Language of document : ECLI:EU:T:2007:379

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 dicembre 2007 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio figurativo CORPO LIVRE – Marchi nazionali e internazionali denominativi LIVRE – Prova tardiva dell’uso dei marchi anteriori»

Nella causa T‑86/05,

K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, con sede in Weilheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Spohn e A. Kockläuner,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, residente in Vila Nova de Gaia (Portogallo),

Cláudia Couto Simões, residente in Vila Nova de Gaia,

Marly Lima Jatobá, residente in Vila Nova de Gaia,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2004 (procedimento R 328/2004‑1), relativa ad un’opposizione tra la K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG e Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões e Marly Lima Jatobá,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. A.W.H. Meij, facente funzione di presidente, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2005,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2005,

in seguito alla trattazione orale del 12 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti della controversia

1        Il 16 agosto 2000 Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões e Marly Lima Jatobá hanno richiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, la registrazione del marchio comunitario figurativo di seguito riprodotto:

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2        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 18 e 25 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        «Bauli da viaggio; borsette; borse da spiaggia; borse da viaggio; scatole in cuoio e in carton-cuoio (imitazione del cuoio); borsette da viaggio (pelletteria); astucci per chiavi (pelletteria); portadocumenti; portamonete non in metallo prezioso», che rientrano nella classe 18;

–        articoli d’abbigliamento; in particolare costumi da spiaggia e tute per lo sport; calzature, in particolare calzature da spiaggia e per lo sport; cappelleria», che rientrano nella classe 25.

3        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 9 aprile 2001, n. 33.

4        Il 4 luglio 2001 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L’opposizione era diretta contro i prodotti della classe 25.

5        L’opposizione si fondava sui marchi anteriori seguenti (in prosieguo: i «marchi anteriori»):

–        il marchio denominativo tedesco n. 1 173 609, LIVRE, depositato il 23 marzo 1990, registrato il 5 marzo 1991 e prorogato a far data al 24 marzo 2000 per designare gli «articoli di abbigliamento e calzature» di cui alla classe 25;

–        il marchio denominativo internazionale n. 568 850, LIVRE, depositato il 27 marzo 1991 e registrato il 3 giugno 1991, produttivo di effetti in Austria, in Francia e in Italia per designare gli «articoli di abbigliamento e calzature» di cui alla classe 25.

6        Su istanza delle richiedenti il marchio comunitario in data 19 aprile 2002, l’UAMI ha impartito alla ricorrente, con lettera datata 8 maggio 2002, un termine con scadenza 9 luglio 2002 per provare l’uso dei marchi anteriori, in conformità all’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 nonché alla regola 20, n. 4, e alla regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), nella versione applicabile ai fatti del caso di specie.

7        Il 9 luglio 2002 alle ore 16:56, il rappresentante della ricorrente ha presentato mediante fax una domanda di proroga del termine sino al 9 settembre 2002. La domanda era motivata come segue:

«Sfortunatamente non abbiamo ancora ricevuto i documenti necessari atti a dimostrare l’uso del marchio anteriore, tuttavia solleciteremo l’opponente a metterli a disposizione velocemente. Per tale ragione, vi chiediamo di concederci detta proroga».

8        Con lettera 15 luglio 2002, l’UAMI ha fatto presente alla ricorrente che la sua richiesta di proroga del termine non sarebbe stata accolta, dato che dalle motivazioni presentate da quest’ultima non emergevano circostanze eccezionali e impreviste.

9        Il 6 settembre 2002 la ricorrente ha comunque trasmesso all’UAMI vari documenti per giustificare l’uso dei marchi anteriori. Il 9 settembre 2002 detta ricorrente ha protestato contro il diniego di proroga del termine e ha chiesto che fosse tenuto conto dei documenti trasmessi nonostante la scadenza del termine iniziale.

10      L’11 ottobre 2002 l’UAMI ha informato le parti che non si sarebbe tenuto conto né dei documenti inviati il 6 settembre 2002 né delle osservazioni del 9 settembre 2002.

11      Con decisione 2 marzo 2004, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione della ricorrente perché mancava la prova dell’uso dei marchi anteriori.

