Language of document : ECLI:EU:T:2020:446

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

23 settembre 2020 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti alcuni progetti nell’ambito del Programma eTEN nonché del quinto e del sesto Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico – Limitazione della domanda di accesso – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale»

Nella causa T‑727/19,

Giorgio Basaglia, residente in Milano (Italia), rappresentato da G. Balossi, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Ehrbar e A. Spina, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione C(2019) 6474 final della Commissione, del 4 settembre 2019, concernente una domanda di conferma per l’accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43),

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, J. Passer (relatore) e G. Hesse, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Con lettera del 26 febbraio 2019 indirizzata alla Commissione europea e registrata il 6 marzo 2019, il ricorrente, sig. Giorgio Basaglia, ha chiesto l’accesso ai documenti relativi a dodici progetti cofinanziati dall’Unione europea nell’ambito dei programmi eTEN nonché del quinto e del sesto Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, vale a dire i progetti E2SP, Clinicl, Pharmacov, Liric, Noesis, Cocoon, Dicoems, Secure‑Justice, Match, I‑Way, Mosaica e J‑Web.

2        Il ricorrente ha chiesto l’accesso ai documenti relativi ai progetti in questione, e in particolare:

–        ai rapporti di valutazione, con indicazione dei valutatori esterni che hanno preso parte alla loro elaborazione e li hanno sottoscritti (in prosieguo: i «documenti della categoria 1»);

–        ai resoconti delle riunioni per consenso, con indicazione dei valutatori esterni e dei funzionari della Commissione che hanno preso parte alla loro elaborazione e li hanno sottoscritti (in prosieguo: i «documenti della categoria 2»);

–        alle relazioni finali di selezione, con i nominativi dei funzionari della Commissione che hanno preso parte alla loro elaborazione e li hanno sottoscritti (in prosieguo: i «documenti della categoria 3»);

–        ai contratti di progetto sottoscritti dai partner, con allegati tecnici e successive modifiche (in prosieguo: i «documenti della categoria 4»);

–        alle lettere di nomina dei controllori esterni, con indicazione dei funzionari della Commissione che le hanno sottoscritte e dei controllori selezionati (in prosieguo: i «documenti della categoria 5»);

–        alle relazioni di controllo di tutti i controlli formali, ivi compresi i controlli effettuati all’avvio, i controlli finali e ogni altra constatazione cui abbia partecipato il responsabile di progetto della Commissione o un controllore esterno (in prosieguo: i «documenti della categoria 6»);

–        ai rapporti di audit, con indicazione dei nominativi dei funzionari della Commissione che li hanno sottoscritti e delle società esterne che li hanno svolti o supportati (in prosieguo: i «documenti della categoria 7»).

3        Nella domanda di accesso, il ricorrente ha affermato che era attualmente indagato in un procedimento penale in corso dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (Italia) ed ha dichiarato che, poiché tale procedimento penale «si basa[va] ampiamente sulle risultanze delle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel 2008» relativamente ai progetti di cui sopra, l’accesso ai documenti richiesti sarebbe stato «indispensabile ai fini della piena comprensione della vicenda».

4        Con comunicazione in data 26 marzo 2019 (non prodotta, ma menzionata a pagina 20 degli ANN REQ), la Direzione generale (DG) delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione, competente ad esaminare la domanda di accesso ai documenti, ha informato il ricorrente che il termine per il trattamento della sua domanda era stato prorogato di quindici giorni lavorativi, ossia fino al 17 aprile 2019, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

5        Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2019, la DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione ha informato il ricorrente che, per la maggior parte dei documenti richiesti, probabilmente non sarebbe stato possibile divulgare i nomi dei valutatori, del personale della Commissione o degli esaminatori, in quanto si sarebbe trattato di dati personali protetti dall’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Essa ha aggiunto che, poiché si trattava di vecchi documenti risalenti ad oltre dieci anni addietro, le ricerche necessarie sarebbero state complesse e lunghe. Detta direzione generale ha precisato che i documenti delle categorie da 1 a 3 e 5 non erano ancora stati identificati e che, per i documenti delle categorie 4, 6 e 7, erano già stati identificati 184 documenti, la maggior parte dei quali erano piuttosto voluminosi. Essa ha informato il ricorrente che, in ragione del numero elevato di documenti costituenti l’oggetto della domanda di accesso e considerata la difficoltà di identificarli, tale domanda non poteva essere trattata entro i normali termini previsti dall’articolo 7 del regolamento sopra citato.

6        Di conseguenza, nel medesimo messaggio di posta elettronica, la DG in questione ha chiesto al ricorrente, ai fini di una soluzione equa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di specificare l’obiettivo della sua domanda di accesso al fine di ridurla ad un numero più gestibile di documenti, per consentire il suo trattamento entro i termini regolamentari, in modo da cercare di conciliare gli interessi del richiedente con quelli della buona amministrazione e dell’onere di lavoro. Essa ha proposto di limitare il numero di progetti in questione, per i quali veniva richiesto l’accesso a documenti, a due, o addirittura ad uno, per i progetti per i quali erano già stati identificati più di quindici documenti, e di limitare la domanda suddetta ai documenti delle categorie 4, 6 e 7, le uniche per le quali sarebbe stato possibile rispondere alla domanda di accesso entro i termini assegnati. Essa ha altresì informato il ricorrente che, in caso di mancata reazione da parte sua, sarebbe stata costretta a limitare unilateralmente l’oggetto della domanda di accesso.

7        Con lettera del 1° aprile 2019, il ricorrente ha risposto che non gli era possibile ridurre la portata della domanda di accesso senza pregiudicare l’efficacia della sua difesa nell’ambito di un procedimento penale pendente a suo carico dinanzi all’autorità giudiziaria italiana. Il ricorrente ha fatto presente che avrebbe accettato una consegna per gradi dei documenti richiesti.

8        Con messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2019, la DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione ha informato il ricorrente che il trattamento della domanda di accesso avrebbe richiesto più tempo del previsto e che non era possibile fornire una risposta entro il termine indicato nella comunicazione del 26 marzo 2019.

