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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2002 nelle cause riunite T-373/00, T-27/01, T-56/01 e T-69/01, Carmine Salvatore Tralli contro Banca centrale europea 1.

(Dipendenti - Agenti della Banca centrale europea - Proroga del periodo di prova - Licenziamento durante il periodo di prova - Ricevibilità - Errore manifesto di valutazione - Motivazione - Spese)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite T-373/00, T-27/01, T-56/01 e T-69/01, Carmine Salvatore Tralli, ex impiegato della Banca centrale europea, residente in Nidderau (Germania), rappresentato dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca centrale europea (agenti: sigg. A. Sáinz de Vicuña Barroso, M. Benisch, sig.ra V. Saintot e sig. B. Wägenbaur), aventi ad oggetto le domande dirette ad ottenere l'annullamento della decisione 18 settembre 2000, recante proroga del periodo di prova relativo al contratto di lavoro del ricorrente, della decisione 29 novembre 2000 di licenziamento del ricorrente, delle decisioni di rigetto di reclami relativi alle citate decisioni di proroga del periodo di prova e di licenziamento, nonché una domanda diretta a far constatare la carenza del presidente della Banca centrale europea, in quanto si è illegittimamente astenuto dal rispondere al reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione di proroga del periodo di prova, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 27 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Le cause T-373/00, T-27/01, T-56/01 e T-69/01 sono riuniti ai fini della sentenza.

2)Il ricorso nella causa T-373/00 è respinto.

3)Nelle cause T-27/01, T-56/01 e T-69/01 non vi è più luogo a statuire.

4)Nella causa T-373/00 ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

5)Nelle cause T-27/01, T-56/01 e T-69/01 il ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla convenuta.

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1 - GU C 61 del 24.2.01, C 134 del 5.5.01, C 150 del 19.5.01 e C 173 del 16.6.01