12      Il 29 aprile 2004 la ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione. Nell’ambito di tale ricorso, la ricorrente ha avanzato che, alla luce della prassi dell’UAMI sulla concessione di proroghe del termine, poteva legittimamente pensare che nel procedimento in esame le sarebbe stata concessa una prima proroga. Ha inoltre sostenuto che la persona all’interno della società con il potere di firmare la dichiarazione solenne, che costituisce uno degli elementi di prova dell’uso dei marchi anteriori, era in viaggio al momento della scadenza del termine.

13      Con decisione 7 dicembre 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha in sostanza ritenuto che:

–        conformemente alla regola 71 del regolamento n. 2868/95, l’UAMI potesse respingere una domanda di proroga del termine qualora quest’ultima non fosse giustificata dalle circostanze; orbene, nel caso di specie, la domanda di proroga del termine era stata presentata soltanto qualche ora prima della scadenza del termine e senza far menzione di specifiche ragioni;

–        la giustificazione presentata dopo la scadenza del termine (assenza per ferie) non costituisse, inoltre, una circostanza eccezionale e fosse prevedibile prima della scadenza del termine;

–        una presa in considerazione dei documenti prodotti dopo la scadenza del termine da parte della commissione di ricorso non fosse giustificata, dati il tenore della regola 22 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, e la relativa giurisprudenza [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), Racc. pag. II‑4301, e 8 luglio 2004, causa T‑334/01, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II‑2787].

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con ordinanza 24 aprile 2006, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia che conclude il procedimento nella causa C‑29/05 P da cui è scaturita la sentenza 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (Racc. pag. I-2213). Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, le parti all’udienza sono state invitate a esprimere la propria opinione sulle conseguenze che secondo loro si dovevano trarre, per la presente causa, dalla citata sentenza UAMI/Kaul.

15      Con decisione del presidente del Tribunale 21 marzo 2007, il sig. A.W.H. Meij è stato nominato facente funzione di presidente di sezione in sostituzione del sig. J. Pirrung, impossibilitato a partecipare alla seduta, e il sig. S. Papasavvas è stato designato per completare il collegio.

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

17      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

18      A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente invoca cinque motivi relativi, rispettivamente, all’errata applicazione della regola 71 del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con la regola 22 del medesimo regolamento, alla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, alla violazione dell’art. 74, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento e, infine, alla violazione del principio dispositivo nonché di talune disposizioni generali derivanti dalla natura della procedura inter partes.

 Sul primo motivo, relativo all’errata applicazione della regola 71 del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con la regola 22 del medesimo regolamento

 Argomenti delle parti

19      La ricorrente ritiene di aver presentato dinanzi alla divisione di opposizione una domanda di proroga del termine per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori, in conformità alle prescrizioni della regola 71 del regolamento n. 2868/95. Tale domanda sarebbe stata la prima domanda di proroga formulata nel corso del procedimento e sarebbe stata motivata dal fatto non era stato possibile raccogliere gli elementi di prova entro il termine impartito. Inoltre, detta domanda sarebbe pervenuta all’UAMI prima della scadenza del termine, ossia l’ultimo giorno, e nessuna disposizione vieterebbe di chiedere una proroga l’ultimo giorno del termine. Quanto alla motivazione della sua domanda, la ricorrente la ritiene sufficiente ai fini di una prima domanda di proroga, in particolare dal momento che tale domanda era stata presentata durante il periodo di ferie. La ricorrente sostiene che la persona responsabile dei fascicoli dei marchi all’interno della società si era assentata per un viaggio di lunga durata e, perciò, non era stata in grado di raccogliere i documenti attestanti l’uso dei marchi anteriori. Essa aggiunge, inoltre, che era consuetudine dell’UAMI accogliere le prime domande di proroga, anche quando non erano motivate in modo dettagliato.