9        Con lettera del 24 aprile 2019, la DG in questione ha ricordato la propria proposta di soluzione equa formulata il 29 marzo 2019 e il fatto che tale soluzione poteva riguardare il numero e il contenuto dei documenti richiesti, ma non, in linea di principio, il termine per il trattamento della domanda di accesso. Date tali circostanze e alla luce del rifiuto del ricorrente di concordare una limitazione della domanda suddetta, la DG interessata ha deciso di limitare unilateralmente l’ambito di applicazione di tale domanda a quanto, a suo avviso, poteva essere esaminato entro il termine prorogato di 30 giorni a partire dalla registrazione della domanda, ossia a due progetti scelti aleatoriamente tra quelli in questione (nella specie, i progetti Mosaica e Secure‑Justice) e ai documenti delle categorie 4, 6 e 7 relativi a tali progetti.

10      La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione ha identificato 28 documenti, numerati da 1 a 28, rientranti nell’ambito di applicazione della domanda di accesso così limitata. Essa ha consultato i terzi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001. Ha concesso al ricorrente l’accesso completo ad un documento e l’accesso parziale a 21 documenti con parti espunte sulla base delle eccezioni al diritto di accesso previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento, ed ha rifiutato l’accesso a sei documenti sulla base delle medesime eccezioni.

11      Con lettera del 7 maggio 2019 inviata a mezzo posta elettronica in data 8 maggio 2019, il ricorrente ha depositato una domanda confermativa di accesso, contestando la decisione contenuta nella lettera della DG in questione del 24 aprile 2019 e facendo presente che esso avrebbe, se del caso, domandato al giudice italiano di richiedere direttamente la trasmissione dei documenti.

12      Con messaggi di posta elettronica del 4 e del 26 giugno 2019, la DG in questione ha informato successivamente il ricorrente che il trattamento della domanda confermativa di accesso avrebbe richiesto più tempo del previsto e che era necessario prorogare di quindici giorni il termine per la risposta a tale domanda.

13      Il 4 settembre 2019, la Commissione ha adottato la decisione C(2019) 6474 final concernente una domanda di conferma per l’accesso a documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

14      La Commissione ha confermato la limitazione della domanda di accesso operata dalla DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, in considerazione del numero di documenti richiesti, della loro lunghezza, del mantenimento, da parte del ricorrente, della domanda presentata e della mancata indicazione, da parte di costui, di criteri che avrebbero permesso di meglio rispondere alla domanda medesima nel rispetto del principio di proporzionalità. Essa ha osservato che era stato accordato un accesso parziale a due documenti, precedentemente rifiutato, laddove gli occultamenti di parti di tali documenti erano stati realizzati sulla scorta delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. La Commissione ha confermato il diniego di accesso agli altri quattro documenti rimasti totalmente riservati durante la fase iniziale della procedura di accesso, nonché ai 21 documenti rimasti parzialmente riservati durante tale fase iniziale, sulla scorta delle eccezioni previste dalle disposizioni summenzionate, concludendo per l’assenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione. Ad ogni modo, per quanto riguarda la presunta necessità di fornire i documenti richiesti ai fini dell’accertamento dei fatti in sede giudiziaria, essa ha sottolineato che la decisione impugnata non comprometteva la possibilità di concedere l’accesso ai documenti richiesti purché le autorità giudiziarie nazionali ne facessero richiesta a titolo della leale cooperazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, il ricorrente ha chiesto che si statuisse sul presente ricorso con procedimento accelerato, in conformità dell’articolo 152 del regolamento di procedura del Tribunale. Il 18 novembre 2019, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda. Con decisione del 12 dicembre 2019, il Tribunale (Decima Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.

17      Dal momento che le parti non hanno chiesto, entro il termine prescritto, lo svolgimento di un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto sulla base dei documenti del fascicolo di causa, ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del citato regolamento, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

18      Il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata per il fatto che questa non ha integralmente accolto la domanda di accesso.

19      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

20      Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del ricorso, riguardanti, in sostanza, in primo luogo, l’illegittimità della limitazione della domanda di accesso operata dalla Commissione, in secondo luogo, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in terzo luogo, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento e, in quarto luogo, la violazione delle disposizioni dell’articolo 4 del medesimo regolamento relative all’esistenza di un interesse pubblico prevalente.

21      Stante che tali motivi di ricorso sono tutti fondati, in diversa misura, sul riferimento ripetutamente operato dal ricorrente alla necessità di difendersi in un procedimento penale intentato nei suoi confronti dinanzi ad un’autorità giudiziaria italiana, occorre, in via preliminare, esaminare tale riferimento e pronunciarsi sul carattere pubblico o privato dell’interesse così rivendicato dal ricorrente. Infatti, se è pur vero che, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, nonché della giurisprudenza, il ricorrente non era obbligato a motivare la propria domanda di accesso, e che la presa in considerazione del suo interesse non era, in linea di principio, rilevante per modulare l’ampiezza del diritto di accesso (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punto 108), la questione se l’interesse rivendicato dal ricorrente abbia carattere pubblico o privato rimane rilevante, segnatamente al fine di stabilire se esista un interesse pubblico prevalente che giustifica l’accesso del pubblico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, nonché, se del caso, nell’ambito dell’eccezione fondata sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di questo stesso regolamento (v. punti da 62 a 68 infra).

 Sul riferimento alla necessità di difendersi in un procedimento penale

22      Per tutto il corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, e poi nell’ambito del presente ricorso, il ricorrente ha fondato la domanda di accesso, e successivamente la propria censura delle decisioni amministrative, sulla necessità in cui egli si troverebbe di difendersi in un procedimento penale pendente in Italia, nonché sull’importanza che presenterebbero, in tale contesto, i documenti oggetto della domanda suddetta.

23      Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il regolamento n. 1049/2001, che mira a creare un’Unione in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini, il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, che si ricollega strettamente al carattere democratico di queste ultime (sentenze del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 34, e del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, punto 27), dà attuazione al diritto del pubblico di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni, e non introduce norme destinate a proteggere gli interessi particolari di un soggetto ad accedere a determinati documenti (sentenza del 1° febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 43, e ordinanza del 6 novembre 2019, Hércules Club de Fútbol/Commissione, C‑332/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:948, punti 5 e 6).

