la parte ricorrente, si dovrebbe dubitare della veridicità di tale motivazione, poiché, da un lato, detto capo équipe era in procinto di essere trasferito al Consiglio dell’Unione europea e, dall’altro, egli avrebbe ignorato le ragioni per le quali il suo rapporto con la parte ricorrente avrebbe potuto essere qualificato come conflittuale fino al momento in cui egli stesso non ha consultato il capo unità. La parte ricorrente non ha, tuttavia, presentato un reclamo avverso tale decisione di trasferirla ad un’altra équipe.

34      All’inizio del mese di settembre del 2008, la parte ricorrente si è avvalsa dei servizi di uno dei consulenti in materia di molestie psicologiche istituiti dalla [comunicazione del cancelliere della Corte di giustizia, del 20 novembre 2006, sul rispetto della dignità della persona].

35      Nel novembre del 2008 alla parte ricorrente sarebbe stata proposta una circolazione elettronica e non più fisica dei suoi documenti di lavoro.

36      Il 9 dicembre 2008, ritenendo di essere giunta all’esasperazione per le asserite molestie psicologiche del suo capo unità, la parte ricorrente ha inviato a tutti i membri della propria unità un messaggio di posta elettronica che, nella versione francese fornita dalla stessa parte ricorrente, aveva il seguente tenore:

“Cari colleghi, neppure io sarò con voi domani e si tratta di una decisione ben meditata, che tuttavia esige alcune spiegazioni per coloro che non sono al corrente, cosicché nessuno rischi di sentirsi offeso.

Infatti, come ha potuto accorgersi la maggioranza di voi, l’atteggiamento del capo unità nei miei confronti è divenuto particolarmente ostile, talvolta veramente scortese – e do prova di molto tatto con tale qualifica (del suo atteggiamento) – da quando ho richiamato la [sua] attenzione sul fatto che la sua incapacità di scindere i rapporti sociali e professionali ha avuto un’influenza molto negativa sul funzionamento dell’unità e sulle condizioni di lavoro dei revisori, i quali nell’ambito della loro attività lavorativa hanno dovuto confrontarsi con una conoscente di lunga data del capo unità, che ha ottenuto contratti di agente temporaneo per quasi due anni all’interno del nostro servizio.

Non sono l’unica persona che è stata infastidita da tale situazione ma apparentemente sono stata la sola che ha osato esprimere con chiarezza ciò che ne pensa, in particolare che si trattava di una manifestazione di mancanza di rispetto nei confronti delle altre persone che lavorano nella nostra unità, poiché sfortunatamente si è verificato un trattamento privilegiato dei conoscenti a spese degli altri; coloro che sono arrivati qui a seguito di un concorso EPSO o in base al proprio sapere e alle proprie competenze, senza avere rapporti di amicizia, familiari o di altro [tipo] all’interno della Corte.

Inutile dire che la ritorsione è stata e rimane brutale, il che si ripercuote sulle mie condizioni di lavoro. Ritengo nondimeno che valori quali l’onestà, la decenza e la dignità siano ben più importanti rispetto, per esempio, a mezzo punto di promozione. Nessuna posizione occupata autorizza qualcuno a trattare gli altri in modo scorretto o arrogante, soprattutto per ragioni meramente personali che ciascuno di voi, che conosce la situazione prodottasi nella nostra unità da dicembre del 2005 a giugno del 2007, può valutare da sé.

Per coloro che mi hanno ripetuto che non si può fare nulla di fronte a persone unite da legami di amicizia e che qui non cambierà nulla, la buona notizia è che, al contrario, è già cambiato molto e che presto [la situazione] cambierà ancora di più. La prova migliore di ciò è che attualmente nella nostra unità sono assunti vincitori di concorsi EPSO o persone che non suscitano il minimo dubbio riguardo al fatto che sono assunte sulla base del proprio valore intrinseco e non, per esempio, in funzione di chi conoscono e da quanto tempo conoscono tale persona.

A coloro ai quali nulla può togliere l’appetito, auguro ‘buon appetito!’

(...)

