SENTENZA DELLA CORTE
17 dicembre 1998 (1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado Ricevibilità
Durata del procedimento Provvedimenti istruttori Accesso al fascicolo
Concorrenza Intese Ammende»
Nel procedimento C-185/95 P,
Baustahlgewebe GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Gelsenkirchen
(Germania), con gli avv.ti Jochim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31,
Grand-rue,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 6 aprile 1995,
nella causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. II-987),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor Bernd
Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, poi dal signor Paul
Nemitz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.
Alexander Böhlke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet e
G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida,
D.A.O. Edward, H. Ragnemalm (relatore), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen
e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 novembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio
1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 14 giugno 1995, la
Baustahlgewebe GmbH ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE
della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile
1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. II-987; in
prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha parzialmente
annullato l'art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE,
relativa a un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553
Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), ha
fissato in 3 milioni di ECU l'importo dell'ammenda inflittale dalla Commissione,
ha respinto il ricorso per il resto e l'ha condannata a sopportare le sue spese
nonché un terzo delle spese della Commissione.
I fatti all'origine del ricorso e la sentenza del Tribunale
- 2.
- Come risulta dalla sentenza impugnata, a partire dal 1980 sui mercati tedesco,
francese e del Benelux si sarebbe sviluppato un certo numero di intese e pratiche
nel settore della rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato
di rinforzo, impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento armato,
costituito da fili d'acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, che
vengono saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete.
- 3.
- Esistono diversi tipi di rete metallica saldata, in particolare la rete standard, la rete
su misura tipo «Lettermatten» o semi-standardizzata, la rete su misura tipo
«Listenmatten», e la rete fabbricata in base ad apposito disegno.
- 4.
- Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la
costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi
strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il
cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva quote di consegna e una
disciplina dei prezzi, le quali tuttavia venivano autorizzate solo per i primi due anni.
Gli uffici della Commissione sono stati informati nel 1983, da parte del
Bundeskartellamt, della costituzione del detto cartello di crisi strutturale.
- 5.
- Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma
dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo
regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag.
204), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette
imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed
Luxembourg-Saarbrücken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe
GmbH, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert,
Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten eV;
il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano altri accertamenti negli uffici delle imprese
ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries
de Fontaine-l'Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van
Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.
- 6.
- Gli elementi reperiti nell'ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni
ottenute a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, hanno indotto la Commissione
a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avessero violato l'art.
85 del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le
quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il
procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e il 12 marzo 1987 ha
inviato una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno
risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro
rappresentanti.
- 7.
- In esito a questo procedimento, la Commissione ha adottato la sua decisione, con
la quale ha inflitto a quattordici produttori di rete saldata un'ammenda per
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Come risulta dal punto 22 della decisione,
le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di accordi e/o di pratiche
concordate aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna,
nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Tali intese riguardavano,
secondo la decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, tedesco e del
Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra gli Stati membri perché vi
partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri.
- 8.
- Per quanto riguarda i fatti all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale, risulta dalla
sentenza impugnata che la decisione addebita, in particolare, alla ricorrente:
Sul mercato tedesco,
di aver partecipato, con l'impresa francese Tréfilunion, ad intese riguardanti
la reciproca penetrazione sui mercati francese e tedesco. Queste intese
sarebbero state concluse nel corso di un colloquio svoltosi il 7 giugno 1985
tra il signor Müller, amministratore della ricorrente, legale rappresentante
del cartello di crisi strutturale e presidente del Fachverband
Betonstahlmatten, e il signor Marie, direttore della Tréfilunion e presidente
dell'Association française technique pour le développement de l'emploi des
treillis soudés (ADETS). Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale
ha dichiarato che la decisione (punto 140) faceva carico alla ricorrente di
aver posto in atto, con la Tréfilunion, una concertazione generale intesa a
limitare gli scambi reciproci dei loro prodotti in Germania e in Francia (v.