24      Come rilevato dalla Corte, ciò è quanto risulta in particolare dall’articolo 2, paragrafo 1, dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, nonché dal titolo e dai considerando 4 e 11 di tale regolamento. La prima delle disposizioni sopra citate garantisce infatti indistintamente il diritto di accesso a qualsiasi cittadino dell’Unione ed a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede in uno Stato membro, mentre la seconda specifica in proposito che il richiedente non è tenuto a motivare la propria domanda. La terza delle disposizioni di cui sopra prevede che, per quanto possibile, le istituzioni rendano «direttamente» accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro. Il titolo del citato regolamento, nonché i considerando 4 e 11 di quest’ultimo, sottolineano parimenti che tale regolamento mira a rendere i documenti delle istituzioni accessibili al «pubblico» (sentenza del 1° febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 44).

25      La Corte ha aggiunto che, anche se la possibilità di ampliare l’oggetto del regolamento n. 1049/2001, prevedendo la presa in considerazione di alcuni interessi specifici che una persona avrebbe potuto far valere al fine di ottenere l’accesso ad un particolare documento – segnatamente un interesse di tale parte alla definizione di una causa –, era stata esaminata nel corso dei lavori preparatori che avevano portato all’adozione di detto regolamento, nessuna delle proposte in tal senso era stata accolta nelle disposizioni di questo (sentenza del 1° febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 45).

26      Risulta da quanto precede che il diritto di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 si distingue dal diritto di accesso al fascicolo amministrativo, nella misura in cui non è possibile, nell’ambito di una domanda di accesso a documenti a titolo del regolamento di cui sopra, concedere un accesso «privilegiato» ai documenti detenuti da un’istituzione sulla base degli interessi privati del soggetto richiedente l’accesso. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, il richiedente faccia valere la propria situazione personale per poter accedere ai documenti, l’istituzione è tenuta a trattare la sua domanda nello stesso modo in cui verrebbe trattata una domanda di accesso ai medesimi documenti formulata da qualsiasi altro soggetto (sentenza del 6 luglio 2006, Franchet e Byk/Commissione, T‑391/03 e T‑70/04, EU:T:2006:190, punto 82).

27      Ne consegue che il fatto che il ricorrente faccia valere la propria necessità di difendersi in un procedimento penale che lo riguarda, la quale rispecchia un interesse privato, è irrilevante al fine di verificare se la Commissione potesse validamente fondarsi nella decisione impugnata sulle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

28      Quanto all’argomento del ricorrente secondo cui la decisione impugnata arreca pregiudizio ad un interesse pubblico all’accertamento della verità – argomento che bisogna intendere come la rivendicazione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica l’accesso del pubblico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 – occorre, in conformità di una consolidata giurisprudenza, rilevare che, se l’accertamento della verità rientra indubbiamente nell’interesse generale, la circostanza che il ricorrente chieda l’accesso ai documenti al fine di essere in grado di esercitare i propri diritti della difesa in un processo non dimostra l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, bensì di un interesse privato (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Franchet e Byk/Commissione, T‑391/03 e T‑70/04, EU:T:2006:190, punti 138 e 139, e del 5 dicembre 2018, Campbell/Commissione, T‑312/17, non pubblicata, EU:T:2018:876, punti 60 e 62; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 6 novembre 2019, Hércules Club de Fútbol/Commissione, C‑332/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:948, punti 5 e 6).

29      Incidentalmente, e senza che ciò abbia degli effetti sulla legittimità della decisione impugnata, occorre osservare che il giudice nazionale può, in ogni caso, chiedere direttamente alla Commissione, nel quadro della leale cooperazione a titolo dell’articolo 4 TUE, di trasmettergli informazioni che soltanto detta istituzione può fornirgli e che sono potenzialmente necessarie per l’accertamento dei fatti in sede giudiziaria (v. sentenza del 26 novembre 2002, First e Franex, C‑275/00, EU:C:2002:711, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

30      In conclusione, i riferimenti ripetutamente effettuati dal ricorrente alla necessità di difendersi in un processo penale che lo riguarda, nonché ad un interesse pubblico all’accertamento della verità, sono privi di rilevanza al fine di verificare se la Commissione potesse validamente fondarsi nella decisione impugnata sulle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

 Sul primo motivo, relativo allillegittimità della limitazione della domanda di accesso operata dalla Commissione

31      Il ricorrente censura il carattere a suo avviso enorme della limitazione della domanda di accesso operata dalla Commissione. Quest’ultima non avrebbe tenuto conto della sua disponibilità a ricevere i documenti in tranches successive. La Commissione si richiamerebbe erroneamente alla sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250), segnatamente per quanto riguarda i termini di trattamento delle domande di accesso. Il ricorrente ritiene che il carico di lavoro indotto dalla suddetta domanda non fosse sproporzionato alla luce del suo interesse a difendersi nell’ambito di un processo penale instaurato nei suoi confronti. I documenti divulgati sarebbero stati resi pubblici in un numero molto più ristretto rispetto a quelli richiesti, e con occultamenti di passaggi che li avrebbero resi in gran parte inutilizzabili ai fini di questa difesa. Il tempo necessario per censurare la quasi totalità dei documenti sarebbe stato certamente superiore a quello necessario per fornire la copia integrale dei documenti richiesti. La mole dei documenti richiesti sarebbe conseguenza della mole delle contestazioni mosse dall’OLAF. Il ricorrente afferma d’altronde di aver sempre dichiarato di essere disposto a farsi carico del costo delle fotocopie.

32      La Commissione contesta la posizione del ricorrente. Essa osserva che la sua stima del numero di pagine in 9 000 al momento del trattamento della domanda di accesso riguardava soltanto una parte dei documenti. La mole dei documenti richiesti, non contestata, sarebbe dunque chiaramente abnorme. La Commissione fa presente di aver proposto invano un accordo al ricorrente. Le motivazioni soggettive di quest’ultimo non potrebbero prevalere sull’imperativo di una buona amministrazione. Quanto ad una divulgazione per tranches successive, essa non avrebbe ridotto, bensì soltanto dilazionato nel tempo il carico amministrativo. In ogni caso, i termini previsti dal regolamento n. 1049/2001 non sarebbero stabiliti nell’interesse esclusivo del richiedente l’accesso, bensì nell’interesse generale, e non sarebbero dunque nella disponibilità delle parti. Infine, la Commissione sottolinea che il ricorrente non ha contestato la misura mediante la quale essa gli ha proposto dei criteri che gli avrebbero permesso di meglio individuare l’oggetto della sua domanda, nel rispetto del principio di buona amministrazione.

