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Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 - Biocaps / Commissione

(Causa T-24/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biocaps (Orsay, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione controversa e

condannare la Commissione alle sue spese e a quelle esposte dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ente giuridico responsabile della gestione del laboratorio Champagnat Desmoulins Philippakis, chiede l'annullamento della decisione C(2008) 6524 della Commissione, del 29 ottobre 2008, con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento n. 1/2003 1, al detto laboratorio nonché a tutti gli enti da esso direttamente e indirettamente controllati di sottoporsi ad un ispezione sulla loro partecipazione a eventuali accordi o pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o alla loro eventuale attuazione.

Tale comportamento si sarebbe in particolare manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, di restringere la loro attività su tale mercato o di escluderle da tale mercato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente con un unico motivo deduce violazione del principio secondo il quale le decisioni delle istituzioni comunitarie debbono essere indirizzate ad enti dotati di personalità giuridica, in quanto il destinatario della decisione controversa non esisteva più al momento dell'adozione della decisione.

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1 - .Regolamento CEE del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, cocnernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).