Language of document : ECLI:EU:F:2015:147

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

9 dicembre 2015

Causa F‑45/15

Mark Van der Veen

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Agente temporaneo – Decisione n. 2009/371/GAI – Diniego da parte dell’Europol di concludere un contratto a tempo indeterminato – Articolo 81 del regolamento di procedura – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Van der Veen chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione implicita, sorta il 31 maggio 2014, del direttore dell’Ufficio europeo di polizia (Europol), con la quale quest’ultimo ha negato il rinnovo a tempo indeterminato del suo contratto di agente temporaneo, e della decisone dello stesso direttore, del 22 dicembre 2014, di rigetto del suo reclamo contro detta decisione implicita.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Van der Veen sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Le eventuali eccezioni o deroghe a tali termini devono essere interpretate in maniera restrittiva.

Anche se, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ogni funzionario può chiedere all’autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti, tale facoltà non consente tuttavia al funzionario o all’agente di eludere i termini contemplati dagli articoli 90 e 91 per la presentazione di un reclamo o di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non era stata contestata entro i termini. Solo l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione.

Qualora un agente dell’Europol cerchi di ottenere il riesame di una decisione adottata dall’Europol nell’ambito della firma del suo contratto alla luce di pretesi fatti nuovi e sostanziali, la domanda di concessione di un contratto a tempo indeterminato costituisce di fatto non una nuova domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ma un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti ad un atto di tal genere.

Al riguardo, anche se è possibile, sulla base di un fatto nuovo e sostanziale, ottenere la riapertura dei termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto per contestare una decisione definitiva, la riapertura di tali termini non può portare a concedere termini di durata più lunga di questi ultimi. Una siffatta soluzione ha l’effetto di evitare di operare una discriminazione obiettivamente ingiustificata tra i ricorrenti che presentano un reclamo contro una decisione non ancora divenuta definitiva, nel rispetto del termine impartito dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e quelli che presentano un reclamo contro una decisone divenuta definitiva, sotto forma di una domanda di riesame per fatti nuovi.

Per motivi di certezza del diritto, il dies a quo del termine di cui trattasi deve corrispondere alla data del fatto nuovo e sostanziale fatto valere dall’interessato per giustificare il riesame della decisione che gli arreca pregiudizio o alla data in cui egli è effettivamente venuto a conoscenza di tale fatto.

Una domanda di riesame di una decisione da qualificare come reclamo dev’essere presentata entro un termine di tre mesi a partire dal fatto nuovo e sostanziale di cui il funzionario o l’agente intende avvalersi o dall’effettiva venuta a conoscenza di tale fatto, dato che il termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto per presentare un reclamo contro una decisione che arreca pregiudizio è di tre mesi.

(v. punti 22 e 25-29)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 19 febbraio 1998, Toller/Commissione, T‑142/96, EU:T:1998:41, punti 45, 48, 68, 73-75, e giurisprudenza citata.