33      Occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, relativi al trattamento, rispettivamente, delle domande di accesso iniziali e delle domande di accesso confermative, esigono che tali domande vengano trattate prontamente, e assegnano all’istituzione termini di quindici giorni lavorativi a partire dalla registrazione di tali domande affinché venga accordato l’accesso oppure vengano comunicate al richiedente le ragioni di un rifiuto di accesso.

34      A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, «[in] casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine [di quindici giorni lavorativi a partire dalla registrazione della domanda] può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato».

35      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, «[n]el caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l’istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa».

36      Occorre ricordare che, come la Corte ha rilevato, il regolamento n. 1049/2001 non prevede alcuna possibilità di derogare ai termini previsti dagli articoli 7 e 8 del regolamento stesso, i quali, istituiti nell’interesse generale, non sono a disposizione delle parti. Tali termini sono determinanti per lo svolgimento del procedimento di accesso ai documenti delle istituzioni interessate, il quale ha l’obiettivo di permettere un trattamento rapido e facile delle domande di accesso a tali documenti (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 24 e 25).

37      Quale corollario, la possibilità di instaurare contatti prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, al fine di trovare una soluzione equa, può riguardare soltanto il contenuto o il numero dei documenti (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 26).

38      Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i termini fissati dal regolamento n. 1049/2001 per le risposte alle domande di accesso non sono stabiliti nell’interesse esclusivo del richiedente. L’argomento secondo cui la Commissione avrebbe potuto disattendere i termini suddetti al fine di rispondere favorevolmente alla disponibilità del richiedente a ricevere risposte dilazionate nel tempo deve dunque essere respinto.

39      Quanto alla censura del ricorrente, secondo cui la riduzione, da parte della Commissione, dei documenti esaminati è stata «unilaterale» ed «enorme», è vero che il regolamento n. 1049/2001 non contiene alcuna disposizione che permetta espressamente all’istituzione, in assenza di una soluzione equa con il richiedente, di limitare la portata dell’esame che essa è normalmente tenuta a realizzare in risposta ad una domanda di accesso (sentenza del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punto 96).

40      Ed è altrettanto vero che la presa in considerazione del carico di lavoro richiesto dall’esercizio del diritto di accesso, nonché dell’interesse del richiedente, non è in linea di principio rilevante al fine di modulare l’estensione del suddetto diritto, e che, di conseguenza, la necessità di procedere ad un esame concreto e individuale di moltissimi documenti non fornisce, di per sé sola, alcuna indicazione riguardo al carico di lavoro necessario per trattare una domanda di accesso (sentenza del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punti 108 e 111).

41      Nondimeno, discende dal principio di proporzionalità che le istituzioni possono, in casi particolari in cui la mole dei documenti per i quali è richiesto l’accesso o quella dei passaggi da censurare comporterebbero un onere amministrativo incongruo, procedere ad un bilanciamento tra, da un lato, l’importanza dell’accesso del pubblico e, dall’altro, il carico di lavoro che deriverebbe dal trattamento della domanda di accesso, al fine di salvaguardare l’interesse a una buona amministrazione (sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 27; del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punto 102, e del 14 dicembre 2017, Evropaïki Dynamiki/Parlamento, T‑136/15, EU:T:2017:915, punto 78; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 19 luglio 1999, Hautala/Consiglio, T‑14/98, EU:T:1999:157, punto 86, confermata con sentenza del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, punto 30).

42      È dunque in via eccezionale, e unicamente qualora il carico amministrativo provocato dall’esame concreto e individuale dei documenti si rivelasse particolarmente gravoso, eccedendo così i limiti di quanto può essere ragionevolmente richiesto, che è possibile ammettere una deroga al suddetto obbligo di esame (sentenza del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punto 112).

43      Inoltre, nella misura in cui il diritto di accesso a documenti detenuti dalle istituzioni costituisce una soluzione di principio, incombe all’istituzione che si avvalga di un’eccezione attinente al carattere irragionevole del compito richiesto in conseguenza della domanda l’onere di provare la portata di tale compito (sentenze del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punto 113, e del 10 settembre 2008, Williams/Commissione, T‑42/05, non pubblicata, EU:T:2008:325, punto 86).

44      Dal momento che il diritto di accesso ai documenti rappresenta il principio, l’istituzione resta nondimeno tenuta, in tale contesto, a privilegiare l’opzione che, pur non costituendo essa stessa un compito eccedente i limiti di quanto può essere ragionevolmente richiesto, rimanga la più favorevole per il diritto di accesso del richiedente. Ne consegue che l’istituzione può esimersi da qualsiasi esame concreto e individuale soltanto dopo aver realmente studiato tutte le altre opzioni ipotizzabili e aver chiarito in modo circostanziato, nella propria decisione, le ragioni per le quali tali diverse opzioni implicano, anch’esse, un carico di lavoro irragionevole (sentenza del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punti 114 e 115).

45      Occorre rilevare che, mediante il suo messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2019, la Commissione ha informato il ricorrente, in sostanza, che, trattandosi di vecchi documenti risalenti ad oltre dieci anni addietro, il processo di ricerca necessario per alcune delle categorie di documenti richiesti era complesso e dispendioso in termini di tempo e che, per tale motivo, i documenti delle categorie da 1 a 3 e 5 non erano ancora stati identificati. La Commissione ha aggiunto che, quanto alle categorie 4, 6 e 7, erano già stati identificati 184 documenti, la maggior parte dei quali erano piuttosto voluminosi. Essa ha specificato in dettaglio le varie precauzioni che essa avrebbe dovuto osservare per la ricerca e il trattamento dei documenti, e segnatamente la necessità di consultare i terzi al fine di identificare eventuali dati sensibili dal punto di vista commerciale. Essa ha di conseguenza chiesto al ricorrente, ai fini di una soluzione equa, di precisare l’oggetto della domanda di accesso al fine di ridurre quest’ultima ad un numero più gestibile di documenti che permettesse il suo trattamento entro i termini previsti dal regolamento, e gli ha proposto di limitare il numero di progetti a due, o addirittura ad uno, per quelli dei progetti per i quali erano già stati identificati più di quindici documenti, e di limitare la domanda ai documenti rientranti in alcune categorie, per le quali soltanto sarebbe stato possibile rispondere a tale domanda entro i termini fissati. Essa ha altresì informato il ricorrente che, in assenza di reazione da parte sua, sarebbe stata costretta a restringere unilateralmente l’oggetto della domanda in questione.

