Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

12 dicembre 2007 (*)

«Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accisa sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane – Aiuti nuovi – Aiuti esistenti – Obbligo di motivazione – Vizio dell’atto rilevato d’ufficio»

Nelle cause riunite T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06,

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. P. McGarry, barrister,

ricorrente nella causa T‑50/06,

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa T‑56/06,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato,

ricorrente nella causa T‑60/06,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso, rappresentata dalla sig.ra L. Martin Alegi, dal sig. R. Denton e dalla sig.ra M. Garcia, solicitors,

ricorrente nella causa T‑62/06,

Aughinish Alumina Ltd, con sede in Askeaton (Irlanda), rappresentata dal sig. J. Handoll e dalla sig.ra C. Waterson, solicitors,

ricorrente nella causa T‑69/06,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli e dalla sig.ra K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto le domande di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, facente funzione di presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Il contesto normativo e di fatto

 Disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato

1        Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, «[s]alvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2        Le regole procedurali stabilite dal Trattato in materia di aiuti di Stato variano a seconda che si tratti di aiuti esistenti o nuovi. Mentre ai primi si applica l’art. 88, nn. 1 e 2, CE, i secondi sono disciplinati, cronologicamente, dai nn. 3 e 2 dello stesso articolo.

3        Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, l’art. 88, n. 1, CE conferisce alla Commissione la competenza per procedere al loro esame permanente con gli Stati membri. Nell’ambito di tale esame, la Commissione propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. L’art. 88, n. 2, CE dispone poi che, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

4        L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), contiene segnatamente le seguenti definizioni:

«a)      aiuti: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [87], paragrafo 1, [CE];

b)      aiuti esistenti:

i)      (...) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato (…);

ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii)      gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

iv)      gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;

v)      gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

(...)».

 L’allumina

5        L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio ed è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. L’allumina calcinata è utilizzata per oltre il 90% nel processo di fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto a ulteriore lavorazione e utilizzato in chimica. Esistono due mercati di prodotto distinti, vale a dire quello dell’allumina metallurgica e quello dell’allumina chimica. Come combustibili per la produzione di allumina possono essere utilizzati oli minerali (tra cui l’olio pesante combustibile).

6        In Irlanda, in Italia e in Francia opera un solo produttore di allumina. Si tratta, rispettivamente, della Aughinish Alumina Ltd, con sede nella regione di Shannon, della Eurallumina SpA, con sede in Sardegna, e della Alcan Inc., con sede nella regione di Gardanne. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

 Direttive relative alle accise sugli oli minerali

7        La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), stabilisce le norme in materia di accise sugli oli minerali.

8        A termini dell’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 92/81, gli Stati membri applicano agli oli minerali un’accisa armonizzata conformemente alla direttiva medesima e stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19).

9        L’art. 8, n. 4, della direttiva 92/81 consente al Consiglio di autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni all’aliquota di accisa oltre a quelle espressamente previste da tale direttiva. La detta disposizione così recita:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l’esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio».

10      A termini dell’art. 8, n. 5, della direttiva 92/81, «[q]ualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell’ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all’unanimità su tali proposte».

11      L’art. 6 della direttiva 92/82 ha fissato l’aliquota minima dell’accisa sull’olio pesante combustibile in EUR 13 per tonnellata, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

12      La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), ha abrogato le direttive 92/81 e 92/82 con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2003.

13      La direttiva 2003/96, conformemente a quanto disposto all’art. 2, n. 4, lett. b), secondo trattino, della medesima, non si applica agli usi combinati dei prodotti energetici. Ai sensi di tale disposizione, un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile sia per fini diversi dall’utilizzazione come carburante o come combustibile. L’utilizzazione dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerata uso combinato. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non sussiste più un’aliquota minima di accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina.

14      Inoltre, l’art. 18, n. 1, della direttiva 2003/96 prevede che, previo esame da parte del Consiglio in base a proposta della Commissione, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni indicate nell’allegato II sino al 31 dicembre 2006. I punti 6, 7 e 8 di detto allegato II riguardano, segnatamente, l’esenzione dall’accisa dell’olio pesante utilizzato come combustibile nella produzione di allumina, rispettivamente, nelle regioni di Gardanne, di Shannon e in Sardegna.