punti 135-143 e 176 della decisione e punti 59-68 della sentenza impugnata);
di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo, da una
parte, di regolamentare le esportazioni dei produttori del Benelux in
Germania e, dall'altra, d'imporre il rispetto dei prezzi in vigore sul mercato
tedesco (v. punti 147, 178 e 182 della decisione e punti 83-94 della sentenza
impugnata);
nell'intento di giungere ad una limitazione o ad una disciplina delle
esportazioni straniere in Germania, di aver stipulato due contratti di
fornitura, il 24 novembre 1976 e il 22 marzo 1982, con la Bouwstaal
Roermond BV (in seguito Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) e l'Arbed SA
afdeling Nederland. Con questi contratti, la ricorrente assumeva la
distribuzione esclusiva in Germania, a prezzi da fissarsi in base a
determinati criteri, di una determinata quantità annua di rete metallica
saldata proveniente dallo stabilimento di Roermond. La Bouwstaal
Roermond e l'Arbed SA afdeling Nederland s'impegnavano, per la durata
dei contratti, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture
in Germania. Nella decisione si constata che questi contratti di distribuzione
esclusiva non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento della
Commissione 22 marzo 1967, n. 67, relativo all'applicazione dell'art. 85,
paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva
(GU 1967, n. 57, pag. 849), almeno da quando esistevano le intese di
reciproca penetrazione per gli scambi tra Germania e Benelux. Da quel
momento, tali accordi dovevano essere considerati parte di un accordo
globale per la ripartizione dei mercati (v. punti 148 e 189 della decisione e
punti 95-109 della sentenza impugnata);
di aver partecipato, con la Tréfilarbed, ad un'intesa mirante a far cessare
le riesportazioni in Germania, via Lussemburgo, di rete metallica saldata
dello stabilimento di St Ingbert (v. punti 152 e 180 della decisione e punti
110-122 della sentenza impugnata).
Sul mercato del Benelux,
di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel
Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul
rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la decisione, tali intese
sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda e a
Bunnik fra l'agosto 1982 e il novembre 1985. La decisione fa inoltre carico
alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi e i
produttori del Benelux («circolo di Breda»), intese consistenti
nell'applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel
Belgio e nei Paesi Bassi, come pure nella comunicazione dei dati relativi alle
esportazioni di certi produttori tedeschi al gruppo belgo-olandese [punti 78,
lett. b), 163, 168 e 171 della decisione e punti 123-138 della sentenza
impugnata].
- 9.
- La decisione reca il seguente dispositivo:
«Articolo 1
Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG
(Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed
SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines
Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora
Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV,
Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli
fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato
partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più
occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione
di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati,
nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.
Articolo 2
Le imprese menzionate all'articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore
della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni
accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto
riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o
pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.
Articolo 3
A causa delle infrazioni di cui all'articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate
vengono inflitte le seguenti ammende:
1) Tréfilunion SA (TU): un'ammenda di 1 375 000 ECU;
2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un'ammenda di 50 000 ECU;
3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un'ammenda di 150 000
ECU;
4) Sotralentz SA: un'ammenda di 228 000 ECU;
5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken S.à.r.l.: un'ammenda di 1 143 000
ECU;
6) Steelinter SA: un'ammenda di 315 000 ECU;
7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un'ammenda di 550 000 ECU;
8) Thibo Bouwstaal BV: un'ammenda di 420 000 ECU;
9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un'ammenda di 375 000 ECU;
10) ZND Bouwstaal BV: un'ammenda di 42 000 ECU;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un'ammenda di 4 500 000 ECU;
12) ILRO SpA: un'ammenda di 13 000 ECU;
13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un'ammenda di 320 000 ECU;
14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un'ammenda di 20 000 ECU;
(...)».
- 10.
- In tali circostanze, il 20 ottobre 1989 la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte
un ricorso volto, in via principale, all'annullamento della decisione e, in subordine,
alla riduzione dell'ammenda nonché alla condanna della Commissione alle spese
del giudizio. Con ordinanze 15 novembre 1989, in applicazione dell'art. 14 della
decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che
istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1),
la Corte ha trasferito questa causa, nonché gli altri dieci ricorsi proposti avverso la
stessa decisione, dinanzi al Tribunale.
- 11.
- Le dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri nn. da T-141/89 a T-145/89
e da T-147/89 a T-152/89. Con ordinanza 13 ottobre 1992, il Tribunale ha riunito
per connessione le dette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell'art. 50del suo regolamento di procedura. Nella causa che costituisce l'oggetto della
presente impugnazione, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale si era
conclusa il 5 luglio 1990. La Prima Sezione del Tribunale, nel corso della
conferenza del 16 febbraio 1993, su relazione del giudice relatore ha deciso di
passare alla fase orale e di invitare le parti a rispondere per iscritto, prima
dell'udienza, a una serie di quesiti. Il 18 maggio 1993 la relazione d'udienza è stata
notificata alle parti, che hanno presentato le loro difese e le loro risposte ai quesiti
del Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993. Il Tribunale
ha pronunciato la sentenza il 6 aprile 1995.