46      Con lettera del 1° aprile 2019, il ricorrente ha risposto che gli era impossibile ridurre la portata della domanda di accesso senza pregiudicare l’efficacia della propria difesa nell’ambito di un procedimento penale pendente a suo carico dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, ma che avrebbe accettato una consegna per gradi dei documenti richiesti.

47      Con lettera del 24 aprile 2019, la Commissione, dopo aver menzionato, correttamente, che la soluzione equa poteva riguardare soltanto il numero e il contenuto dei documenti, ma non il termine per il trattamento della domanda, ha operato, di fronte al rifiuto del ricorrente di limitare la domanda di accesso, e conformemente alla proposta da essa avanzata, una limitazione unilaterale a due progetti scelti aleatoriamente tra quelli in questione e ai documenti delle categorie 4, 6 e 7 relativi a tali progetti.

48      Nella domanda confermativa di accesso, il ricorrente ha riproposto la domanda di accesso nella sua interezza.

49      Nella decisione impugnata, la Commissione ha confermato la posizione della DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie riguardo alla limitazione della domanda di accesso a 28 documenti, per un totale di 1 300 pagine. Essa ha rilevato che i 184 documenti già identificati a titolo delle sole categorie 4, 6 e 7 componevano insieme un totale di circa 9 000 pagine e che il trattamento di tali documenti, con le modalità descritte nel messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2019, avrebbe richiesto un carico di lavoro superiore a 170 giorni lavorativi, tenendo conto degli altri compiti della suddetta DG, largamente oltre quanto poteva essere realizzato entro i termini regolamentari. Essa ha, per contro, osservato che la limitazione operata corrispondeva a quanto poteva essere preso in carico entro i termini regolamentari tenuto conto degli altri compiti incombenti al personale della DG competente. Essa ha inoltre rilevato, in sostanza, che il ricorrente non aveva fornito alcun criterio che potesse permettere ai suoi servizi di rispondere meglio alla suddetta domanda.

50      A questo proposito, come si è ricordato ai punti 42 e 43 supra, una deroga all’obbligo di esame può essere ammessa in via eccezionale, e unicamente nel caso in cui il carico amministrativo si riveli particolarmente gravoso, eccedendo così i limiti di quanto può essere ragionevolmente richiesto, e, poiché il diritto di accesso a documenti detenuti dalle istituzioni costituisce una soluzione di principio, è all’istituzione che si avvalga di un’eccezione attinente al carattere irragionevole del compito richiesto in conseguenza della domanda di accesso che incombe l’onere di provare la portata di tale compito.

51      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che la limitazione della domanda di accesso è fondata, essenzialmente, su un numero di pagine da esaminare. La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione fa presente infatti di aver identificato, quanto alle categorie 4, 6 e 7, 184 documenti per un totale complessivo di circa 9 000 pagine. Poi, in occasione della limitazione della domanda di accesso, è ancora ad un numero di pagine (1 300) che la suddetta DG, e poi la Commissione nella decisione impugnata, fanno riferimento. Nel controricorso, la Commissione precisa finanche che il numero di pagine sarebbe stato ancora più elevato se si fosse dovuto prendere in conto i documenti delle categorie da 1 a 7 e tutti i progetti in questione.

52      Tuttavia, la natura e il contenuto dei documenti, e non soltanto il numero di pagine, sono pertinenti al fine di stabilire se sia, in via eccezionale, impossibile rispondere alla domanda di accesso entro i termini stabiliti dal regolamento n. 1049/2001. A questo proposito, il Tribunale ha statuito che il semplice riferimento ad un numero di pagine non è sufficiente, come tale, per valutare il carico di lavoro richiesto dall’esame concreto e individuale (sentenza del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, EU:T:2005:125, punto 117).

53      Orbene, nel momento in cui la DG in questione fa presente di aver identificato, riguardo alle categorie 4, 6 e 7, 184 documenti per un totale complessivo di 9 000 pagine circa, essa non fornisce, al di là di un riferimento alle operazioni comuni a qualsiasi trattamento di una domanda di accesso, alcun elemento di valutazione in merito al grado di complessità dei suddetti documenti da essa concretamente identificati. Non si può però escludere che, per la loro natura, attinente sia alla loro sostanza sia ad un’eventuale standardizzazione della loro presentazione, oppure alla presenza di ripetizioni o di altre caratteristiche di formato e di contenuto, tali documenti possano essere trattati rapidamente.

54      In secondo luogo, occorre rilevare, riguardo al riferimento operato dalla DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione al carattere risalente dei documenti in questione e alla necessità di cercarli negli archivi, e poi di digitalizzarli, che un sovraccarico di lavoro eventualmente rilevante ai fini della valutazione del tempo necessario per il trattamento di una domanda di accesso non può derivare da un sovraccarico connesso alla ricerca e al reperimento dei documenti negli archivi dell’istituzione, ma tutt’al più da un sovraccarico connesso all’esame dei suddetti documenti ai fini del diritto di accesso. Orbene, una siffatta valutazione risulta mancante nella decisione impugnata.

55      In terzo luogo, nel momento in cui la DG interessata ha ridotto la domanda di accesso ai documenti delle categorie 4, 6 e 7 relativi a due progetti scelti aleatoriamente tra quelli in questione, per un totale di 1 300 pagine, essa l’ha fatto all’esito di un’estrazione a sorte tra tutti questi progetti. Se, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del ricorrente riguardo ad un’eventuale selezione di tali progetti capace di rivestire per lui un’importanza particolare, un metodo siffatto non è, in tale situazione, censurabile, resta il fatto che il volume di pagine in questione che la suddetta DG e poi la Commissione hanno ritenuto di poter trattare entro i termini non è il risultato di una valutazione obiettiva del numero massimo di pagine realmente trattabile entro i termini, bensì unicamente di un’estrazione a sorte aleatoria. In altri termini, non è in alcun modo provato che la Commissione non avrebbe potuto esaminare un numero di pagine maggiore, nel caso di un’estrazione a sorte differente.

