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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 – Khudaverdyan / Consiglio

(Causa T-1116/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tigran Khudaverdyan (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, F. Bélot, A. Guillerme e M. Brésart, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittimo il criterio di iscrizione previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 2014/269 come modificato rispettivamente dalla decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina;

annullare

la decisione del Consiglio (PESC) 2023/1767 del 13 settembre 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nel suo allegato pur modificando i motivi della sua iscrizione e

il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nel suo allegato pur modificando i motivi della sua iscrizione;

condannare il Consiglio a pagare EUR 100 000 in via provvisionale per il danno subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-1105/23, Abramovich/Consiglio.

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