P.S. Ringrazio molto tutti quelli tra voi che hanno votato per me alle elezioni al [comitato del personale] (quasi 350 voti, è un ottimo risultato) e per i messaggi di posta elettronica e le altre espressioni di sostegno che ho ricevuto. È comunque un’esperienza costruttiva che un gruppo di persone così numeroso ritenga allo stesso modo che molte cose dovrebbero cambiare non soltanto nella nostra unità, ma altresì all’interno dell’[i]stituzione. Attualmente le possibilità di riuscirvi sono nettamente migliori che in passato”.

37      Con messaggio di posta elettronica in pari data inviato al nuovo direttore responsabile della sua unità, [nonché] in copia al direttore generale della DG “Traduzione”, la parte ricorrente ha chiesto un colloquio riguardo alle molestie psicologiche di cui sarebbe stata vittima.

38      Il 10 dicembre 2008 la parte ricorrente ha inviato al proprio capo unità, il sig. Y, nonché a tutti i membri dell’unità, un altro messaggio di posta elettronica (...) la cui traduzione in francese, fornita dalla parte ricorrente, ha il seguente tenore:

“Buongiorno,

I [S]uoi superiori sono perfettamente al corrente della vicenda da lungo tempo e [il direttore generale] era del parere che la questione dei contratti attribuiti a una delle [S]ue conoscenze dovesse essere oggetto di un audit interno da parte della Corte. Attualmente, sono in corso chiarimenti per capire perché l’audit non sia stato effettuato in tempo utile e chi sia responsabile di tale negligenza.

Rivolgermi minacce non cambia i fatti e [il nuovo direttore responsabile dell’unità] ha già deciso in precedenza di dedicare tutto il tempo necessario a un colloquio relativo al [S]uo comportamento inappropriato nel contesto del compimento delle [S]ue funzioni, atteso che l’ex direttore (...) ha ignorato tale problema per molto tempo e sembra che ciò stia ormai per cambiare”.

1. La decisione di riassegnazione del 18 dicembre 2008

39      L’invio dei due messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 dicembre 2008 a tutti i membri dell’unità alla quale era assegnata la parte ricorrente ha avuto come prima conseguenza l’adozione, da parte del cancelliere della Corte di giustizia, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”), della decisione del 18 dicembre 2008 con cui si è proceduto al trasferimento, con il posto, della parte ricorrente, che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], è stata trasferita con il proprio posto presso la direzione della biblioteca, con effetto dal 1° gennaio 2009 (...). Nel memorandum di notifica della decisione, il direttore generale del personale e delle finanze della Corte di giustizia dichiara che essa “è motivata dalla necessità di garantire il buon funzionamento della [Sua] unità (...), che è risultato compromesso a seguito dei messaggi di posta elettronica, recanti gravi accuse nei confronti dei [S]uoi superiori gerarchici, da [L]ei inviati a tutti i collaboratori dell’unità il 9 e il 10 dicembre 2008”.

40      Il 2 aprile 2009 la parte ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], con il quale chiedeva l’annullamento della decisione del 18 dicembre 2008 nonché il risarcimento del danno morale, stimato in EUR 30 000.

(...)

42      Con decisione del 30 giugno 2009, notificata il 13 luglio 2009, il comitato per i reclami ha respinto il reclamo del 2 aprile 2009.

2. La decisione che irroga la sanzione disciplinare del 10 luglio 2009

43      La seconda conseguenza dell’invio dei messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 dicembre 2008 è stata la trasmissione, in data 19 dicembre 2008, al cancelliere della Corte di giustizia, in qualità di APN, da parte della DG “Traduzione”, di una nota con cui quest’ultima chiedeva che fosse avviato un procedimento disciplinare nei confronti della parte ricorrente (in prosieguo: la “nota al fascicolo”) (...)