- 12.
- Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto del fatto
che la ricorrente non aveva partecipato né ad un accordo con la Tréfilunion avente
lo scopo di subordinare le loro future esportazioni alla determinazione di quote, né
ad un'intesa con la Sotralentz sul contingentamento delle esportazioni di questa sul
mercato tedesco, e tenuto conto altresì dell'applicazione di una circostanza
attenuante per l'intesa fra la ricorrente e la Tréfilarbed avente lo scopo di far
cessare le riesportazioni di St Ingbert in Germania, l'art. 1 della decisione doveva
essere parzialmente annullato e l'importo dell'ammenda di 4,5 milioni di ECU,
inflitta alla ricorrente, ridotto e fissato a 3 milioni di ECU. Il Tribunale ha respinto
il ricorso per il resto, condannando la ricorrente a sopportare le sue spese nonché
un terzo di quelle della Commissione.
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale
- 13.
- Nel suo ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui le infligge un'ammenda
di 3 milioni di ECU, respinge il suo ricorso e la condanna a sopportare le
proprie spese, nonché un terzo di quelle della Commissione e pronunciare
la chiusura del procedimento;
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al
Tribunale per riprendere il procedimento;
annullare gli artt. 1, 2 e 3 della decisione, nella parte in cui la riguardano
e non sono stati annullati dalla sentenza impugnata;
in subordine, ridurre l'ammenda ad un importo ragionevole;
condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
- 14.
- La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la
ricorrente alle spese.
- 15.
- A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che, con una durata eccessiva del
procedimento, il Tribunale ha leso il suo diritto a un'udienza entro un termine
ragionevole, sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la
«Convenzione») e, pronunciando la sua sentenza 22 mesi dopo la chiusura della
fase orale, è venuto meno al principio generale di immediatezza. Inoltre, in sede
di valutazione delle prove, il Tribunale avrebbe applicato un criterio di analisi
erroneo, omettendo di controllare se i fatti rilevati dalla Commissione non
potessero spiegarsi altrimenti che con l'esistenza di un'intesa, e avrebbe rifiutato
di esaminare le prove dedotte dalla ricorrente. Ciò facendo, il Tribunale avrebbe
infranto i principi vigenti in materia di prove. Inoltre, il Tribunale avrebbe leso i
diritti della difesa respingendo la richiesta, che la ricorrente aveva formulato, di
ordinare alla Commissione di consentirle la consultazione di tutti i documenti del
procedimento amministrativo nonché di taluni documenti relativi al cartello di crisi
strutturale tedesco.
- 16.
- La ricorrente sostiene inoltre che, per quanto riguarda la delimitazione del mercato
di cui trattasi, nonché le asserite intese
tra la ricorrente e la Tréfilunion sulla reciproca penetrazione tra Germania
e Francia,
con i produttori del Benelux con riferimento al mercato tedesco e
sulle quote e i prezzi sul mercato del Benelux,
il Tribunale ha infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato per carenza di motivazione e/o
per qualificazione errata dei fatti. Il Tribunale avrebbe inoltre, per quanto riguarda
i contratti di distribuzione esclusiva conclusi tra la ricorrente, da una parte, e la
Bouwstaal Roermond BV e la Arbed SA afdeling Nederland, dall'altra, ignorato
le condizioni di applicazione del regolamento n. 67/67.
- 17.
- La ricorrente contesta infine al Tribunale, con riferimento all'irrogazione delle
ammende, di aver contravvenuto alle disposizioni dell'art. 15 del regolamento n. 17.
- 18.
- Per quanto riguarda gli eventuali vizi procedurali, occorre anzitutto ricordare che,
ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello Statuto CE
della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo
quest'ultima disposizione, essa può essere fondata su mezzi relativi
all'incompetenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti
pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto
comunitario da parte del Tribunale.
- 19.
- Pertanto, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano
verificati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente, e deve
verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le
norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova (v., in
particolare, ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San
Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 40).
