Language of document : ECLI:EU:C:2018:67

Causa C‑643/16

American Express Company

contro

The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 35, paragrafo 1 – Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sistemi di pagamento – Articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Inapplicabilità di tali requisiti ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo – Applicabilità di detti requisiti agli schemi di carte di pagamento a tre parti che abbiano concluso accordi di co-branding o di agenzia – Validità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2018

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni sollevate nell’ambito di una controversia nazionale fittizia – Irricevibilità – Assenza di atti o omissioni di un’amministrazione nazionale idonei a dare luogo a un ricorso diretto al controllo della legittimità – Circostanza inidonea, da sola, a dimostrare il carattere fittizio della controversia

(Art. 267 TFUE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2015/2366 – Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di pagamento – Applicabilità agli schemi di carte di pagamento a tre parti che si siano avvalsi di un agente per la fornitura di servizi di pagamento – Inapplicabilità agli schemi che abbiano concluso un accordo di co-branding con un partner multimarchio in co-branding che non presta servizi di pagamento relativamente ai prodotti in co-branding

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2366, art. 35, §§ 1 e 2, comma 1, b)]

3.        Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata e limiti – Direttiva che assoggetta gli schemi di carte di pagamento a tre parti che abbiano concluso contratti di agenzia ai requisiti in materia di accesso ai sistemi di pagamento

(Art. 296, § 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2366, considerando 49, 50 e 52 e art. 35, § 1)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2015/2366 – Requisiti in materia di accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di pagamento – Applicabilità agli schemi di carte di pagamento a tre parti che si siano avvalsi di un agente per la fornitura di servizi di pagamento – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2366, art. 35)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19, 20)

2.      L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, dev’essere interpretato nel senso che uno schema di carte di pagamento a tre parti che abbia concluso un accordo di co-branding con un partner multimarchio in co-branding non è privato del beneficio dell’esclusione prevista da tale disposizione e, pertanto, non è assoggettato ai requisiti elencati all’articolo 35, paragrafo 1, di tale direttiva nel caso in cui tale partner multimarchio in co-branding non sia un prestatore di servizi di pagamento e non fornisca servizi di pagamento in tale schema per quanto concerne i prodotti in co-branding. Per contro, uno schema di carte di pagamento a tre parti che si sia avvalso di un agente ai fini della fornitura di servizi di pagamento è privato del beneficio di tale esclusione e, pertanto, è assoggettato ai requisiti elencati al predetto articolo 35, paragrafo 1.

(v. punto 69, dispositivo 1)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73, 74, 78, 79)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84‑87)