44      Con memorandum del 12 gennaio 2009, il cancelliere della Corte di giustizia ha trasmesso alla parte ricorrente la nota al fascicolo, alla quale era allegata una traduzione in francese dei due messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 dicembre 2008, e, in applicazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], l’ha convocata per un’audizione. Quest’ultima ha avuto luogo il 28 gennaio 2009, alla presenza del direttore della Direzione delle risorse umane e dell’amministrazione del personale della DG “Personale e finanze” della Corte di giustizia, il quale è stato incaricato di redigere il verbale. Nel corso di detta audizione, la parte ricorrente ha chiesto e ottenuto di poter depositare per iscritto le osservazioni aggiuntive alle osservazioni iniziali che avrebbe formulato a seguito della redazione del verbale.

45      Il 3 febbraio 2009 la parte ricorrente ha ricevuto la bozza del verbale dell’audizione del 28 gennaio 2009 e, il successivo 9 febbraio, ha comunicato all’APN le proprie osservazioni iniziali riguardo a tale bozza.

46      Il 27 febbraio 2009 la parte ricorrente ha inviato osservazioni aggiuntive, in cui sosteneva che il procedimento avviato nei suoi confronti era irregolare.

47      Il 12 marzo 2009 la parte ricorrente ha ricevuto, affinché lo firmasse, la versione finale del verbale di audizione. La parte ricorrente ha rinviato il documento non firmato argomentando che esso non riportava tutte le osservazioni da lei formulate.

48      Con memorandum del 1° aprile 2009, il cancelliere della Corte di giustizia ha informato la parte ricorrente che, in considerazione dell’illiceità della trasmissione dei messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 dicembre 2008, aveva deciso di avviare il procedimento disciplinare previsto all’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], “al fine di imporre la sanzione dell’ammonimento scritto o della nota di biasimo senza consultazione della commissione di disciplina”. Inoltre, egli ha precisato che, prima di prendere posizione riguardo alla qualifica da attribuire al comportamento della parte ricorrente e all’eventuale sanzione che avrebbe dovuto essere inflitta, sarebbe stata organizzata una seconda audizione in applicazione di detto articolo 11.

49      La seconda audizione della parte ricorrente ad opera del cancelliere della Corte di giustizia ha avuto luogo l’8 maggio 2009 (...)

(...)

54      [I]l 10 luglio 2009 il cancelliere della Corte di giustizia, in qualità di APN, aveva deciso di infliggere la sanzione dell’ammonimento scritto alla parte ricorrente, per il motivo che quest’ultima avrebbe “leso la dignità della sua funzione, in violazione dell’articolo 12 dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], trasmettendo a tutti i membri della [propria unità] i messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 dicembre 2008” (in prosieguo: la “sanzione del 10 luglio 2009”).

(...)

59      Con lettera del 10 novembre 2009, la parte ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], avverso la sanzione del 10 luglio 2009 (...)

(...)

61      Con lettera del 22 gennaio 2010 (...) la parte ricorrente è stata convocata a un’audizione dinanzi al comitato per i reclami fissata per il 9 febbraio 2010.

(...)

65      Con lettera del 19 febbraio 2010 inviata al [comitato per i reclami], la parte ricorrente ha [affermato] che, a suo parere, il comitato per i reclami non era competente a pronunciarsi sul suo reclamo.

66      Con decisione del 10 marzo 2010, notificata il successivo 15 marzo, il comitato per i reclami ha respinto il reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009».

 Procedimento di primo grado

[omissis]

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 giugno 2010, la parte ricorrente ha presentato un ricorso che è stato registrato con il numero di ruolo F‑48/10 (in prosieguo: il «ricorso F‑48/10»), volto, da un lato, all’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, del 10 luglio 2009, la quale le ha inflitto la sanzione dell’ammonimento scritto (in prosieguo: la «sanzione del 10 luglio 2009») nonché, per quanto necessario, della decisione recante rigetto del reclamo avverso tale sanzione e, dall’altro lato, alla condanna della Corte di giustizia al pagamento di una somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

6        In sede di difesa, la Corte di giustizia ha chiesto in particolare il rigetto del ricorso F‑48/10.

[omissis]

11      In apertura dell’udienza del 25 gennaio 2012, la parte ricorrente ha depositato un’esplicita istanza di ricusazione del giudice relatore, divenuto, dopo la lettera citata al precedente punto 7, presidente del Tribunale della funzione pubblica e presidente della Terza Sezione, collegio giudicante al quale sono state assegnate le cause di cui trattasi, in ragione di un’apparente mancanza di integrità, di imparzialità e di indipendenza. In tale istanza, tra le affermazioni relative alla parzialità del giudice relatore basate sulla circostanza che, in qualità di presidente del Tribunale della funzione pubblica, avrebbe mantenuto in essere il comitato per i reclami del Tribunale della funzione pubblica, si affermava che valeva «lo stesso per i membri [di detto Tribunale] che [avevano] accettato di divenire membri di tale comitato, atteso che la loro imparzialità in proposito era obiettivamente compromessa».

