Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015 –
Italia / Commissione
(causa T‑295/13)
«Regime linguistico – Rettifiche a bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Procedure di concorso nuove – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»
1. Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro un atto confermativo di un atto antecedente non impugnato nei termini – Irricevibilità – Nozione di atto confermativo – Rettifica di un bando di concorso avente l’effetto di instaurare una cornice normativa nuova – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 76‑78)
2. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di norme regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punto 96)
3. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 100‑103)
4. Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Limiti – Rispetto del regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 (Statuto dei funzionari, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 108‑110, 158)
5. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Differenza rispetto all’errore manifesto di valutazione (Artt. 263, comma 2, TFUE e 296 TFUE) (v. punto 122)
6. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione fondata sulla necessità di scegliere un numero ristretto di lingue di comunicazione interna – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 127, 128, 133, 134, 144, 158, 176, 187)
7. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Portata [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 146, 147)
8. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punto 191)
Oggetto
| Domanda di annullamento della rettifica apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2013, C 82 A, pag. 1), nonché di annullamento della rettifica apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive (GU 2013, C 82 A, pag. 6). |
Dispositivo
1) | | La rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, sono annullate. |
2) | | La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana. |
3) | | Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento. |