Language of document : ECLI:EU:F:2009:155

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

25 novembre 2009

Causa F‑1/09

Françoise Putterie-De-Beukelaer

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di attestazione – Valutazione del potenziale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Putterie-De‑Beukelaer chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione del 30 settembre 2008, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 27 marzo 2008, con cui si stabilisce di non ammetterla alla procedura di attestazione indetta per l’esercizio 2007, e, dall’altra, l’annullamento di questa stessa decisione.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Procedura di attestazione – Reclamo di un candidato non ammesso all’esercizio di attestazione – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43; allegato XIII, art. 10)

3.      Funzionari – Procedura di attestazione – Modalità di applicazione in seno alla Commissione – Criteri di ammissione – Potenziale per assumere funzioni di livello di «assistente amministrativo»

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 10, n. 3)

4.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Rapporto di evoluzione della carriera contenente giudizi e valutazioni sfavorevoli pienamente adeguati – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)

1.      Se, oltre all’annullamento di una decisione controversa, un funzionario chiede anche l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, quest’ultima domanda è, in quanto tale, priva di contenuto autonomo e si confonde, in realtà, con quella diretta contro la decisione controversa. Tuttavia, anche se il ricorso di tale funzionario dev’essere interpretato come diretto all’annullamento della decisione controversa, tale circostanza non impedisce a quest’ultimo di far valere una domanda diretta soltanto contro la decisione di rigetto del reclamo. Infatti, se così non fosse, un funzionario che ritenga che il suo reclamo non abbia formato oggetto di una presa di posizione debitamente motivata da parte dell’autorità che ha il potere di nomina sarebbe privato della possibilità di far valere tale contestazione dinanzi al giudice comunitario, mentre la decisione di rigetto del reclamo è la decisione alla luce della quale egli dev’essere in grado di valutare la fondatezza della posizione dell’amministrazione nei suoi confronti e l’opportunità di proporre un ricorso giurisdizionale.

(v. punti 32 e 42)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8)

Tribunale di primo grado: 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 13)

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑91/09 P)

2.      Una decisione con la quale si stabilisce di non ammettere un funzionario ad un esercizio di attestazione ai sensi dell’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto può non essere motivata. Infatti, come avviene per le decisioni adottate in materia di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni nei confronti dei candidati non ammessi all’esercizio di attestazione, ma soltanto le decisioni di rigetto dei reclami presentati in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto da tali candidati, dato che si presume che la motivazione di tali decisioni coincida con quella delle decisioni contro le quali i reclami sono diretti, di modo che l’esame della motivazione delle une e delle altre si confonde. Quest’obbligo di motivazione si estende, in materia di attestazione così come in materia di promozione, solo all’esame delle condizioni giuridiche alle quali lo Statuto e le sue norme di applicazione subordinano la regolarità della decisione contestata.

(v. punti 43, 44 e 51)

Riferimento:

Corte: 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punto 22), e 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punti 11‑14)

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑477 e II‑1247, punto 84); 14 giugno 2001, causa T‑230/99, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑583, punto 51), e 12 luglio 2001, causa T‑131/00, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑743, punto 19)

3.      La terza condizione alla quale è subordinata l’attestazione dei funzionari della Commissione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della decisione di tale istituzione del 29 novembre 2006, relativa alle modalità di attuazione della procedura di attestazione, attinente al potenziale per assumere funzioni di livello di «assistente amministrativo», non viola assolutamente le disposizioni dello Statuto che disciplinano la procedura di attestazione. Infatti, la detta decisione si limita, a questo riguardo, a precisare la portata della condizione relativa al «merito» formulata all’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. Inoltre, risulta chiaramente da quest’ultima disposizione che, poiché il merito è una delle condizioni richieste perché un funzionario venga attestato, solo l’esercizio di funzioni con soddisfazione da parte della sua gerarchia permette ad un funzionario di beneficiare di una decisione di attestazione.

D’altro canto, l’art. 5, n. 1, della decisione del 29 novembre 2006, malgrado il suo tenore letterale, dev’essere interpretato nel senso che riguarda soltanto funzioni corrispondenti a quelle svolte, prima della creazione del gruppo di funzioni degli assistenti, da funzionari di categoria B, divenuta la categoria B* a far data dal 1° maggio 2004. Inoltre, in mancanza di una definizione precisa della nozione di «potenziale» per assumere funzioni di livello ex‑B*, occorre adottare una definizione che faccia dipendere la dimostrazione del potenziale non soltanto dall’espletamento effettivo di almeno taluni compiti di livello ex‑B*, ma anche dal modo in cui il candidato all’attestazione svolge le sue funzioni. Una siffatta concezione della nozione di «potenziale» è pienamente conforme alle finalità perseguite dal legislatore comunitario con la procedura di attestazione. Infatti, l’attestazione permette ai funzionari che ne beneficiano di ottenere prospettive di carriera più vantaggiose, divenendo ammissibili a procedure di promozione che sarebbero loro normalmente precluse, e di accedere, in prospettiva, a livelli di responsabilità e di retribuzione talora analoghi a quelli dei funzionari appartenenti al gruppo di funzione degli amministratori. È pertanto normale che lo «sblocco» delle possibilità di promozione offerte ai funzionari appartenenti alle ex categorie C e D, che permette l’attestazione, si basa, in parte, sul modo di compiere il loro servizio da parte degli interessati e non dipende esclusivamente dalla natura dei compiti loro affidati.

(v. punti 59, 62 e 64‑67)

4.      Non può di per sé essere considerato come un indizio di molestie psicologiche il fatto che il rapporto di evoluzione della carriera di un funzionario contenga giudizi e valutazioni sfavorevoli, qualora esse appaiano pienamente adeguate alla luce degli elementi di prova individuabili sui quali si fondano.

(v. punto 84)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑85, punti 29 e 79)