Ricorso proposto il 16 agosto 2013 – Good Luck Shipping / Consiglio dell’Unione europea
(Causa T-423/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti F. Randolph, M. Lester, M. Taher)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013 L 156, pag. 10), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013 L 156, pag. 3), nella parte in cui si riferiscono alla ricorrente; e
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito motivi adeguati e sufficienti.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato i criteri per l’inserimento nell’elenco, e/o avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione affermando che tali criteri risultavano soddisfatti nel caso della ricorrente e/o avrebbe incluso nell’elenco la ricorrente in assenza di un’adeguata base giuridica.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito in capo alla ricorrente il diritto di difesa e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, tra cui il suo diritto alla protezione della sua proprietà, della sua attività imprenditoriale e della sua reputazione.