 Decisioni del Consiglio emanate in base all’art. 8, n. 4, della direttiva 92/81

15      Dal 1983 l’Irlanda esenta dall’accisa gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Shannon. Tale esenzione (in prosieguo: l’«esenzione irlandese») è stata autorizzata con decisione del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/510/CEE, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 316, pag. 16). L’autorizzazione è stata successivamente prorogata dal Consiglio con la decisione 30 giugno 1997, 97/425/CE, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22), con la decisione 17 dicembre 1999, 1999/880/CE, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 331, pag. 73), e, infine, con la decisione 12 marzo 2001, 2001/224/CE, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).

16      Dal 1993 la Repubblica italiana esenta dall’accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna. Tale esenzione (in prosieguo: l’«esenzione italiana») è stata autorizzata dal Consiglio con decisione 13 dicembre 1993, 93/697/CE, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 321, pag. 29). L’autorizzazione è stata successivamente prorogata dal Consiglio con la decisione 22 aprile 1996, 96/273/CE, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d’accisa secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 102, pag. 40), successivamente con le decisioni 97/425/CE, 30 marzo 1999, 1999/255/CE, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa e che modifica la decisione 97/425/CE (GU L 99, pag. 26), e, infine, con le decisioni 1999/880/CE e 2001/224/CE.

17      Dal 1997 la Repubblica francese esenta dall’accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne. Tale esenzione (in prosieguo: l’«esenzione francese») è stata autorizzata dal Consiglio con la decisione 97/425 ed è stata successivamente prorogata con le decisioni 1999/255, 1999/880 e 2001/224.

18      La decisione 2001/224, l’ultima riguardante le esenzioni irlandese, italiana e francese (in prosieguo: le «esenzioni controverse»), le ha prorogate sino al 31 dicembre 2006. Secondo il suo quinto ‘considerando’, tale decisione «non pregiudica l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 [CE], dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

 Il procedimento amministrativo

19      Con lettera del 28 gennaio 1983 le autorità irlandesi informavano la Commissione di voler attuare un impegno da esse assunto, nell’aprile del 1970, nei confronti della Aughinish Alumina, concernente l’esenzione dall’accisa sull’olio pesante combustibile utilizzato per la produzione di allumina. Con lettera del 22 marzo 1983, la Commissione faceva presente che tale esenzione costituiva un aiuto di Stato che doveva essere notificato, precisando parimenti che, qualora si fosse dovuto dare esecuzione all’aiuto solamente in quel momento, la Commissione avrebbe potuto considerare la lettera del 28 gennaio 1983 quale notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE. Con lettera del 6 maggio 1983 l’Irlanda chiedeva alla Commissione di considerarla come tale. A seguito di tale scambio di corrispondenza la Commissione non adottava alcuna decisione.

20      Con lettere del 29 maggio e del 2 giugno 1998, la Commissione chiedeva informazioni alle autorità italiane e francesi al fine di verificare se le esenzioni italiane e francesi ricadessero nella sfera di applicazione degli artt. 87 [CE] e 88 CE. A seguito di una nuova richiesta da parte della Commissione del 16 giugno 1998, la Repubblica italiana rispondeva il 20 luglio seguente. Dopo aver chiesto proroga del termine per la risposta in data 10 luglio 1998, proroga accordata il 24 luglio seguente, la Repubblica francese rispondeva con lettera del 7 agosto 1998.

21      Con lettere del 7 luglio 2000, la Commissione chiedeva alla Repubblica francese, all’Irlanda ed alla Repubblica italiana di notificarle le esenzioni controverse. Le autorità francesi rispondevano con lettera del 4 settembre 2000. Con lettere del 27 settembre 2000 la Commissione reiterava la propria richiesta nei confronti dell’Irlanda e della Repubblica italiana, invitandole, unitamente alla Repubblica francese, a fornirle informazioni complementari. Le autorità irlandesi rispondevano con lettera del 18 ottobre 2000. A seguito di una nuova richiesta da parte della Commissione del 20 novembre 2000, le autorità italiane e francesi rispondevano, rispettivamente, in data 7 e 8 dicembre 2000.