12      A seguito dell’istanza di ricusazione formulata dalla parte ricorrente all’inizio dell’udienza, il Tribunale ha sospeso il procedimento.

13      Con lettera del 6 febbraio 2012, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha trasmesso, per eventuali osservazioni, l’istanza di ricusazione alla Corte di giustizia, la quale, con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 febbraio 2012, ha dichiarato di non avere osservazioni da presentare e di rimettersi al prudente apprezzamento di detto Tribunale. Con decisione motivata del 29 marzo 2012, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’istanza di ricusazione relativa tanto al giudice relatore quanto ai due giudici facenti parte del comitato per i reclami del Tribunale della funzione pubblica.

14      Con lettera della cancelleria del 4 aprile 2012, le parti sono state convocate a una nuova udienza, tenutasi il 10 maggio 2012.

15      Il 5 dicembre 2012 il Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) ha pronunciato la sentenza impugnata.

[omissis]

 Sentenza impugnata

[omissis]

 Sul ricorso F‑48/10

28      A sostegno delle proprie domande di annullamento, la parte ricorrente ha dedotto sei motivi, vertenti, il primo, sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione (in prosieguo: la «decisione del 4 maggio 2004»), il secondo, sull’irregolarità del procedimento disciplinare, per violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio nonché degli articoli da 1 a 3 dell’allegato IX dello Statuto, il terzo, sulla violazione dell’articolo 12 dello Statuto e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché su un manifesto errore di valutazione, il quarto, sull’esistenza di un conflitto di interessi in capo all’APN, sulla violazione degli articoli 2 e 10 dello Statuto della Corte di giustizia, dell’articolo 11 bis dello Statuto, dell’articolo 8 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dei principi generali di obiettività, di imparzialità e di indipendenza, il quinto, sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di parità delle armi e, il sesto, sull’esistenza di un abuso e di uno sviamento di potere nonché sulla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione.

29      Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto integralmente tali motivi.

[omissis]

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

32      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2013, la parte ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

33      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2013, la parte ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere l’anonimato che è stata accolta dal presidente della Sezione delle impugnazioni con decisione del 6 marzo 2013.

34      Il 19 settembre 2013 la Corte di giustizia ha depositato il controricorso. La fase scritta del procedimento si è conclusa il 2 dicembre 2013.

35      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha rilevato che le parti non avevano presentato alcuna domanda di fissazione di un’udienza entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e, in applicazione dell’articolo 146 del proprio regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza trattazione orale.

36      La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere le sue conclusioni formulate in primo grado nelle cause F‑88/09 e F‑48/10;

–        condannare la Corte di giustizia alle spese sostenute in primo grado nonché nell’ambito della presente impugnazione.

37      La Corte di giustizia chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la parte ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

