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Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla WEPA Hygieneprodukte GmbH e dalla WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, quest’ultima già Wepa Leuna GmbH e Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-238/19, Wepa Hygieneprodukte GmbH e a. / Commissione europea

(Causa C-795/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: WEPA Hygieneprodukte GmbH, WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, quest’ultima già Wepa Leuna GmbH e Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH (rappresentanti: H. Janssen, A. Vallone, Rechtsanwälte, D. Salm, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia,

annullare integralmente la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021 nella causa T-238/19;

annullare la decisione della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso «Regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV»;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e non avrebbe tenuto conto del contenuto e della portata del diritto nazionale, basando la sua decisione sulla circostanza che, in primo luogo, la Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti) avrebbe fissato l’importo del supplemento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento tedesco sugli oneri di rete) (StromNEV) in modo vincolante; in secondo luogo, la Bundesnetzagentur avrebbe prescritto requisiti molto dettagliati al riguardo e, in terzo luogo, le perdite di entrate degli operatori di rete sarebbero state interamente coperte da detto supplemento. Pertanto, le circostanze rilevanti per la decisione del Tribunale, che dovrebbero dimostrare un controllo statale sui fondi percepiti attraverso il supplemento, non sarebbero affatto esistite.

Con il loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato i requisiti relativi all’esistenza di un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale non riconoscerebbe, in primo luogo, che il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV non costituisce un prelievo, né un «onere obbligatorio» o un «prelievo parafiscale» (prima parte del secondo motivo di impugnazione). Il Tribunale non riconoscerebbe, in secondo luogo, che l’esenzione dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento StromNEV e il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV non costituiscono un aiuto concesso mediante risorse statali (seconda parte del secondo motivo di impugnazione). Tuttavia, se – come nel caso di specie – il supplemento non rappresenta un prelievo, la fattispecie di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sarebbe soddisfatta neanche ad avviso del Tribunale. Anche se si trattasse di un prelievo, la fattispecie di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sarebbe comunque integrata, in quanto il supplemento non costituirebbe un aiuto statale o un aiuto concesso mediante risorse statali.

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