20      Basandosi sul dettato della regola 71 del regolamento n. 2868/95, l’UAMI ritiene che le circostanze dedotte a sostegno della domanda di proroga di un termine debbano essere particolareggiate per poter giustificare la proroga. Richiama, a questo proposito, le direttive relative ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso, pubblicate nel suo sito Internet, nonché le varie versioni linguistiche della regola 71. Secondo l’UAMI, la motivazione esposta nel caso di specie dalla ricorrente, secondo cui non si erano potuti ancora ottenere gli elementi di prova, equivale ad affermare che il termine non poteva essere rispettato e tale motivazione non ne poteva quindi giustificare la proroga.

 Giudizio del Tribunale

21      La regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 stabilisce che, «[s]e le circostanze lo giustificano, l’[UAMI] può prorogare i termini, su richiesta dell’interessato, presentata prima della scadenza del termine originario». Ne consegue che la proroga dei termini non è automatica, ma dipende dalle circostanze particolari ad ogni specifico caso in grado di giustificarla, nonché dalla presentazione di una domanda di proroga. Ciò vale a maggior ragione in un procedimento inter partes, nell’ambito del quale un vantaggio concesso ad una delle parti si traduce in uno svantaggio per l’altra. In un caso del genere, l’UAMI deve quindi garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti.

22      È alla parte che richiede la proroga che spetta far valere le circostanze in grado di giustificarla, poiché tale proroga è richiesta ed eventualmente concessa nel suo interesse. Peraltro, nel caso in cui, come avviene nel caso di specie, tali circostanze si riferiscano alla parte che richiede la proroga, solo quest’ultima può dare all’UAMI informazioni utili al riguardo. Pertanto, affinché la divisione di opposizione possa valutare l’esistenza di circostanze che giustifichino un’eventuale proroga, queste devono essere specificate nella relativa domanda.

23      Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato la domanda di proroga del termine come riportato al precedente punto 7. Il legale della ricorrente ha così spiegato che questa non gli aveva ancora fornito i documenti necessari e che le avrebbe ricordato della necessità di produrli quanto prima. Ha quindi esposto il motivo per cui non era egli stesso in grado di inviare all’UAMI, nei termini, i documenti comprovanti l’uso dei marchi anteriori. Non ha invece specificato le ragioni per le quali la ricorrente non era in grado di fargli pervenire i detti documenti. Orbene, è proprio tale informazione che doveva essere trasmessa alla divisione di opposizione affinché quest’ultima potesse valutare l’esistenza di circostanze che giustificassero un’eventuale proroga del termine. Sebbene la ricorrente abbia precisato, nella sua lettera del 9 settembre 2002, che la persona incaricata del fascicolo all’interno della società era in viaggio al momento della scadenza del termine, si deve rilevare, indipendentemente dalla questione se tale fatto fosse di per sé sufficiente a giustificare la proroga richiesta, che tale precisazione è pervenuta all’UAMI due mesi dopo la domanda di proroga, presentata il giorno della scadenza del termine. Si deve necessariamente constatare, quindi, che la ricorrente non aveva indicato, nella sua domanda di proroga, la ragione per la quale la proroga era necessaria. Pertanto, la motivazione fornita dalla ricorrente nella sua domanda di proroga non integrava i requisiti di cui alla regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, come sopra ricordati.

24      Per quanto la ricorrente sostenga che, secondo una prassi costante dell’UAMI, una prima proroga di un termine è concessa automaticamente su semplice richiesta non motivata, basta rilevare che la ricorrente non ha presentato alcun elemento specifico per dimostrare l’esistenza di una prassi del genere.

25      Si deve quindi concludere che la divisione di opposizione ha correttamente applicato la regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, rifiutando di prorogare il termine impartito. Ne consegue che il primo motivo della ricorrente deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

26      La ricorrente sostiene che né nel primo né nel secondo grado di giudizio dell’UAMI sono stati specificati i motivi che le avrebbero fatto capire perché era stata respinta la sua domanda di proroga del termine impartito per la presentazione delle prove dell’uso dei marchi anteriori e che l’UAMI ha pertanto violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94. L’art. 73 richiederebbe che siano precisate le ragioni per le quali le indicazioni che figurano nella domanda non soddisfano i requisiti legislativi. La mera affermazione che i motivi dedotti a sostegno della domanda di proroga della ricorrente erano insufficienti non soddisfarebbe tale prescrizione.