22      Con decisioni 30 ottobre 2001, C(2001) 3296, C(2001) 3300 e C(2001) 3295, la Commissione avviava il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE con riguardo, rispettivamente, alle esenzioni irlandese, italiana e francese (in prosieguo: il «procedimento di indagine»). Tali decisioni venivano notificate all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese con lettere del 5 novembre 2001 che venivano pubblicate, il 2 febbraio 2002, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 30, rispettivamente, pag. 17, pag. 21 e pag. 25).

23      La Commissione riceveva osservazioni da parte dell’Aughinish Alumina, dell’Eurallumina, dell’Alcan e della European Aluminium Association, che venivano trasmesse all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese in data 26 marzo 2002.

24      Dopo aver chiesto una proroga del termine con telefax del 1° dicembre 2001, proroga concessa il 7 dicembre 2001, l’Irlanda presentava le proprie osservazioni con lettera dell'8 gennaio 2002. Con lettera del 18 febbraio 2002, la Commissione chiedeva all’Irlanda di fornirle la prova che l’impegno vincolante assunto nei confronti dell’Aughinish Alumina fosse stato sottoscritto anteriormente all’adesione dell’Irlanda alla Comunità. L’Irlanda ottemperava a tale richiesta con lettera del 26 aprile 2002. La Repubblica italiana presentava le proprie osservazioni con lettera del 6 febbraio 2002. Dopo aver chiesto una proroga del termine di risposta con lettera del 21 novembre 2001, proroga accordata il 29 novembre 2001, la Repubblica francese presentava le proprie osservazioni con lettera del 12 febbraio 2002.

 La decisione impugnata

25      In data 7 dicembre 2005, la Commissione adottava la decisione 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

26      La decisione impugnata verte sul periodo antecedente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della direttiva 2003/96 (cinquantasettesimo ‘considerando’). Essa estende tuttavia il procedimento di indagine relativo alle esenzioni controverse al periodo successivo al 1° gennaio 2004 (novantaduesimo ‘considerando’).

27      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

Le esenzioni [controverse] (...) concesse fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2

Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 [CE], nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 4

Gli aiuti (...) concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 [CE], nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a EUR 13,01 per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 5

1.      La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.

(…)

5.      Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi».

 Procedimento

28      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2006 (causa T‑60/06), il 17 febbraio 2006 (cause T‑50/06 e T‑56/06) e il 23 febbraio 2006 (cause T‑62/06 e T‑69/06), le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata.

29      Con atto separato, pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2006, la Aughinish Alumina ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi del l’art. 242 CE, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata per la parte che la riguarda. Con ordinanza 2 agosto 2006, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda, riservando le spese.

30      In applicazione dell’art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti conformemente all’art. 51 di detto regolamento, di rinviare le cause in esame dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

31      Con ordinanza 24 maggio 2007, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha riunito le cause T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 ai fini della fase orale, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

32      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale.

33      All’udienza svoltasi il 13 giugno 2007 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale, Seconda Sezione ampliata, composta dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W. H. Meij, N. J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová, e dal sig. S. Papasavvas, giudici.

34      La fase orale è stata chiusa al termine dell’udienza del 13 giugno 2007. Conformemente all’art. 32 del regolamento di procedura, poiché un membro della sezione non ha potuto assistere alla deliberazione in seguito alla scadenza del suo mandato il 17 settembre 2007 e il giudice meno anziano ai sensi dell’art. 6 del regolamento di procedura era il giudice relatore, il giudice che precedeva immediatamente quest’ultimo nell’ordine di precedenza si è astenuto dal partecipare alla deliberazione; le deliberazioni del Tribunale sono quindi state proseguite dai tre giudici le cui firme figurano in calce alla presente sentenza.