- 20.
- Occorre in proposito ricordare che l'art. 6, n. 1, della Convenzione dispone che
ogni persona ha diritto ad un'equa pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.
- 21.
- Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto
a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali (v., in particolare, parere
2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, nonché sentenza 29 maggio
1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14), e in particolare il
diritto a un processo entro un termine ragionevole si applica nell'ambito di un
ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge
ammende a un'impresa per violazione del diritto della concorrenza.
- 22.
- Spetta pertanto alla Corte, in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale,
esaminare tali motivi dedotti con riferimento al procedimento dinanzi al Tribunale.
- 23.
- Per quanto riguarda, inoltre, l'asserita erroneità dell'esame dei fatti, risulta dagli
artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di
giustizia che il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo il caso in
cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo
ad esso sottoposti, e a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o
valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad
effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze
di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, ordinanza San
Marco/Commissione, citata, punto 39).
- 24.
- La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio,
ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei
fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i
principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di
produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale
pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., in
particolare, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40). Questa
valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi,
una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenza 2
marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).
- 25.
- Tuttavia, l'accertare se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia
contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto
tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale
(v., in particolare, sentenze 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P,
Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 29; 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24, e 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53).
Sui motivi attinenti ai vizi di procedura
Quanto alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento
- 26.
- La ricorrente afferma che il termine entro il quale il Tribunale si è pronunciato è
eccessivo, in violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione. La durata del
procedimento non sarebbe affatto dovuta alle circostanze del caso di specie, ma
sarebbe, anzi, imputabile al Tribunale. Un ritardo del genere costituirebbe un
«Prozeßhindernis» (motivo di irricevibilità) atto a giustificare l'annullamento della
sentenza impugnata e della decisione, nonché la chiusura del procedimento. In
subordine, la ricorrente deduce che la durata eccessiva delle fasi amministrativa e
giudiziaria costituisce, di per sé, una circostanza attenuante e una causa di
riduzione dell'ammenda in forza di un principio di riduzione della pena che sarebbe
riconosciuto tanto dall'ordinamento giuridico degli Stati membri quanto dalla
giurisprudenza del Tribunale.
- 27.
- La Commissione contesta che il procedimento abbia avuto durata eccessiva e
ritiene che, sebbene la durata del procedimento dinanzi al Tribunale possa parere
lunga, essa non può comunque configurare un motivo di irricevibilità.
- 28.
- Giova precisare, preliminarmente, che il procedimento la cui durata costituisce,
nella fattispecie, l'oggetto dell'esame della Corte chiamata a determinare se si sia
verificato un vizio di procedura lesivo degli interessi della ricorrente ha avuto
come dies a quo il 20 ottobre 1989, data del deposito del ricorso d'annullamento,
e si è concluso il 6 aprile 1995, data della pronuncia della sentenza impugnata. Di
conseguenza, la durata del procedimento oggetto dell'esame della Corte è di circa
cinque anni e sei mesi.
- 29.
- Occorre rilevare anzitutto che una durata del genere è, prima facie, notevole.
Tuttavia, la ragionevolezza di tale durata dev'essere valutata alla luce delle
circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per
l'interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del
ricorrente e di quello delle autorità competenti (v., per analogia, Corte europea dei
diritti dell'uomo, sentenze Erkner e Hofauer del 23 aprile 1987, serie A n. 117,
paragrafo 66; Kemmache del 27 novembre 1991, serie A n. 218, paragrafo 60;
Phocas/Francia del 23 aprile 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pag. 546,
paragrafo 71, e Garyfallou AEBE/Grecia del 27 settembre 1997, Recueil des arrêts
et décisions 1997-V, pag. 1821, paragrafo 39).
- 30.
- Per quanto riguarda la rilevanza della lite per la ricorrente, occorre sottolineare che
la sua sopravvivenza economica non era direttamente messa a repentaglio dalla
controversia. Ciò non toglie che, in caso di controversia sull'esistenza di
un'infrazione alle norme di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del
diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché
l'obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno,
presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi
concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone
interessate e degli interessi economici in gioco.
- 31.
- La ricorrente rischiava effettivamente, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, di vedersi infliggere un'ammenda massima pari al 10% del fatturato
realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente. Nella fattispecie la
Commissione, ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione, ha inflitto alla ricorrente
un'ammenda di 4,5 milioni di ECU, pagabile entro tre mesi a decorrere dalla
notifica, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 12,50% allo scadere
di tale termine.