56      In quarto luogo, quanto alla valutazione compiuta dalla Commissione nella decisione impugnata circa un numero di giorni pari a 170 necessari a suo avviso per trattare le 9 000 pagine dei 184 documenti già identificati relativamente alle categorie 4, 6 e 7, occorre rilevare che tale valutazione non fornisce alcuna stima del tempo di lavoro effettivamente necessario per il trattamento della domanda di accesso, dato che il numero di giorni così indicato viene fornito tenendo conto – fa presente la Commissione – delle altre operazioni e domande di cui il servizio competente dovrà assicurare in parallelo l’esecuzione. Tale stima nella misura di 170 giorni, che inoltre è suffragata soltanto da un vago riferimento alla precedente esperienza della Commissione, appare dunque priva di un valore probante sufficiente quanto al volume di lavoro necessario per il trattamento della domanda di accesso, tanto più che il tempo di lavoro necessario per il trattamento dei documenti in questione dipende non soltanto dal numero di pagine di questi ultimi, ma anche dalla loro natura. Orbene, come si è indicato al punto 53 supra, la decisione impugnata non tiene conto della natura dei documenti in questione, allorché essa opera la limitazione della domanda suddetta.

57      Date tali circostanze, occorre concludere che, operando nella decisione impugnata una limitazione di tale portata della domanda di accesso, la Commissione non ha realmente studiato tutte le altre opzioni ipotizzabili e non ha chiarito in modo circostanziato, in tale decisione, le ragioni per le quali tali diverse opzioni implicavano, anch’esse, un carico di lavoro irragionevole, così come richiede la giurisprudenza citata al punto 44 supra.

58      Occorre dunque accogliere il presente motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata in quanto essa ha limitato la domanda di accesso.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001

59      Il ricorrente, pur non negando che i dati personali delle persone coinvolte nei due progetti scelti aleatoriamente tra quelli in discussione meritano protezione, sostiene che la Commissione ha mal contemperato tale protezione con i suoi diritti della difesa nell’ambito del processo penale instaurato a suo carico. I presupposti per una trasmissione dei dati personali stabiliti all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), sarebbero soddisfatti, tenuto conto dell’interesse pubblico all’accertamento della verità in un procedimento penale e della difesa dell’individuo di fronte al rischio di una detenzione ingiusta. Il ricorrente evoca a questo proposito l’articolo 10 del regolamento di cui sopra. A suo avviso, è paradossale rifiutare di comunicare i dati delle persone coinvolte per il motivo che esse rischierebbero di essere esposte a «contatti non richiesti», a meno di non voler ritenere che il dovere di rendere testimonianza in un processo penale all’interno di uno Stato membro debba cedere il passo rispetto al diritto di non essere contattato dall’Autorità Giudiziaria. Egli sostiene che, se è pur vero che i dati potrebbero essere richiesti direttamente dall’Autorità Giudiziaria procedente, è altrettanto vero che il suo diritto di difesa impone che egli abbia la possibilità di esaminare tale documentazione prima della celebrazione del processo.

60      Nella replica, il ricorrente osserva che la Commissione invoca dei precedenti non pertinenti, nessuno dei quali avrebbe riguardato una parte ricorrente avente, come lui, la necessità di difendersi nell’ambito di un procedimento penale, il quale mirerebbe non soltanto a tutelare l’interesse privato dell’imputato a che sia accertata l’insussistenza del reato contestato, ma altresì l’interesse pubblico alla esatta ricostruzione dei fatti. A suo avviso, il suo interesse all’accertamento della verità in una vicenda processuale che coinvolge la destinazione di finanziamenti dell’Unione è comune anche alla stessa Commissione.

61      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

62      Occorre rilevare che le critiche mosse dal ricorrente verso gli occultamenti di passaggi nei documenti operati dalla Commissione sulla base dell’eccezione al diritto di accesso prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 sono in sostanza – ivi compreso il riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 10 del regolamento 2018/1725 – fondate su considerazioni relative all’interesse del ricorrente a difendersi nell’ambito di un processo penale a suo carico e alla rivendicazione di un interesse pubblico all’accertamento della verità. Al di fuori di tali considerazioni, il ricorrente non nega che i dati in questione meritano protezione.

63      Orbene, come fatto valere dalla Commissione e come si è constatato ai punti da 21 a 30 supra, simili considerazioni, che scaturiscono in realtà da un interesse privato del ricorrente a difendersi nell’ambito di un processo penale a suo carico, sono prive di rilevanza al fine, segnatamente, di verificare se la Commissione potesse validamente fondarsi nella decisione impugnata sull’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

64      A questo proposito, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2018/1725, il quale risulta applicabile nel quadro dell’eccezione scaturente dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, punto 59), fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e 10 del citato regolamento 2018/1725, i dati personali vengono trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione stessa soltanto qualora il destinatario dimostri che i dati in questione sono necessari segnatamente per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico [articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725] o per una specifica finalità di interesse pubblico [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725]. Orbene, il ricorrente non ha dimostrato una necessità siffatta.

65      Vero è che, nella sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA (C‑615/13 P, EU:C:2015:489), la Corte ha statuito che le allegazioni circostanziate relative alle accuse di parzialità mosse contro un’agenzia dell’Unione per quanto riguarda la scelta dei suoi esperti, nonché alla necessità di garantire la trasparenza del processo decisionale di tale autorità pubblica, dimostravano in termini giuridicamente sufficienti che la comunicazione dei nomi degli esperti, autori di ciascuna osservazione per la quale era stato richiesto l’accesso, era necessaria, ai sensi dell’articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), che è il predecessore dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725. La necessità rilevata dalla Corte nell’ambito della suddetta sentenza si inscrive dunque in una specifica finalità di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725. Orbene, a differenza della causa decisa da quella sentenza, il ricorrente motiva, nella presente causa, la necessità di tale comunicazione di dati facendo valere soltanto un interesse sostanzialmente privato.

66      Il Tribunale rileva, in via incidentale, e senza che ciò produca degli effetti sulla legittimità della decisione impugnata, che, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, rifiutare l’accesso del pubblico a determinati dati personali non equivale affatto, per l’istituzione da cui promana il rifiuto, ad opporsi all’eventuale convocazione delle persone di cui trattasi da parte dell’autorità giudiziaria. Come rilevato dalla Commissione, se la comunicazione dei dati personali è giudicata necessaria dall’autorità giudiziaria, quest’ultima può richiederla sulla base del principio di leale cooperazione.