35      Sentite le parti riguardo all’udienza, il Tribunale ritiene opportuno riunire le cause in esame ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

 Conclusioni delle parti

36      Nella causa T‑50/06, l’Irlanda chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui essa riguarda l’esenzione irlandese;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      Nella causa T‑56/06, la Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata;

–        in via subordinata, annullare l’art. 5 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

38      Nella causa T‑60/06, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

39      Nella causa T‑62/06, la Eurallumina chiede che il Tribunale voglia:

–        prima alternativa:

–        annullare integralmente la decisione impugnata, oppure;

–        dichiarare che l’esenzione autorizzata dalla decisione 2001/224/CE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato; oppure

–        annullare integralmente la decisione impugnata e dichiarare che l’esenzione autorizzata dalla decisione 2001/224/CE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;

–        seconda alternativa:

–        annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui la riguardano; oppure

–        dichiarare che l’esenzione autorizzata dalla decisione 2001/224/CE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato, oppure

–        annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui la riguardano e dichiarare che l’esenzione autorizzata dalla decisione 2001/224/CE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;

–        in via subordinata, modificare gli artt. 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui la riguardano nel senso che, conformemente all’esenzione autorizzata dalla decisione 2001/224, ogni importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2006 o almeno fino al 31 dicembre 2003 non debba essere recuperato;

–        condannare la Commissione alle spese.

40      Nella causa T‑69/06, la Aughinish Alumina chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda;

–        condannare la Commissione alle spese.

41      Nelle cause T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità di taluni capi delle domande nella causa T‑62/06

42      Nella causa T‑62/06, la Commissione contesta la ricevibilità dei capi delle domande presentate dalla Eurallumina di contenuto differente rispetto all’annullamento totale o parziale della decisione impugnata.

43      A tal riguardo, occorre subito rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del sindacato di legittimità basato sull’art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (v. sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I‑4695, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, tale giudice non può neanche sostituirsi a dette istituzioni, dovendosi precisare che spetta all’istituzione interessata, ai sensi dell’art. 233 CE, adottare le misure che comporta l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito di un ricorso di annullamento (sentenze del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T‑67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 200, e 16 settembre 1998, causa T‑110/95, IECC/Commissione, Racc. pag. II‑3605, punto 33).

44      Di conseguenza, malgrado la spiegazione fornita dalla Eurallumina nella sua replica, secondo cui tali capi delle domande miravano a invitare il Tribunale a enunciare regole chiare in merito alla competenza della Commissione per ordinare il recupero degli importi di cui trattasi, dev’essere constatata l’irricevibilità, nella causa T‑62/06, dei capi delle domande riportati supra, al punto 39, che non sono diretti ad ottenere l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, cioè quelli con cui la Eurallumina chiede al Tribunale di dichiarare che l’esenzione autorizzata dalla decisione 2001/224/CE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo versato o dovuto da parte della Repubblica italiana non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato, ovvero di modificare gli artt. 5 e 6 della decisione impugnata.

 Nel merito

45      Ai fini dell’annullamento, totale o parziale, della decisione impugnata, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, un complesso di 23 motivi, attinenti, in particolare, alla qualificazione erronea delle esenzioni controverse nella categoria di aiuti nuovi, mentre si tratterebbe di aiuti esistenti, alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto, del rispetto di un termine ragionevole, della presunzione di validità, del principio lex specialis derogat legi generali, nonché dei principi dell’effetto utile e della buona amministrazione. Vengono fatte valere altresì violazioni dell’art. 87 CE, nonché dell’obbligo di motivazione relativo all’applicazione di detta disposizione.

46      Nonostante la deduzione di tali motivi da parte dei ricorrenti, il Tribunale ritiene opportuno rilevare d’ufficio, nel caso di specie, un motivo attinente al difetto di motivazione della decisione impugnata, per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

47      A tal riguardo occorre anzitutto rammentare che il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che dev’essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (v. sentenza del Tribunale 19 settembre 2006, causa T‑166/01, Lucchini/Commissione, Racc. pag. II‑2875, punto 144 e giurisprudenza ivi citata).

48      Si deve poi rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata oppure no e, dall’altra, al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

49      La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’art. 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit., punti 63 e 64 e giurisprudenza ivi citata).

