Language of document : ECLI:EU:F:2013:159

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

23 ottobre 2013

Causa F‑80/11

Joaquim Paulo Gomes Moreira

contro

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato – Venir meno del rapporto di fiducia – Illecito disciplinare»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Gomes Moreira chiede l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dell’11 ottobre 2010 di risolvere anticipatamente il suo contratto all’11 dicembre 2010, con un preavviso di due mesi durante il quale egli è stato sospeso dalle sue funzioni, e il versamento di una somma di EUR 300 000 quale risarcimento del danno materiale e morale subito.

Decisione:      La decisione dell’11 ottobre 2010 è annullata nella parte in cui essa ha sospeso il ricorrente dalle sue funzioni. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Risoluzione con preavviso e contemporanea sospensione dalle funzioni – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 47 e 49, § 1)

2.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Portata – Accertamento di una mancanza – Criteri di valutazione

(Statuto dei funzionari, artt. 11, 12, 12 ter e 17 bis)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1.      L’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non può validamente risolvere in maniera unilaterale un contratto di agente temporaneo, con la concessione di un periodo di preavviso in conformità all’articolo 47 del Regime applicabile agli altri agenti, infliggendo nel contempo all’agente interessato la sospensione delle funzioni ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, senza peraltro aver proceduto all’avvio di un procedimento disciplinare contro il detto agente sulla base del grave illecito.

(v. punto 50)

2.      Le disposizioni degli articoli 11, 12, 12 ter e 17 bis dello Statuto costituiscono espressioni specifiche dell’obbligo fondamentale di lealtà e di cooperazione del funzionario nei confronti dell’Unione e dei suoi superiori. Esse trovano la loro giustificazione nelle funzioni di interesse generale di cui l’Unione è incaricata e sul buon compimento delle quali i cittadini e gli Stati membri devono poter fare assegnamento. Obblighi di questo tipo sono destinati essenzialmente a preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra l’Unione e i dipendenti di ruolo o agenti della stessa.

Un funzionario non potrebbe, con un’espressione verbale o scritta o con azioni di tutt’altra natura, violare i suoi obblighi statutari nei confronti dell’Unione di cui si ritiene che egli sia al servizio, infrangendo così il rapporto di fiducia che lo unisce ad essa e rendendo successivamente più difficile, se non impossibile, il compimento, in collaborazione con lui, delle funzioni conferite all’Unione. In questo caso, all’Unione sarà impedito perseguire i suoi interessi, e gli interessi dei servizi saranno, di conseguenza, anch’essi intaccati.

Tali disposizioni sanciscono, al di là degli obblighi concreti derivanti dall’ambito della realizzazione dei compiti specifici affidati al funzionario, un obbligo generale di lealtà del funzionario. Il rispetto dovuto dal funzionario alla dignità della sua funzione non si limita al momento particolare in cui egli esercita il tale o il tal’altro compito specifico, ma si impone nei suoi confronti in ogni circostanza.

Tali obblighi si impongono in maniera generale e oggettiva. L’accertamento di una mancanza a tali obblighi non è subordinato alla condizione che il funzionario interessato abbia causato un danno all’Unione né all’esistenza di una denuncia di una persona o di uno Stato membro che ritenga di essere stato leso dal comportamento del funzionario.

(v. punti 61‑66)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P (punti 44, 46 e 47)

Tribunale di primo grado: 3 luglio 2001, E/Commissione, T‑24/98 e T‑241/99 (punto 76); 9 luglio 2002, Zavvos/Commissione, T‑21/01 (punti 37‑40)

Tribunale della funzione pubblica: 8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05 (punto 233, e giurisprudenza ivi citata); 17 luglio 2012, BG/Mediatore, F‑54/11 (punto 128)

3.      Nella risoluzione anticipata di un contratto di un agente temporaneo a tempo determinato a motivo del fatto che una o più mancanze dell’agente interessato ai suoi doveri professionali hanno provocato un’infrazione del rapporto di fiducia tra di essa e l’agente e che è esclusa la possibilità di ripristinare tale rapporto, l’autorità competente dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’interesse del servizio. Pertanto, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se l’autorità interessata si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

L’autorità competente, quando prende decisioni relative alla situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione tutti gli elementi che possono influenzare la sua decisione, in particolare l’interesse del dipendente stesso. Ciò risulta infatti dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il Regime applicabile agli altri agenti hanno creato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i suoi dipendenti.

(v. punti 67‑69)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2000, Dejaiffe/UAMI, T‑223/99 (punto 53)