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Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 - US Steel Košice / Commissione

(Causa T-27/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: US Steel Košice (Košice, Slovacchia) (Rappresentante: E. Vermulst, avvocato, e C. Thomas, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2003/87/CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012, notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva 2003/87/CE1.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione impugnata viola il Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'Allegato XIV all'Atto di adesione del 20032, in quanto afferma erroneamente che le condizioni di cui a tale disposizione costituiscono obblighi indipendenti che si applicano fino al 2009 indipendentemente dal fatto che la Slovacchia continui a concedere alla ricorrente l'esenzione fiscale che la Slovacchia può applicare ad essa fino alla fine dell'anno fiscale 2009 in deroga agli artt. 87 CE e 88 CE. La ricorrente sostiene che, di conseguenza, la decisione è anche contraria al criterio n. 4 dell'allegato III alla direttiva 2001/87/CE, il quale prevede che il piano sia coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento in quanto in diverse occasioni la Commissione ha fatto credere alla ricorrente che le limitazioni alla produzione previste nel Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'allegato XIV all'Atto di adesione avrebbero smesso di essere applicate una volta che la ricorrente non avesse più beneficiato dell'esenzione fiscale.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è illegittima in quanto, invece di esercitare le sue limitate funzioni ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha eseguito un calcolo completamente indipendente delle adeguate emissioni totali in Slovacchia e lo ha imposto alla Repubblica slovacca. Pertanto, la Commissione ha usurpato le competenze degli Stati membri ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva 2003/87/CE.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto è stata fondata su un rigido calcolo matematico che è stato imposto senza consultazione pubblica e ha ignorato fattori conosciuti che influenzano le emissioni specifici per la Slovacchia per il periodo 2008-2012. La ricorrente ritiene che tale approccio abbia violato gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE, i criteri n. 1), 2) e 3) dell'allegato III alla detta direttiva, nonché il principio del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che, per quanto la Commissione avesse un qualunque margine di discrezionalità nella valutazione, essa ha commesso un manifesto errore in tale valutazione.

Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere in quanto era motivata dalla volontà di conseguire una scarsità di quote in modo da far crescere i prezzi di queste ultime.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

2 - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003 L 236, pag. 33).