38      A sostegno dell’impugnazione, la parte ricorrente deduce undici motivi. Il primo motivo verte sull’assenza di imparzialità della Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica. Il secondo motivo verte sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo per il fatto che il controllo del Tribunale della funzione pubblica riguardo al rispetto della condizione relativa all’interesse del servizio, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto, sarebbe limitato. Il terzo motivo verte sull’incompetenza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione del 25 gennaio 2012. Il quarto motivo verte sulla violazione del diritto a un equo processo per il fatto che il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non prevederebbe la possibilità di impugnare la decisione di rigetto dell’istanza di ricusazione di un giudice. Il quinto motivo verte, da un lato, sulla violazione dell’obbligo di accertare la verità materiale delle motivazioni all’origine della decisione di riassegnazione e della sanzione del 10 luglio 2009 e, dall’altro lato, su uno snaturamento dei fatti. Il sesto motivo verte su un errore di diritto nei limiti in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, erroneamente, che la decisione di riassegnazione era stata adottata nel solo interesse del servizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto. Il settimo motivo verte su un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica in quanto esso ha dichiarato, erroneamente, che l’APN aveva rispettato la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego. L’ottavo motivo verte sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti. Il nono motivo verte su un errore di diritto per il fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, erroneamente, che le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della diffusione della decisione di riassegnazione a tutto il personale erano irricevibili. Il decimo motivo verte, da un lato, su un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica per il fatto che esso ha dichiarato che il comitato per i reclami, che ha respinto il reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009, era competente e, dall’altro lato, sull’omessa pronuncia sul motivo relativo all’illegittimità dell’articolo 4 della decisione del 4 maggio 2004. L’undicesimo motivo verte, da un lato, su un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica in quanto esso ha dichiarato, erroneamente, che l’APN aveva rispettato gli articoli da 1 a 3 dell’allegato IX dello Statuto e, dall’altro lato, sulla violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio.

[omissis]

 Sui motivi relativi al ricorso F‑48/10

 Sul decimo motivo, vertente, da un lato, su un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica per il fatto che esso ha dichiarato che il comitato per i reclami, che ha respinto il reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009, era competente e, dall’altro lato, sull’omessa pronuncia sul motivo relativo all’illegittimità dell’articolo 4 della decisione del 4 maggio 2004

138    La parte ricorrente critica i punti da 226 a 228 della sentenza impugnata con i quali il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto inconferente il motivo relativo all’incompetenza del comitato per i reclami, sulla base del rilievo che, poiché la decisione di rigetto del reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009 era un atto confermativo privo di contenuto autonomo, il suo annullamento non poteva avere influenza sulla legittimità della sanzione del 10 luglio 2009. A suo parere, tale ragionamento del Tribunale della funzione pubblica non può fondarsi sull’esistenza di una decisione di rigetto del reclamo adottata da un organo incompetente.

139    La Corte di giustizia contesta l’argomentazione della parte ricorrente.

140    In primo grado, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della sanzione del 10 luglio 2009 e, per quanto necessario, l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009 (sentenza impugnata, punto 69).

141    Secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’azione o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile, cosicché le conclusioni dirette avverso tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, devono essere considerate dirette avverso l’atto iniziale (ordinanza del 16 giugno 1988, Progoulis/Commissione, 371/87, Racc., EU:C:1988:317, punto 17 nonché sentenza del 2 marzo 2004, Di Marzio/Commissione, T‑14/03, Racc. FP, EU:T:2004:59, punto 54). Una decisione recante rigetto del reclamo è un atto confermativo, privo di contenuto autonomo, se non contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi [sentenze del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, Racc., EU:T:2011:506, punto 32, e del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, Racc. (Estratti), EU:T:2014:268, punto 34].

142    In base alla giurisprudenza citata supra al punto 141, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 227 della sentenza impugnata, che l’amministrazione non aveva effettuato un riesame della situazione della parte ricorrente sulla scorta di nuovi elementi di fatto o di diritto, cosicché la decisione recante rigetto del reclamo doveva essere considerata meramente confermativa della sanzione del 10 luglio 2009. Esso ne ha tratto la conclusione che l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo non poteva avere influenza sulla legittimità della sanzione del 10 luglio 2009, cosicché il motivo relativo all’incompetenza del comitato per i reclami, che è volto ad ottenere l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo, doveva essere respinto in quanto inconferente.

143    Occorre rilevare, tuttavia, che, con il motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami, dedotto dalla parte ricorrente in primo grado, quest’ultima contestava la composizione di detto comitato che aveva respinto il suo reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009. Tale motivo era dunque attinente alla questione se l’esame del reclamo della parte ricorrente fosse stato oggetto di un regolare procedimento che avrebbe potuto condurre a una decisione differente da quella relativa alla sanzione del 10 luglio 2009. Pertanto, la parte ricorrente aveva un interesse reale e distinto a chiedere l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo e non soltanto l’annullamento della sanzione del 10 luglio 2009.

