Language of document : ECLI:EU:T:2012:592

Cause riunite T‑83/11 e T‑84/11

Antrax It Srl

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati che rappresentano radiatori per riscaldamento — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Affollamento dello stato dell’arte — Obbligo di motivazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 novembre 2012

1.      Disegni e modelli comunitari — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

2.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

3.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Criteri di valutazione — Libertà dell’autore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 2, e 25, § 1, b)]

4.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Affollamento dello stato dell’arte — Pertinenza

5.      Disegni e modelli comunitari — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata — Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 28)

2.      La nozione di «utilizzatore informato» ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari non si riferisce né a un produttore né a un venditore del prodotto nel quale il disegno o modello di cui trattasi è destinato a essere incorporato o al quale esso è destinato a essere applicato. L’utilizzatore informato è una persona dotata di una particolare diligenza e che dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello di cui trattasi.

Peraltro, la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato.

L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

Tuttavia, questa circostanza non implica che l’utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari.

(v. punti 36-39)

3.      Il margine di libertà dell’autore del disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato.

(v. punti 44, 45)

4.      Un affollamento dello stato dell’arte derivante dall’esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli.

(v. punto 89)

5.      Il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto e l’esercizio del potere di riforma deve, di conseguenza, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.

(v. punto 92)