27      L’UAMI sostiene che, nel caso in cui la parte interessata non giustifichi la sua domanda di proroga, omettendo di far menzione delle circostanze particolari, l’accertamento dell’assenza di giustificazioni è sufficiente ai fini della motivazione di rigetto.

 Giudizio del Tribunale

28      Si deve anzitutto constatare che, dal momento che la commissione di ricorso si è limitata, nella decisione impugnata, a confermare il rifiuto della divisione di opposizione di prorogare il termine impartito per la presentazione delle prove dell’uso dei marchi anteriori, il secondo motivo deve essere esaminato alla luce della motivazione di tale rifiuto fornita dalla divisione di opposizione.

29      Trattandosi, peraltro, dell’obbligo di motivazione, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito all’art. 253 CE. Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 15, e sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T‑124/02 e T‑156/02, Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II‑1149, punto 72].

30      Nel caso di specie, con lettera 15 luglio 2002, la divisione di opposizione aveva motivato il suo rifiuto come segue:

«La Sua richiesta di proroga del termine presentata il 9 luglio 2002 non è stata accettata dall’UAMI, perché i motivi addotti non sono considerati validi per la proroga di un termine.

Ai sensi della regola 71[, n. 1,] del regolamento [n. 2868/95], proroghe del termine sono concesse solo qualora le circostanze lo giustifichino. Lei ha avuto a disposizione due mesi per inviare le prove [dell’]uso richieste, l’UAMI ritiene che tale termine sia stato sufficiente. Una proroga sarebbe solo ammissibile se si fossero verificate circostanze eccezionali ed impreviste».

31      Emerge da tale lettera che la divisione di opposizione ha ritenuto che dai motivi presentati dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di proroga non risultassero circostanze atte a giustificare una proroga del termine e che, in assenza di tali circostanze, una proroga non fosse possibile.

32      In considerazione del fatto, constatato al precedente punto 23, che la domanda di proroga non conteneva motivazioni sufficienti alla luce della regola 71, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, la ricorrente non può contestare all’UAMI di non aver chiarito in che modo le circostanze della fattispecie – che la ricorrente non aveva fatto valere – non giustificavano una proroga. La decisione di rigetto poteva quindi limitarsi a constatare l’assenza di motivi validi in grado di giustificare una proroga, il che bastava a far capire alla ricorrente le ragioni per le quali la sua domanda era stata respinta.

33      Ne consegue che il secondo motivo della ricorrente deve essere respinto.

 Sul terzo e quarto motivo, relativi alla violazione dell’art. 74, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94

34      Poiché le disposizioni la cui violazione è dedotta nell’ambito del terzo e quarto motivo sono strettamente connesse, occorre esaminare questi due motivi congiuntamente.

 Argomenti delle parti

35      Nei suoi scritti, la ricorrente sostiene che l’UAMI, conformemente al principio di continuità funzionale elaborato dal Tribunale nell’ambito dell’applicazione dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto tenere conto delle prove dell’uso dei marchi anteriori presentate dalla ricorrente medesima il 6 settembre 2002. Essa ritiene che la commissione di ricorso debba fondare la sua decisione sull’insieme dei motivi invocati e delle domande presentate dalla parte ricorrente sia nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione che in quello di ricorso.

36      All’udienza, la ricorrente ha riconosciuto, senza tuttavia rinunciare formalmente al suo terzo motivo, che l’art. 74 del regolamento n. 40/94 non le conferiva alcun diritto di far prendere in considerazione i documenti prodotti il 6 settembre 2002.