67      Quanto alle allegazioni del ricorrente, peraltro non suffragate, secondo le quali egli non potrebbe, in caso di domanda di trasmissione di informazioni formulata dall’autorità giudiziaria, consultare i documenti trasmessi prima del processo penale che lo riguarda, esse sollevano tutt’al più una questione relativa all’esercizio dei diritti della difesa davanti al giudice nazionale, ma non possono in alcun modo fondare un accesso pubblico ai suddetti documenti.

68      Il presente motivo di ricorso deve dunque essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001

69      Il ricorrente fa valere il fatto che i progetti in questione sono vecchi e conclusi. Inoltre, la tutela degli interessi commerciali dei terzi dovrebbe essere messa in bilanciamento con un possibile interesse pubblico alla divulgazione. Spetterebbe all’istituzione chiarire in che modo l’accesso ai documenti in questione potrebbe effettivamente pregiudicare l’interesse tutelato dall’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

70      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente. Non vi sarebbe alcun dubbio che i dati in questione sono coperti dall’eccezione diretta a tutelare gli interessi commerciali dei terzi. L’interesse privato del ricorrente ad accedere a dati commercialmente sensibili non potrebbe essere considerato un interesse pubblico prevalente, tale da eliminare la tutela giuridica che l’ordinamento offre per la protezione di dati siffatti. L’argomentazione relativa al tempo trascorso sarebbe infondata, dato che l’eccezione suddetta si applicherebbe per tutto il periodo in cui la restrizione dell’accesso pubblico sia giustificata in base al contenuto del documento. Inoltre, le informazioni contenute nei documenti richiesti, relative ad esempio al know‑how aziendale sullo sviluppo di progetti di ricerca, non diverrebbero obsolete nell’arco di qualche anno. Infine, la divulgazione pubblica di giudizi espressi dai revisori circa la capacità dei soggetti terzi riceventi un finanziamento pubblico di svolgere tali progetti potrebbe certamente recare un danno alla reputazione di tali soggetti terzi, e dunque un pregiudizio agli interessi commerciali degli stessi.

71      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento in questione.

72      Nel caso di specie, la Commissione ha deciso di occultare alcune parti dei documenti per i quali era stato concesso un accesso, a motivo del fatto che esse contenevano informazioni sensibili dal punto di vista commerciale su vari membri dei consorzi creati per i due progetti oggetto della domanda di accesso così come limitata, tra cui informazioni in merito alle dichiarazioni di spesa, ivi comprese le sintesi di bilancio, e le corrispondenti valutazioni che essa aveva realizzato. La Commissione ha altresì sottolineato che alcuni di questi documenti contenevano in aggiunta informazioni relative alla valutazione dell’attuazione del progetto nonché i suoi commenti al riguardo. Detta istituzione ha indicato che le parti occultate contenevano anche informazioni sulle metodologie, sulla pianificazione dettagliata dell’attuazione e sulle strategie di sfruttamento sviluppate dai partner di progetto in base alle loro ricerche e competenze professionali, che sono proprietà intellettuale dei consorzi (punto 2.3, quarto comma, della decisione impugnata).

73      La Commissione ha aggiunto, riguardo ai documenti per i quali è stato rifiutato l’accesso, che tre di essi erano degli allegati ai contratti dei due progetti oggetto della domanda di accesso limitata, che essi contenevano una descrizione dettagliata del lavoro da intraprendere nell’ambito dei suddetti progetti, e che il loro contenuto rifletteva le informazioni racchiuse nelle proposte presentate dai richiedenti le sovvenzioni, incluse le attività previste, le fasi e i traguardi prefissati lungo il processo, la metodologia proposta, nonché le dotazioni di bilancio dettagliate per l’azione proposta. Detta istituzione ha fatto presente che tali documenti riflettevano, di conseguenza, l’esperienza e le competenze specifiche dei richiedenti la sovvenzione (punto 2.3, sesto comma, della decisione impugnata). Quanto al quarto documento per il quale è stato rifiutato l’accesso, detta istituzione ha rilevato come esso contenesse informazioni relative alle difficoltà incontrate da uno dei partecipanti nell’attuazione del progetto, la valutazione di tali problemi da parte della Commissione, nonché osservazioni e spiegazioni al riguardo fornite dal partecipante (punto 2.3, settimo comma, della decisione impugnata). Pertanto, la divulgazione al pubblico di queste informazioni avrebbe leso la reputazione o gli interessi commerciali dei richiedenti le sovvenzioni, in quanto avrebbe offerto ad altri potenziali richiedenti la possibilità, in occasione dei prossimi bandi, di prendere spunto da tali domande e utilizzarle a sostegno della propria (punto 2.3, ottavo comma, della decisione impugnata).

74      Nel suo ricorso, il ricorrente non solleva alcuna seria contestazione riguardo alla pertinenza dell’eccezione attinente alla natura dei dati in questione. Del resto, occorre rilevare, come ha fatto la Commissione, che, quanto alla loro natura, i dati, i quali consistono in dichiarazioni di spesa delle parti dei progetti costituenti l’oggetto della domanda di accesso limitato, ivi comprese le sintesi di bilancio, in valutazioni di detta istituzione a tale proposito nonché in merito all’attuazione dei suddetti progetti, in informazioni sulle metodologie, sulla pianificazione dettagliata e sulle strategie dei partner di progetto, e infine in informazioni sulle difficoltà incontrate da un partecipante, costituiscono dati relativi al funzionamento, alle prestazioni, alle competenze e alle strategie delle imprese, la cui divulgazione al pubblico è, salva la questione relativa al decorso del tempo, idonea a pregiudicare la tutela degli interessi commerciali dei soggetti interessati.

75      Il ricorrente obietta nondimeno che i due progetti in questione sono vecchi e conclusi, che il diritto alla tutela degli interessi commerciali dei terzi è dunque necessariamente affievolito e che, inoltre, esso dovrebbe essere messo in bilanciamento con un possibile interesse pubblico ad una divulgazione. Egli fa valere che le parti occultate dei documenti richiesti sono precisamente pertinenti nel quadro del processo penale che lo riguarda.