144    In effetti, se si applicasse la giurisprudenza citata al precedente punto 141, senza tener conto del fatto che il motivo di cui trattasi riguarda il procedimento amministrativo di reclamo in sé stesso e non l’atto iniziale oggetto del reclamo, sarebbe esclusa qualsiasi possibilità di contestazione relativa al procedimento precontenzioso, facendo così perdere al reclamante il beneficio di un procedimento che ha lo scopo di consentire e favorire una composizione amichevole della controversia sorta fra il funzionario e l’amministrazione e di obbligare l’autorità da cui dipende il funzionario a riesaminare la propria decisione, nel rispetto delle norme, alla luce delle eventuali obiezioni di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Mocová/Commissione, punto 141 supra, EU:T:2014:268, punto 38).

145    A tal proposito, occorre considerare infondato l’argomento della Corte di giustizia secondo il quale la parte ricorrente non avrebbe interesse a chiedere l’annullamento della decisione recante rigetto del reclamo dopo aver proposto un ricorso di annullamento dell’atto iniziale, in quanto, quand’anche il procedimento di reclamo fosse irregolare, sarebbe inutile che l’amministrazione adotti una nuova decisione sul reclamo atteso che la parte ricorrente ha chiesto al giudice di annullare esso stesso l’atto iniziale. Contrariamente a quanto sostiene la Corte di giustizia, l’interesse del reclamante a che il procedimento di reclamo sia condotto in modo regolare, e dunque a che la decisione recante rigetto del suo reclamo sia annullata in caso di irregolarità, dev’essere valutato autonomamente e non in connessione con l’eventuale ricorso proposto avverso l’atto iniziale, oggetto del reclamo. Se così non fosse, l’interessato non potrebbe mai far valere le irregolarità del procedimento di reclamo, quantunque l’abbiano privato del beneficio di un regolare riesame precontenzioso della decisione dell’amministrazione, ogniqualvolta sia proposto un ricorso contenzioso contro l’atto iniziale avverso il quale è diretto il reclamo.

146    Ne consegue che, considerato l’oggetto del motivo di cui trattasi, che attiene al procedimento di reclamo, la parte ricorrente deve poter far sindacare dal giudice dell’Unione la legittimità della decisione recante rigetto del reclamo e non soltanto quella della sanzione del 10 luglio 2009.

147    Occorre, pertanto, dichiarare che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto respingendo in quanto inconferente il motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami.

148    Di conseguenza, il decimo motivo dev’essere accolto.

[omissis]

162    In considerazione di quanto precede, si deve accogliere parzialmente l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui è viziata dall’errore di diritto rilevato supra ai punti da 140 a 147.

 Sul ricorso proposto in primo grado

163    Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Tuttavia, rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

164    Nel caso di specie, il Tribunale dispone degli elementi necessari per statuire sul ricorso di primo grado.

165    Alla luce del fatto che l’impugnazione è accolta solo parzialmente e che la sentenza impugnata è annullata soltanto nella parte in cui è viziata dall’errore di diritto individuato ai precedenti punti da 140 a 147, si deve rilevare che le altre valutazioni del Tribunale della funzione pubblica, non inficiate da detto errore, sono divenute definitive. Al Tribunale spetta dunque esaminare unicamente il motivo dedotto dalla parte ricorrente nella causa F‑48/10, relativo all’incompetenza del comitato per i reclami e all’illegittimità dell’articolo 4 della decisione del 4 maggio 2004.

