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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 maggio 2021 – Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna isbiratelna komisia / Koalitsia „Demokratichna Bulgaria – Оbedinenie“

(Causa C-306/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna isbiratelna komisia

Resistente in cassazione: Koalitsia „Demokratichna Bulgaria – Оbedinenie“

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei dati 1 debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di tale regolamento a una situazione all’apparenza puramente interna, come lo svolgimento di elezioni per l’assemblea nazionale, quando oggetto di protezione sono i dati personali di persone – cittadini dell’Unione europea – e il trattamento dei dati non si limita alla raccolta dei dati nel quadro della relativa attività.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se la conclusione dello svolgimento delle elezioni dell’assemblea nazionale, che apparentemente non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, liberi i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e i soggetti che procedono alla conservazione dei dati personali dagli obblighi su di essi incombenti in forza del regolamento quale unico mezzo di protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione a livello di Unione. Se l’applicabilità del regolamento dipenda unicamente dall’attività per la quale i dati personali sono stati creati o raccolti, con la conseguenza che sarebbe altresì esclusa una sua applicabilità in un momento successivo.

In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l’articolo 6[, paragrafo 1,] lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e il principio di proporzionalità, sancito nei suoi considerando 4 e 129, ostino a una normativa nazionale di attuazione del regolamento, come quella in esame, che esclude e limita a priori la possibilità di registrare qualsiasi video della determinazione dei risultati elettorali all’interno dei seggi, non consente di distinguere né di disciplinare i singoli elementi costitutivi della procedura di registrazione ed esclude la possibilità di conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento – la protezione dei dati personali delle persone – con altri mezzi.

In subordine e nel contesto dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – in occasione dello svolgimento delle elezioni comunali e delle elezioni del Parlamento europeo –: se, l’articolo 6[, paragrafo 1,] lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e il principio di proporzionalità, sancito nei suoi considerando 4 e 129, ostino a una normativa nazionale di attuazione del regolamento, come quella in esame, che esclude e limita a priori la possibilità di registrare video della determinazione dei risultati elettorali all’interno dei seggi, non prevede né consente di distinguere e di disciplinare i singoli elementi costitutivi della procedura di registrazione ed esclude la possibilità di conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento – la protezione dei dati personali delle persone – con altri mezzi.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati osti a una classificazione delle attività di accertamento del regolare svolgimento e di determinazione dei risultati delle elezioni tenutesi come compito di interesse pubblico che giustifica un’ingerenza, specifica e soggetta al requisito di proporzionalità, rispetto ai dati personali delle persone presenti nei seggi, ove dette persone svolgano un compito ufficiale, pubblico e disciplinato dalla legge.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede: Se la protezione dei dati personali osti all’introduzione di un divieto giuridico nazionale concernente la raccolta e il trattamento di dati personali, che limita la possibilità di svolgere attività accessorie alla registrazione di video di materiali, oggetti o beni che non contengono alcun dato personale se, nell’ambito della procedura di registrazione, sussista potenzialmente la possibilità che, nel registrare video di persone presenti nei seggi che svolgono - nel momento di cui trattasi - un’attività di interesse pubblico, vengano raccolti anche dati personali.

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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).