50      Ciò non toglie che la necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 141 e giurisprudenza ivi citata).

51      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il motivo, sollevato d’ufficio dal Tribunale, relativo alla motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

52      Nel caso di specie, occorre rilevare che la Commissione esamina, al punto 6.2 della decisione impugnata, se le esenzioni controverse rappresentino aiuti nuovi o aiuti esistenti. A tal fine, essa valuta, ai ‘considerando’ da 65 a 69 della decisione impugnata, se siano applicabili le fattispecie menzionate all’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999 e conclude, al settantesimo ‘considerando’, nei termini seguenti:

«Nessuna di [queste] situazioni (…) è applicabile alle esenzioni francesi e italiane, che devono essere considerate nuovi aiuti. L’esenzione (…) irlandese deve essere considerata nuovo aiuto solo a partire dal 17 luglio 1990. La Commissione ha quindi l’obbligo e la competenza di valutare la compatibilità dei nuovi aiuti con il mercato comune ai sensi dell’articolo 88 [CE]. Né le decisioni del Consiglio (…), né le direttive 92/81 (…) e 2003/96 (…), che riguardano solo l’armonizzazione fiscale, incidono su quest’obbligo e questa competenza. Tali atti non possono pregiudicare la valutazione della compatibilità in base ai criteri di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, [CE]».

53      Per quanto riguarda, più in particolare, l’applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999, la decisione impugnata si limita a enunciare, al sessantanovesimo ‘considerando’, che «a questo caso non si applica» tale disposizione. Si deve constatare che le ragioni che giustificano l’inapplicabilità di tale disposizione non emergono né dalla decisione impugnata né dal fascicolo.

54      È vero che, in particolare dai principi menzionati supra, al punto 49, risulta che la Commissione non può essere obbligata in generale ad esaminare in ogni singolo caso l’eventuale applicazione di tutte le ipotesi menzionate all’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999, che consentono di qualificare come esistente una misura di aiuto, e a motivare in modo esaustivo le sue decisioni al riguardo, in particolare qualora, durante il procedimento amministrativo, le parti non abbiano fatto valere l’applicabilità di una o più tra le dette ipotesi specificate.

55      Tuttavia, occorre verificare se, nel caso di specie, esistessero circostanze particolari, relative alle esenzioni controverse, tali da imporre alla Commissione l’obbligo di motivare specificatamente la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

56      A tal riguardo si deve rammentare, in primo luogo, come il quarto ‘considerando’ della decisione 92/510 preveda che «la Commissione quanto tutti gli Stati membri convengono che tali esenzioni (...) non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno». Tale dichiarazione è stata ripetuta nel quarto ‘considerando’ delle decisioni 93/697 e 96/273, in termini quasi identici. Inoltre, il quinto ‘considerando’ della decisione 97/425, nonché il quarto ‘considerando’ delle decisioni 1999/255 e 1999/880 prevedono che «(…) le esenzioni sono periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato».

57      Per quanto riguarda il fatto che tali dichiarazioni figurano nel preambolo di decisioni del Consiglio che, per di più, rientrano nel settore dell’armonizzazione fiscale e non in quello degli aiuti di Stato, si deve constatare, anzitutto, che tali dichiarazioni, enunciate con formula affermativa, fanno esplicitamente riferimento alla posizione della Commissione rispetto alle esenzioni controverse e appaiono, quindi, come una valutazione svolta non dal Consiglio, ma dall’istituzione che ha proposto tali decisioni. Inoltre, quanto all’assenza di distorsione di concorrenza evocata nelle decisioni 92/510, 93/697 e 96/273, nessuna indicazione nella decisione impugnata consente di comprendere in qual modo tale nozione avrebbe nel settore dell’armonizzazione fiscale una portata diversa da quella che ha nel settore degli aiuti di Stato.

58      In secondo luogo, occorre rilevare che, proprio basandosi sul tenore letterale dei ‘considerando’ delle decisioni del Consiglio menzionate supra, al punto 56, la Commissione constata al novantasettesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, che «sembra (…) che manchi uno degli elementi della definizione di aiuti di Stato dell’articolo 87 [CE], cioè l’elemento riguardante la distorsione della concorrenza». Questo passo del novantasettesimo ‘considerando’ potrebbe sembrare una constatazione di fatto della Commissione, relativa agli effetti delle esenzioni controverse sulla concorrenza. In particolare, esso potrebbe suggerire che, in sede di adozione di dette decisioni, la Commissione considerava che le esenzioni controverse non potessero essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, mancando il requisito relativo alla distorsione di concorrenza.

