Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2015 –
Giant (China) / Consiglio
(causa T‑425/13)
«Dumping – Importazioni di biciclette originarie della Cina – Riesame intermedio – Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Trattamento individuale – Omessa collaborazione – Informazioni necessarie – Dati disponibili – Società collegate – Elusione»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato – Concessione alle imprese esportatrici che non hanno conseguito lo status di impresa operante in economia di mercato – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 5) (v. punti 47, 81)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Considerazione dei rapporti esistenti tra il produttore-esportatore interessato e altre società aventi sede nel paese esportatore (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 8‑10) (v. punti 57‑60)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie – Presupposto non soddisfatto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 61‑70)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Informazione falsa o fuorviante – Presupposto non soddisfatto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 71‑76)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato – Rifiuto d’imporre un dazio antidumping individuale – Rischio di elusione – Presupposto non soddisfatto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 5) (v. punti 83‑89)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 153, pag. 17). |
Dispositivo
1) | | Il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è annullato nella parte in cui concerne la Giant (China) Co. Ltd. |
2) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Giant (China) nonché le proprie spese. |
3) | | La Commissione europea e la European Bicyle Manufacturers Association (EBMA) sopporteranno le proprie spese. |