- 32.
- In proposito l'art. 192 del Trattato CE prevede, in particolare, che le decisioni della
Commissione che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un
obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo e che l'esecuzione forzata è
regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa
viene effettuata. In forza del combinato disposto degli artt. 185, 186 e 192 del
Trattato CE e dell'art. 4 della decisione 88/591, i ricorsi proposti dinanzi al
Tribunale non hanno effetto sospensivo; il Tribunale può, ove ritenga che le
circostanze lo impongano, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato, ordinare i provvedimenti provvisori necessari e, se del caso, sospendere
l'esecuzione forzata.
- 33.
- Nella fattispecie risulta dagli atti che, nel corso del procedimento giudiziario, non
si è proceduto ad alcuna misura di riscossione dell'ammenda, in quanto la
ricorrente ha costituito una garanzia bancaria, così come le era stato imposto dalla
Commissione. Una tale circostanza non può tuttavia privare la ricorrente del suo
diritto a un processo equo entro un termine ragionevole, né, in particolare, del suo
diritto ad ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle accuse di violazione del
diritto della concorrenza sollevate nei suoi confronti dalla Commissione e delleammende inflittele per tale motivo.
- 34.
- Considerato l'insieme delle circostanze, occorre rilevare che il procedimento dinanzi
al Tribunale rivestiva per la ricorrente un'effettiva importanza.
- 35.
- Per quanto riguarda la complessità della causa, giova ricordare che la Commissione,
nella sua decisione, è giunta a concludere che quattordici produttori di rete saldata
avevano violato l'art. 85 del Trattato con una serie di accordi o di pratiche
concordate vertenti su quote di consegna e sui prezzi di tale prodotto. Il ricorso
della ricorrente costituiva uno degli undici ricorsi, redatti in tre lingue processuali
diverse, che sono stati formalmente riuniti ai fini della fase orale.
- 36.
- In proposito, risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che il procedimento
relativo alla ricorrente necessitava di un approfondito esame di documenti piuttosto
voluminosi, nonché di questioni di fatto e di diritto di una certa complessità.
- 37.
- Per quanto riguarda il comportamento della ricorrente dinanzi al Tribunale, emerge
dagli atti che il termine previsto per il deposito della controreplica è stato, su sua
richiesta, prorogato di circa un mese.
- 38.
- In proposito, l'argomento della Commissione secondo il quale il procedimento
dinanzi al Tribunale è stato ritardato perché il legale della ricorrente anzitutto non
era intervenuto nella fase amministrativa dinanzi alla Commissione e, in secondo
luogo, aveva svolto la parte essenziale della sua argomentazione, a torto,
sull'ammenda che la Commissione le aveva inflitto per la sua partecipazione al
cartello di crisi strutturale, dev'essere disatteso.
- 39.
- Infatti, l'impresa destinataria di una decisione della Commissione che accerti
infrazioni al diritto della concorrenza e le infligga ammende deve poter contestare
con ogni mezzo ritenuto utile la fondatezza delle accuse sollevate nei suoi confronti.
- 40.
- Pertanto, non è dimostrato che la ricorrente abbia contribuito in maniera
significativa a prolungare la durata del procedimento.
- 41.
- Per quanto riguarda il comportamento delle competenti autorità, è opportuno
ricordare che l'affiancamento del Tribunale alla Corte e l'istituzione di un doppio
grado di giurisdizione mirava, da una parte, a migliorare la tutela giurisdizionale
dei singoli, in particolare con riferimento ai ricorsi che richiedono l'esame
approfondito di fatti complessi, e, d'altra parte, a preservare la qualità e l'efficacia
della tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario, consentendo alla
Corte di concentrare la sua attività sul suo compito essenziale, che è quello di
assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto
comunitario.
- 42.
- In questo senso, la struttura del sistema giurisdizionale comunitario ammette, sotto
determinati profili, che il Tribunale, incaricato di accertare i fatti e di procedere ad
un esame sostanziale della controversia, possa disporre di un tempo relativamente
maggiore per istruire i ricorsi che necessitano l'esame approfondito di fatti
complessi. Tuttavia, tale missione non dispensa il giudice comunitario
specificamente istituito a tal fine dal rispettare il termine ragionevole nella
trattazione delle cause di sua competenza.
