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Ricorso proposto il 12 aprile 2024 – Association Générations futures/Commissione

(Causa T-201/24)

Lingua processuale: il francese.

Parti

Ricorrente : Association Générations futures (Ons-en-Bray, Francia) (rappresentante : F. Lafforgue, avvocato)

Convenuto : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 febbraio 2024 di rigetto della richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 1 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (IKI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea;

condannare la Commissione europea alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 1 . La ricorrente sostiene che la condizione prevista da questo articolo, inerente all’esistenza di motivi che sfuggono al controllo del richiedente, non è soddisfatta nel caso di specie, dato che i richiedenti, con la fornitura degli studi richiesti, non hanno risolto i dubbi sull’innocuità della sostanza attiva tebuconazolo. La durata del periodo di proroga dell’approvazione della sostanza attiva tebuconazolo non è quindi giustificata in considerazione dei rischi che questa sostanza presenta. Inoltre, erano già sussistenti nel 2021 elementi sufficienti per la Commissione europea per prendere una decisione di non-approvazione della sostanza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di precauzione. La ricorrente afferma che il ricorso sistematico e consecutivo all’articolo 17 è contrario al principio di precauzione. Infatti, la sostanza attiva tebuconazolo presenta rischi che giustificavano l’adozione di misure restrittive.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione. Secondo la ricorrente, la procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tebuconazolo ha una durata quasi equivalente all’approvazione iniziale. Conseguentemente, la lentezza di questa procedura e il ricorso sistematico all’articolo 17 violano il principio di buona amministrazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché il regolamento non motiva assolutamente, in particolare, la scelta della durata del provvedimento di proroga di 35 mesi, né le ragioni che hanno portato a una valutazione così lunga e gravosa.

Quinto motivo, vertente sull’incompatibilità del regolamento impugnato con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Infatti, l’adozione del regolamento controverso viola gli obiettivi citati.

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1 (GU 2023, L 178, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).