166    Dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, la parte ricorrente sosteneva che il comitato per i reclami, incaricato di esaminare il suo reclamo avverso la sanzione del 10 luglio 2009, composto da un giudice della Corte di giustizia e da due avvocati generali, era costituito in modo irregolare. A tal proposito, essa affermava, in primo luogo, che l’articolo 4 dello Statuto della Corte stabilisce che «[i] giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa». In secondo luogo, la parte ricorrente invocava l’articolo 12 dello Statuto della Corte, dal quale risulta che i funzionari e altri agenti addetti alla Corte di giustizia «dipendono dal cancelliere sotto l’autorità del presidente», cosicché soltanto il cancelliere e il presidente della Corte potrebbero agire in qualità di APN. In terzo luogo, sosteneva che l’articolo 4 della decisione del 4 maggio 2004, il quale stabilisce che «il comitato per i reclami esercita i poteri demandati dallo Statuto all’[APN]» per quanto concerne le decisioni sui reclami, era in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, il quale prevede che ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati da detto Statuto all’APN, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 12 dello Statuto della Corte. Inoltre, la parte ricorrente sosteneva che lo Statuto della Corte non consente né al cancelliere né al presidente della Corte di giustizia di delegare i poteri dell’APN loro affidati.

167    Occorre innanzitutto rilevare che la parte ricorrente si limita a richiamare il contenuto dell’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte, a norma del quale «[i] giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa» e ad affermare che, ad eccezione del presidente della Corte, gli altri giudici e gli avvocati generali non possono esercitare nessuna funzione amministrativa e, in particolare, non possono agire in qualità di APN nell’ambito di un comitato per i reclami. Tale affermazione non è suffragata da alcuna argomentazione giuridica. Orbene, come sostenuto dalla Corte di giustizia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, la disposizione in parola è volta a garantire l’indipendenza dei giudici, sia durante che dopo l’esercizio delle loro funzioni, in particolare rispetto agli Stati membri o ad altre istituzioni dell’Unione. Gli altri commi dell’articolo 4 dello Statuto della Corte sono parimenti espressione di tale intento di preservare l’indipendenza dei giudici. La parte ricorrente, tuttavia, non può desumere dall’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impossibilità di esercitare funzioni relative all’amministrazione interna dell’istituzione. Come correttamente rilevato dalla Corte di giustizia nelle sue memorie dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’esercizio, da parte dei giudici, di funzioni amministrative interne all’istituzione non mina la loro indipendenza e consente di garantire l’autonomia amministrativa dell’istituzione.

168    La parte ricorrente si limita, inoltre, ad affermare che, alla luce dell’articolo 12 dello Statuto della Corte, il quale stabilisce che i funzionari e gli agenti addetti alla Corte di giustizia «dipendono dal cancelliere sotto l’autorità del presidente», soltanto il cancelliere e il presidente della Corte possono esercitare i poteri demandati dallo Statuto all’APN. Essa non dimostra neppure la compatibilità della propria interpretazione dell’articolo 12 dello Statuto della Corte, nel senso che esso riserva al cancelliere e al presidente della Corte l’esercizio dei poteri demandati all’APN, con l’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, il quale prevede che ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dallo Statuto all’APN. La parte ricorrente si limita infatti ad affermare che l’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, per quanto concerne la Corte di giustizia, deve essere letto necessariamente in combinato disposto con gli articoli 4 e 12 dello Statuto della Corte.

169    La parte ricorrente non può pertanto validamente affermare, senza altra dimostrazione a sostegno, che l’articolo 4 della decisione del 4 maggio 2004, a norma del quale il comitato per i reclami esercita i poteri demandati dallo Statuto all’APN per quanto concerne le decisioni sui reclami, è in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, in combinato disposto con gli articoli 4 e 12 dello Statuto della Corte.

170    Ne deriva che il motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione del 4 maggio 2004, dedotto in primo grado dalla parte ricorrente nella causa F‑48/10, dev’essere respinto. Pertanto, il ricorso F‑48/10 dev’essere respinto a tal proposito.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), Z/Corte di giustizia (F‑88/09 e F‑48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), è annullata nella parte in cui respinge in quanto inconferente il motivo, presentato nella causa F‑48/10, vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione.

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      Il ricorso nella causa F‑48/10 è respinto nella parte in cui era fondato sul motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione.

4)      Relativamente alle spese afferenti alla presente causa, Z sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalla Corte di giustizia e tre quarti delle proprie spese e la Corte di giustizia sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute da Z.

Jaeger

Kanninen

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2015.

Firme


* Lingua processuale: il francese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.