- 43.
- Occorre tener conto altresì dei vincoli connessi al procedimento dinanzi ai giudici
comunitari, legati, in particolare, al regime linguistico processuale previsto dall'art.
35 del regolamento di procedura del Tribunale, e all'obbligo, previsto dall'art. 36,
n. 2, dello stesso regolamento di procedura, di pubblicare le sentenze nelle lingue
previste dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce
il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385).
- 44.
- Si deve rilevare tuttavia che non risulta dalle circostanze del caso che siffatti vincoli
possano giustificare la durata del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 45.
- Occorre sottolineare infatti che, sotto il profilo del termine ragionevole, due sono
i periodi significativi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. In tal senso,
circa 32 mesi sono trascorsi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare
alla fase orale. Vero è che, con ordinanza 13 ottobre 1992, è stata disposta la
riunione delle undici cause ai fini della fase orale, ma si deve rilevare l'assenza, nel
corso di tale periodo, di qualunque altra misura di organizzazione del procedimento
o di istruzione. A ciò si aggiunga il fatto che tra la chiusura della fase orale e la
pronuncia della sentenza del Tribunale sono trascorsi 22 mesi.
- 46.
- Anche tenuto conto dei vincoli connessi al procedimento dinanzi ai giudici
comunitari, un'istruzione e una deliberazione di tale durata sono giustificabili
soltanto sulla scorta di circostanze eccezionali. Non essendovi stata alcuna
sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale, in particolare ai sensi degli artt.
77 e 78 del suo regolamento di procedura, si deve concludere che non ricorrono,
nella fattispecie, circostanze del genere.
- 47.
- Alla luce di quanto precede, è giocoforza rilevare, pur tenendo conto della relativa
complessità della causa, che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale ha
superato i limiti della ragionevolezza.
- 48.
- Per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato
ed effettivo a tale vizio procedurale, si deve dichiarare che il motivo vertente
sull'eccessiva durata del procedimento è fondato ai fini dell'annullamento della
sentenza impugnata, nella parte in cui fissa a 3 milioni di ECU l'importo
dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
- 49.
- Per contro, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del
procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, tale motivo non può
determinare l'annullamento della sentenza impugnata nel suo insieme.
Sulla violazione di un principio di immediatezza
- 50.
- La ricorrente ritiene che il Tribunale, avendo pronunciato la sua sentenza 22 mesi
dopo la chiusura della fase orale, avrebbe infranto il principio generale di diritto
comunitario dell'immediatezza del procedimento giurisdizionale, al punto che
l'utilità della fase orale sarebbe venuta meno con l'affievolirsi del suo ricordo nella
memoria dei giudici. Essa afferma, in sostanza, che il principio dell'oralità del
procedimento giurisdizionale implicherebbe il carattere immediato del
procedimento il quale, come avviene nei codici di procedura civile e penale della
maggior parte degli Stati membri, comporterebbe l'obbligo per il Tribunale di
spedire le cause a sentenza immediatamente dopo l'udienza di trattazione e di
pronunciare le sue sentenze entro un termine ad essa prossimo.
- 51.
- La Commissione ritiene che il principio dell'immediatezza del procedimento, nel
senso inteso dalla ricorrente, non esista in diritto comunitario, di guisa che tale
motivo dovrebbe essere respinto.
- 52.
- In proposito occorre rilevare che, in primo luogo, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente in udienza, né l'art. 55, n. 1, del regolamento di
procedura del Tribunale né alcun'altra disposizione dello stesso regolamento o
dello Statuto CE della Corte di giustizia prevedono che le sentenze del Tribunale
debbano essere pronunciate entro un certo termine dopo la fase orale.
- 53.
- D'altra parte, va rilevato che la ricorrente non ha dimostrato che la durata della
deliberazione abbia avuto una qualunque incidenza sulla soluzione della
controversia di cui era investito il Tribunale, in particolare con riferimento alla
dispersione delle prove.
- 54.
- Ciò considerato, il motivo in esame va respinto in quanto infondato.
Sulla violazione dei principi in materia di prove
- 55.
