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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Budĕjovický Budvar, národní podnik contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno proposto il 10 febbraio 2004

(causa T-57/04)

Lingua processuale: il francese

Il 10 febbraio 2004, la società Budĕjovický Budvar, národní podnik, con sede in České Budĕjovice (Repubblica ceca), rappresentata dalla sig.ra Fabienne Fajgenbaum, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Altra parte nel procedimento dinanzi alla Seconda Commissione di ricorso era la Anheuser-Busch Incorporated.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso della convenuta 3 dicembre 2003;

-    respingere la domanda di registrazione del marchio BUD depositata il 1° aprile 1996 per le classi 16, 21, 25, 30 e 32, in nome della società ANHEUSER-BUSCH;

-    condannare la società Anheuser-Busch alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Titolare del marchio comunitario:
Anheuser-Busch Incorporated.
Marchio comunitario registrato:
Marchio figurativo"BUDWEISER" - domanda n. 33183, depositata per prodotti delle classi 16, 21, 25, 30 e 32.
Titolare del diritto al marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
Denominazioni di origine "BUDWEISER BIER", "BUDWEISER BIER-BUDVAR", "BUDWEISER BUDVAR".
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso.
Motivi del ricorso:
Applicazione erronea dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/941. La ricorrente titolare in Francia delle denominazioni di origine sopramenzionate, afferma che il diritto francese le permette di opporsi alla registrazione del marchio richiesto, senza dover provare la notorietà delle denominazioni di origine di cui si tratta sul territorio francese e senza aver bisogno di esaminare se l'impiego del marchio contestato potrebbe avere la conseguenza di sviare o di ridurre la notorietà delle denominazioni in parola.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio -comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pagg. 1-36.