59      Comunque, in questo periodo del novantasettesimo ‘considerando’, la Commissione riconosce che le precedenti decisioni del Consiglio, adottate in seguito alle sue proposte, abbiano potuto lasciar pensare che le esenzioni non potessero essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE al momento della loro attuazione, il che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Commissione nell’ambito della motivazione relativa all’applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

60      Per quanto riguarda la circostanza, evocata dalla Commissione nell’ambito della sua argomentazione riguardante la causa T‑56/06, secondo cui la constatazione riportata nel novantasettesimo ‘considerando’ figura in una parte della decisione relativa al recupero degli aiuti, problema distinto da quello dell’esistenza di una distorsione della concorrenza, si deve rammentare che una decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre (v. sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 66; 11 dicembre 1996, causa T‑49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II‑1799, punto 51, e 17 luglio 1998, causa T‑111/96, ITT Promedia/Commissione, Racc. pag. II‑2937, punto 128). Non ci si può quindi fondare sul fatto che il novantasettesimo ‘considerando’ non figura nel punto 6.1 della decisione impugnata, relativo alla qualificazione delle esenzioni controverse nella categoria degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o nel punto 6.2, relativo alla loro qualificazione nella categoria degli aiuti nuovi, per limitarne la portata.

61      Occorre aggiungere, in terzo luogo, che le esenzioni controverse sono state autorizzate e prorogate, in successione, da decisioni adottate all’unanimità dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente all’art. 8, n. 4, della direttiva 92/81 (v. punti 15‑17, supra). Ad eccezione della decisione 2001/224, e in particolare del suo quinto ‘considerando’ (v. punto 18, supra), nessuna di tali decisioni menzionava, come osserva la Commissione al novantasettesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, una possibile contraddizione con le regole in materia di aiuti di Stato, né un obbligo di notifica.

62      In tale contesto, si deve rilevare che la Commissione sottolinea, al novantaseiesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, da un lato, che «nessuno si aspetterebbe, in linea generale, che [essa] presenti al Consiglio proposte che autorizzano misure nazionali potenzialmente incompatibili con altre disposizioni del trattato senza accennare a questa possibilità, soprattutto se (…) le disposizioni mirano a evitare distorsioni della concorrenza nella Comunità» e, dall’altro, che «nessuno si aspetterebbe di certo, che [essa] proponga al Consiglio di autorizzare la proroga di un’esenzione esistente qualora ritenesse che quell’esenzione possa comportare un aiuto incompatibile col mercato comune».

63      Considerate le circostanze riportate supra, ai punti 56‑62, nel caso di specie la Commissione avrebbe dovuto esaminare la questione se le esenzioni controverse potessero essere considerate aiuti esistenti a causa del fatto che esse non costituivano aiuti al momento della loro attuazione, ma che lo sarebbero diventate successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte degli Stati membri interessati, conformemente all’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999. Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto motivare sufficientemente la decisione impugnata circa l’applicabilità al caso di specie di tale articolo e non avrebbe potuto quindi limitarsi alla constatazione contenuta nel sessantanovesimo ‘considerando’ di detta decisione, secondo cui «a questo caso [esso] non si applica» (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C‑360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. I‑23, punti 39‑44).

64      Da tutte le suesposte considerazioni discende che, per quanto riguarda la mancata applicazione nel caso di specie dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione impostole dall’art. 253 CE.

65      Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare i motivi sollevati dalle parti.

 Sulle spese

66      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è soccombente, occorre condannarla a sopportare le proprie spese, nonché quelle delle ricorrenti. Nella causa T‑69/06, occorre altresì condannare la Commissione a sopportare le spese attinenti al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      La decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, è annullata.

3)      Il ricorso nella causa T‑62/06 è respinto per il resto.

4)      La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T‑69/06 R.



Meij

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente facente funzione

E. Coulon

 

       A.W.H. Meij


* Lingue processuali: l’inglese, il francese e l’italiano.