- A parere della ricorrente il Tribunale ha, anzitutto, applicato un criterio di analisi
erroneo in sede di valutazione delle prove, limitandosi a verificare se la
Commissione avesse dimostrato la partecipazione della ricorrente alle intese, senza
prendere in considerazione la tesi di quest'ultima, e ha, inoltre, trasgredito le
norme in materia di preclusione respingendo le istanze di audizione di testimoni
in quanto tardive. Limitandosi ad esaminare la tesi della Commissione e rifiutando
di esaminare le prove dedotte dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe infranto
l'obbligo di istruire e il diritto a un processo equo, nonché il principio della libera
valutazione delle prove e il principio «in dubio pro reo».
- 56.
- Quanto al primo punto, la ricorrente contesta sostanzialmente al Tribunale di non
aver verificato se i fatti esposti dalla Commissione non potessero spiegarsi
altrimenti che con l'esistenza di un'intesa, sebbene la ricorrente ne avesse dato
un'altra giustificazione, plausibile e coerente.
- 57.
- La Commissione afferma che questa censura costituisce, in realtà, una domanda di
riesame dei fatti.
- 58.
- In proposito, sempreché tale contestazione non verta sulla valutazione dei fatti
effettuata dal Tribunale, occorre ricordare che, in caso di controversia sulla
sussistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione
fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova
idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione.
- 59.
- Tuttavia, nulla fa pensare che il Tribunale abbia omesso di prendere in
considerazione gli elementi dedotti dalla ricorrente, controllando quelli presentati
dalla Commissione. Risulta anzitutto dai punti 64-67 della sentenza impugnata che
il Tribunale, con riferimento all'intesa tra la ricorrente e la Tréfilunion, sulla scorta
di un'analisi delle note presentate dalla Commissione ha concluso che quest'ultima
aveva provato a sufficienza soltanto due dei tre punti della concertazione
contestata. Inoltre, i punti 90-92 della sentenza impugnata, relativi alle intese sulle
quote e sui prezzi con i produttori del Benelux, i punti 115-118, vertenti sull'intesa
tra la ricorrente e la Tréfilarbed, e i punti 131-136, relativi alle intese sui prezzi e
sulle quote sul mercato del Benelux, dimostrano che il Tribunale, tenendo conto
degli argomenti della ricorrente, ha proceduto a un esame dei fatti sottopostigli
dalla Commissione e ne ha concluso che quest'ultima aveva dimostrato a sufficienza
che la ricorrente aveva partecipato alle intese di cui trattasi.
- 60.
- Quanto al secondo punto, la ricorrente contesta al Tribunale di aver interpretato
erroneamente il proprio regolamento di procedura allorché ha respinto le sue
deduzioni istruttorie in quanto tardive. La ricorrente non contesta di aver dedotto
le sue prove per la prima volta in fase di replica. Essa afferma, tuttavia, che gli
elementi di prova dedotti in sede di replica non erano né nuovi né tardivi ai sensi
dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, giacché essa avrebbe
proposto l'audizione dei testimoni e la propria comparizione personale nella replica
per confutare le prove dedotte dalla Commissione nel controricorso.
- 61.
- La ricorrente sostiene inoltre che l'obbligo di istruire e i principi del contraddittorio
e del processo equo obbligherebbero il Tribunale ad accogliere le istanze
istruttorie, salvo in alcuni casi limitati, che non ricorrerebbero nel caso di specie.
Essa afferma che la reiezione delle sue offerte di audizione di testimoni e di
comparizione personale si traduce in una valutazione anticipata delle prove e
aggiunge che, anche in mancanza di deduzioni istruttorie, il principio inquisitorio
imporrebbe al Tribunale, in particolare nei procedimenti che possono sfociare
nell'applicazione di ammende, di estendere d'ufficio l'istruzione a tutti i mezzi di
prova a sua disposizione e di sforzarsi di ottenere la migliore prova possibile.
- 62.
- La Commissione ritiene che il Tribunale, allorché ha ritenuto che le istanze
istruttorie dedotte per la prima volta in sede di replica costituissero un ritardo che
doveva essere motivato, si sia conformato alla sua giurisprudenza costante.
- 63.
- Preliminarmente giova ricordare che la ricorrente, per fornire la prova delle sue
affermazioni, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale ha chiesto che fosse sentito in
qualità di testimone il suo consulente giuridico, l'avv. Pillmann e, in sede di replica,
di comparire essa stessa in persona del suo legale rappresentante, signor Müller,
nonché di sentire in qualità di testimone il signor Broekman, ex presidente dei
produttori del Benelux.