76      Per quanto riguarda, in primo luogo, il riferimento, da parte del ricorrente, all’esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione, connessa al processo penale che lo riguarda, occorre rinviare alle constatazioni effettuate ai punti da 21 a 30 supra, secondo le quali l’interesse invocato dal ricorrente non è un interesse pubblico prevalente, bensì un interesse privato.

77      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il riferimento al tempo trascorso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, le eccezioni al diritto di accesso contemplate ai paragrafi da 1 a 3 del medesimo articolo si applicano unicamente per il periodo durante il quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento, e che tali eccezioni possono applicarsi per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo o alla protezione degli interessi commerciali di un terzo, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

78      Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo si applicasse a dati risalenti ad oltre dieci anni addietro.

79      A questo proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il fatto che delle informazioni che possono essere state coperte dal segreto commerciale o aver avuto carattere riservato risalgano a cinque anni addietro o più ha come conseguenza che esse devono essere considerate come aventi carattere storico, a meno che, eccezionalmente, non venga dimostrato che esse costituiscono tuttora elementi essenziali della posizione commerciale dell’impresa che esse riguardano (v. sentenza del 7 luglio 2015, Axa Versicherung/Commissione, T‑677/13, EU:T:2015:473, punto 154 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 12 luglio 2018, RATP/Commissione, T‑250/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:458, punti 55 e 57). L’onere della prova al riguardo incombe alla Commissione.

80      Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione, pur dimostrando il carattere sensibile dei documenti in questione, quanto alla loro natura, in riferimento alla tutela degli interessi commerciali di soggetti terzi, non fornisce però, nella decisione impugnata, alcun elemento convincente a sostegno della propria affermazione secondo cui le informazioni contenute in tali documenti potrebbero, trattandosi di documenti risalenti ad oltre dieci anni addietro, relativi, per giunta, a progetti conclusi, continuare, alla data della decisione di cui sopra, a mettere a rischio la tutela dei suddetti interessi delle imprese interessate.

81      In particolare, l’affermazione della Commissione secondo cui altri candidati od offerenti potenziali potrebbero, in occasione dei prossimi bandi, ispirarsi e sfruttare per le proprie offerte le informazioni contenute nei documenti in questione non appare sufficientemente dimostrata, tenuto conto della risalenza di tali documenti ad oltre dieci anni addietro.

82      Inoltre, la circostanza, addotta dalla Commissione, che l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001 prevede che l’eccezione in questione possa applicarsi per un periodo massimo di 30 anni, o anche oltre tale termine, non dispensa detta istituzione dall’obbligo di verificare se, tenuto conto del trascorrere del tempo, l’applicazione di tale eccezione continui ad essere giustificata alla luce del contenuto dei documenti in questione. Infatti, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 7, prima frase, del citato regolamento stabilisce che le eccezioni contemplate ai paragrafi da 1 a 3 del medesimo articolo si applicano «unicamente» per il periodo durante il quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Dall’altro lato, il periodo di 30 anni, o anche oltre, menzionato all’articolo 4, paragrafo 7, seconda e terza frase, di detto regolamento indica soltanto la durata massima di applicazione di dette eccezioni. Pertanto, incombe alla Commissione esaminare, in modo concreto e individuale, se l’applicazione dell’eccezione in questione continui ad essere giustificata, tenuto conto del tempo trascorso e del contenuto dei documenti di cui trattasi. Nell’ambito di tale esame, la regola, ricordata al punto 78 supra, secondo cui un’informazione che può essere stata coperta dal segreto commerciale o aver avuto carattere riservato, risalente a cinque anni addietro, deve essere considerata come avente carattere storico costituisce un utile criterio di giudizio al riguardo, dovendosi però precisare che l’istituzione interessata conserva la facoltà di dimostrare che tale informazione contiene tuttora uno degli elementi essenziali della posizione commerciale dell’impresa di cui trattasi, eventualmente previa consultazione con quest’ultima in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del citato regolamento. Orbene, come risulta dai punti 80 e 81 supra, la Commissione non ha fornito alcun elemento convincente in proposito nella decisione impugnata.

83      Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 79 supra e poiché le affermazioni della Commissione relative al pregiudizio degli interessi commerciali di soggetti terzi appaiono, alla luce del tempo trascorso, non dimostrate, occorre accogliere il presente motivo di ricorso.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni dellarticolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 concernenti lesistenza di un interesse pubblico prevalente

84      Il ricorrente sostiene che l’accertamento della verità nell’ambito di un processo penale costituisce un interesse pubblico che giustifica la divulgazione. A suo avviso, il processo penale che lo riguarda avrebbe evidenti ripercussioni a livello dell’Unione. Egli si oppone a che le innegabili complicazioni amministrative risultanti dalla domanda di accesso e la tutela dei dati personali di persone che hanno svolto un servizio di interesse pubblico più di dieci anni prima prevalgano sul suo interesse a difendersi contro un’accusa che può portarlo a svariati anni di reclusione e ad una condanna al pagamento di milioni di euro di risarcimento.

85      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

86      Occorre rinviare alle constatazioni effettuate ai punti da 21 a 30 supra, secondo le quali, sebbene l’accertamento dei fatti rientri sicuramente nell’interesse generale, la circostanza che il ricorrente chieda l’accesso ai documenti al fine di essere in grado di esercitare i propri diritti della difesa in un processo non dimostra l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, bensì quella di un interesse privato.

87      Ne consegue che il presente motivo di ricorso deve essere respinto.

 Conclusione

88      Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che, sulla base del primo motivo di ricorso, la decisione deve essere annullata in quanto ha limitato la domanda di accesso, e che essa, sulla base del terzo motivo di ricorso, deve essere annullata in quanto reca un diniego di accesso fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

89      Si deve respingere il ricorso quanto al resto.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

91      Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il ricorrente è rimasto parzialmente soccombente e non ha concluso chiedendo la condanna della Commissione alle spese, occorre decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C(2019) 6474 final della Commissione, del 4 settembre 2019, concernente una domanda di conferma per l’accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata in quanto reca una limitazione della domanda di accesso e in quanto reca un diniego di accesso fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Il sig. Giorgio Basaglia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Kornezov

Passer

Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2020.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S.  Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.