37      La ricorrente fa inoltre valere che, conformemente all’interpretazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 accolta dalla Corte nella citata sentenza UAMI/Kaul, la commissione di ricorso disponeva di un margine di discrezionalità quanto alla presa in considerazione dei detti documenti. Essa ritiene che l’UAMI, non tenendo conto delle prove dell’uso dei marchi anteriori prodotte dopo la scadenza del termine, il 6 settembre 2002, sia venuto meno all’obbligo di esercitare il proprio potere discrezionale derivante dalla detta disposizione. Infatti, secondo la ricorrente, dalla decisione impugnata non emerge che la commissione di ricorso abbia esercitato tale potere, ma tale decisione conterrebbe solo considerazioni sull’imprudenza e sulla mancanza di vigilanza ch’essa avrebbe dimostrato. La commissione di ricorso avrebbe pertanto violato l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

38      Peraltro, considerato che è trascorso più di un anno e mezzo dalla comunicazione dell’11 ottobre 2002, che ha scartato le prove della ricorrente prima che la divisione di opposizione adottasse la sua decisione, il rifiuto di tenere conto delle prove dell’uso dei marchi anteriori prodotte dopo la scadenza del termine, contrariamente a quanto deciso dalla seconda commissione di ricorso il 15 dicembre 2000, nel procedimento R 714/1999-2, SAINCO/SAINCOSA, costituirebbe un abuso.

39      L’UAMI respinge gli argomenti della ricorrente quanto al preteso obbligo di tenere conto dei documenti presentati tardivamente.

40      Riguardo al margine di discrezionalità attribuito all’UAMI, quest’ultimo ha argomentato nel corso dell’udienza che la regola 22, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, stabilisce chiaramente che, se l’opponente non fornisce la prova dell’uso entro il termine stabilito, l’UAMI rigetta l’opposizione. Nella citata sentenza HIPOVITON (punto 56), il Tribunale avrebbe già stabilito che tale regola non doveva essere interpretata nel senso che la presentazione di elementi nuovi fosse totalmente esclusa una volta scaduto il termine. Secondo l’UAMI, tale orientamento è stato confermato dalla Corte nella citata sentenza UAMI/Kaul (punto 43), che, pronunciandosi sull’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, ha sostenuto che l’UAMI disponeva di un ampio margine di discrezionalità in merito alla presa in considerazione degli elementi prodotti tardivamente.

41      In tale contesto, l’UAMI fa valere che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora l’amministrazione disponga di un ampio margine di discrezionalità, il controllo del giudice sulla valutazione svolta da quest’ultima si limita a verificare l’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

42      Al punto 44 della citata sentenza UAMI/Kaul, la Corte ha presentato, in modo non esaustivo, certi aspetti che, trattandosi dell’esercizio del potere discrezionale nell’ambito dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, devono essere presi in considerazione dall’UAMI, vale a dire, in particolare, la fase del procedimento in cui interviene la produzione tardiva. Secondo l’UAMI, si deve anche tenere conto del fatto che il termine menzionato dalla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, è concepito come un termine perentorio. Orbene, secondo l’UAMI, quanto più le disposizioni connesse all’art. 74, n. 2, sono di rigorosa applicazione, tanto più occorre interpretare quest’ultimo restrittivamente. La Corte ha anche sostenuto, nella citata sentenza UAMI/Kaul, che deve essere preservato l’effetto utile delle disposizioni relative ai termini. Pertanto, nel caso di specie, per preservare l’effetto utile della regola 22, n. 1, l’art. 74, n. 2, dovrebbe essere interpretato restrittivamente.

43      Secondo l’UAMI, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esercitato il suo potere discrezionale. Essa avrebbe in particolare specificato che le indicazioni fornite dalla ricorrente non erano sufficienti per giustificare una proroga del termine e che la regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 prevedeva un termine perentorio che necessitava un’interpretazione rigorosa dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

 Giudizio del Tribunale

44      In primo luogo, come la Corte ha stabilito, emerge dalla formulazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito per l’UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 42).

45      Per contro, risulta in modo altrettanto certo dalla detta formulazione letterale che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’UAMI (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 43).

46      Ne consegue che l’UAMI non aveva, comunque, l’obbligo incondizionato di tenere conto dei documenti prodotti tardivamente dalla ricorrente il 6 settembre 2002.

47      In secondo luogo, la possibilità per le parti nel procedimento dinanzi all’UAMI di presentare fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo non esiste in modo incondizionato, ma, come emerge dal punto 42 della citata sentenza UAMI/Kaul, è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie. Come la Corte gli ha riconosciuto interpretando l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’UAMI dispone di un potere discrezionale quanto alla presa in considerazione di fatti e prove presentate tardivamente soltanto se tale condizione viene soddisfatta.

