Language of document : ECLI:EU:T:2015:997





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015 –
Italia / Commissione

(causa T‑295/13)

«Regime linguistico – Rettifiche a bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Procedure di concorso nuove – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro un atto confermativo di un atto antecedente non impugnato nei termini – Irricevibilità – Nozione di atto confermativo – Rettifica di un bando di concorso avente l’effetto di instaurare una cornice normativa nuova – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 76‑78)

2.                     Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di norme regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punto 96)

3.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 100‑103)

4.                     Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Limiti – Rispetto del regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 (Statuto dei funzionari, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 108‑110, 158)

5.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Differenza rispetto all’errore manifesto di valutazione (Artt. 263, comma 2, TFUE e 296 TFUE) (v. punto 122)

6.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione fondata sulla necessità di scegliere un numero ristretto di lingue di comunicazione interna – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 127, 128, 133, 134, 144, 158, 176, 187)

7.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Portata [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 146, 147)

8.                     Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punto 191)

Oggetto

Domanda di annullamento della rettifica apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2013, C 82 A, pag. 1), nonché di annullamento della rettifica apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive (GU 2013, C 82 A, pag. 6).

Dispositivo

1)

La rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, sono annullate.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento.