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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 marzo 2022 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-222/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Altra parte: JF

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) 1 , debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di uno Stato membro in forza della quale lo status di avente diritto di asilo non è di norma riconosciuto allo straniero che introduce una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro (l’Austria) che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese di origine.

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1 GU 2011, L 337, pag. 9.