48      Orbene, nel caso di specie, esiste una disposizione che si oppone a una presa in considerazione degli elementi presentati dinanzi all’UAMI dalla ricorrente il 6 settembre 2002, vale a dire l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, come attuato dalla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie. Quest’ultima disposizione prevede infatti quanto segue:

«Nei casi in cui, a norma dell’art. 43, nn. 2 o 3, del regolamento [n. 40/94], l’opponente deve dimostrare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’[UAMI] invita l’opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’[UAMI] rigetta l’opposizione».

49      Emerge dalla seconda frase di tale disposizione che la presentazione di prove dell’uso del marchio anteriore dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo comporta, in linea di principio, il rigetto dell’opposizione senza che l’UAMI abbia discrezionalità al riguardo. Infatti, l’uso effettivo del marchio anteriore costituisce una questione preliminare che deve perciò essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria [sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punto 26].

50      È vero che, come sostiene l’UAMI, il Tribunale ha stabilito, nella citata sentenza HIPOVITON (punto 56), che la regola 22, n. 1, seconda frase, non può essere interpretata nel senso che essa osta a che vengano considerati ulteriori elementi di prova, tenuto conto dell’esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine. Tuttavia, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per una considerazione del genere. Infatti, da una parte, le prove presentate dalla ricorrente il 6 settembre 2002, non erano prove ulteriori, bensì le prime ed uniche prove dell’uso dei marchi anteriori prodotte dalla ricorrente. Dall’altra, nel caso di specie non esistevano elementi nuovi in grado di giustificare la presentazione tardiva di prove ulteriori o meno.

51      Ne consegue che l’UAMI non disponeva nel caso di specie di un margine di discrezionalità per la presa in considerazione delle prove presentate dalla ricorrente il 6 settembre 2002.

52      Di conseguenza, il terzo e il quarto motivo della ricorrente devono essere respinti.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio dispositivo nonché di talune disposizioni generali derivanti dalla natura della procedura inter partes

 Argomenti delle parti

53      La ricorrente sostiene che l’UAMI ha violato il principio dispositivo nonché talune disposizioni generali che emergono dalla procedura inter partes e che impongono di garantire la parità di trattamento tra l’opponente e il richiedente del marchio comunitario. In particolare, la ricorrente contesta il fatto che l’UAMI non abbia sottoposto la questione del termine supplementare alla valutazione dell’altra parte, in conformità alla regola 71, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

54      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

55      La regola 71, n. 2, del regolamento n. 2868/95 prevede che, qualora vi siano due o più parti, l’UAMI possa subordinare la proroga del termine all’accordo delle altre parti.

56      A questo proposito, si deve necessariamente constatare che l’affermazione della ricorrente secondo cui un eventuale accordo dell’altra parte nel procedimento dinanzi all’UAMI per prorogare il termine per la produzione delle prove dell’uso avrebbe potuto indurre la divisione di opposizione a prorogare il detto termine deriva da una lettura erronea di tale disposizione. Emerge infatti dalla struttura complessiva della regola 71 che il suo n. 2 non prevede un solo e unico requisito per la proroga di un termine, ma aggiunge un requisito ulteriore a quelli elencati al n. 1, cioè che la proroga deve essere richiesta dalla parte interessata prima della scadenza del termine impartito e deve essere giustificata dalle circostanze.

57      L’UAMI ha pertanto giustamente ritenuto che, poiché non ricorrevano i presupposti previsti dalla legge per una proroga (v. precedente punto 23), non occorresse sottoporre all’altra parte la questione della proroga del termine.

58      Di conseguenza, si deve respingere il quinto motivo della ricorrente.

59      Poiché tutti i motivi della ricorrente sono stati respinti, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, è condannata alle spese.

Meij

Pelikánová

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente facente funzione

E. Coulon

 

      A.W.H. Meij


* Lingua processuale: il tedesco.