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Ricorso proposto il 7 agosto 2013 – Jinan Meide Casting / Consiglio

(Causa T-424/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd. (Jinan, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Antonini e E. Monard)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU 2013 L 129, pag. 1), nella parte in cui si riferisce alla ricorrente; e

condannare la ricorrente alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la mancata concessione alla ricorrente dell’accesso alle informazioni rilevanti per la determinazione del valore normale, nonché la loro mancata comunicazione alla stessa, ledono il diritto di difesa della ricorrente e gli articoli 6, paragrafo 7, 20, paragrafo 2, e 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009 L 343, pag. 51).

Secondo motivo, vertente sul fatto che il rifiuto di taluni adeguamenti richiesti dalla ricorrente viola l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’applicazione dell'articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994. In subordine, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia violato l'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del valore normale per tipi di prodotto non corrispondenti viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 10, lettera a), nonché gli articoli 2, paragrafo 11, letto insieme agli articoli 2, paragrafi 8, 9 e 7, lettera a) e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, nonché il principio di non discriminazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la mancata statuizione in merito alla questione se le condizioni dell’economia di mercato si applichino alla ricorrente entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta viola l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’aver fatto affidamento, per la determinazione del pregiudizio, su dati relativi alle importazioni inesatti viola gli articoli 3, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.