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Ricorso proposto il 5 luglio 2021 – Flybe / Commissione europea

(Causa T-380/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Flybe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: G. Peretz, QC, e D. Colgan, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione europea, del 23 aprile 2021, relativa all’approvazione da parte della Commissione dell’accordo di liberazione delle bande orarie stipulato tra la British Airways e la Flybe Limited, in riferimento al caso n. COMP/M.6447 – IAG/BMI, limitatamente all’intera nota a piè di pagina n. 23 della decisione impugnata; o in subordine modificare la nota a piè di pagina n. 23 della decisione impugnata e,

riconoscere alla ricorrente la rifusione delle spese sostenute per la preparazione e presentazione del ricorso di cui trattasi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di fatto nella sua descrizione delle restrizioni imposte in forza dell’accordo di liberazione delle bande orarie. La ricorrente afferma che l’accordo, negoziato tra la British Airways e la Flybe Limited (già Thyme OPCO Limited), non contiene alcun riferimento alla necessità che il trasferimento delle bande orarie sia accompagnato dal trasferimento della licenza di esercizio. La ricorrente sostiene che la Commissione, nell’aggiungere l’espressione “i.e. together with Thyme’s OL” (“ossia unitamente alla licenza di esercizio della Thyme”) nella nota a piè di pagina n. 23, è perciò incorsa in errore nell’ambito di quella che può essere considerata una sintesi dell’accordo.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente considerato la capacità della ricorrente di adempiere al requisito ulteriore di cedere le bande orarie correttive come parte integrante della continuità aziendale solo qualora ciò includa il trasferimento della sua licenza di esercizio, in contrasto con le facoltà riconosciute dalla normativa del Regno Unito sulle licenze di linee aeree.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha tenuto conto del contesto di fatto, economico e di diritto dell’accordo di liberazione di bande orarie, da cui risultava che non vi era necessità di imporre un requisito in relazione al trasferimento della licenza di esercizio.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’approccio della Commissione contrasta con il principio della certezza del diritto. La ricorrente deduce che gli impegni assunti dall’International Consolidated Airlines Group non includevano una restrizione del trasferimento delle bande orarie correttive.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata, in quanto ha imposto una restrizione senza prima discuterne con la ricorrente.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che la Commissione non fornisce alcuna spiegazione in merito alla restrizione imposta alla ricorrente, in violazione del requisito che gli atti giuridici siano motivati.

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