- 64.
- Risulta dal fascicolo che, nella sua conferenza del 18 e 24 marzo 1993, il Tribunale
ha deciso di porre alle parti taluni quesiti. Tenuto conto della domanda di
audizione della ricorrente e alla luce di quattro telex del 15 dicembre 1983, 11
gennaio, 4 marzo e 4 aprile 1984, la ricorrente è stata invitata a «indicare quali
sono le ragioni precise e di fatto che (l'hanno indotta) a contraddire il contenuto
apparente dei documenti menzionati al di là della globale negazione contenuta
nelle sue memorie».
- 65.
- Nella conferenza del 13 e 17 maggio 1993 il Tribunale ha deciso di raccogliere le
osservazioni delle parti sull'eventuale audizione dei signori Müller e Broekman e
sulla comparizione personale, in udienza, delle ricorrenti Boël, Steelinter e
Tréfilunion, in persona dei rappresentanti informati dei contatti che avevano avuto
luogo all'epoca.
- 66.
- Con lettera 19 maggio 1993, la Commissione si è opposta all'audizione dei
testimoni citati in quanto essi erano, in ogni caso, i rappresentanti delle imprese
interessate dalla decisione. Il 26 maggio 1993 il Tribunale ha deciso di riservarsi
sull'eventuale audizione dei testimoni.
- 67.
- Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non era
necessario procedere all'audizione di testimoni, né ordinare la comparizione della
ricorrente. Ai punti 94, 120 e 138 della stessa sentenza il Tribunale, in applicazione
dell'art. 48, n. 1, del suo regolamento di procedura, ha respinto le offerte di
audizione di testimoni e di comparizione della ricorrente in quanto tali offerte di
prova formulate in sede di replica erano tardive, considerato che la ricorrente
non aveva addotto alcuna circostanza che le avesse impedito di presentarle nell'atto
introduttivo del ricorso.
- 68.
- Alla luce delle circostanze della fattispecie, la valutazione del Tribunale in ordine
all'opportunità di sentire l'avv. Pillmann e il signor Müller in merito all'intesa tra
la Baustahlgewebe e la Tréfilunion non può essere rimessa in discussione.
- 69.
- Quanto al rifiuto, da parte del Tribunale, di sentire i signori Müller e Broekman
in quanto tali offerte di prova erano tardive, si deve rilevare che l'art. 68, n. 1, del
regolamento di procedura del Tribunale dispone che quest'ultimo ordina
l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni sia d'ufficio, sia su
richiesta delle parti, sentite le parti. La richiesta di una parte per l'assunzione di
un testimone deve precisare i fatti sui quali esso dev'essere sentito e le ragioni che
ne giustificano l'audizione. L'art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del
Tribunale dispone che il ricorso deve contenere, se del caso, le offerte di prova.
- 70.
- Allorché una domanda di assunzione di testimoni, formulata nell'atto introduttivo
del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il o i testimoni devono essere
sentiti e i motivi che ne giustificano l'audizione, spetta quindi al Tribunale valutare
la pertinenza della domanda rispetto all'oggetto della lite e la necessità di
procedere all'assunzione dei testimoni citati.
- 71.
- Ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti
possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova
a sostegno delle loro argomentazioni. Esse motivano il ritardo nella presentazione
dei mezzi suddetti.
- 72.
- Pertanto, la prova contraria e l'ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito
di una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite
dalla preclusione prevista dall'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura. Tale
disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev'essere letta alla luce
dell'art. 66, n. 2, che prevede espressamente che la prova contraria e l'ampliamento
dei mezzi di prova sono riservati.
- 73.
- Tuttavia, per quanto riguarda, nella fattispecie, le istanze di assunzione del
testimone signor Broekman e la comparizione della ricorrente stessa, è sufficiente
rilevare che risulta dal fascicolo come i mezzi di prova dedotti dalla Commissione
nel controricorso fossero già menzionati nella sua decisione nonché nella
comunicazione degli addebiti o nei relativi allegati, e fossero stati prodotti dalla
ricorrente stessa come allegato 3 all'atto introduttivo dinanzi al Tribunale.
Analogamente, per quanto riguarda le dichiarazioni del signor Müller nel corso
dell'audizione dinanzi alla Commissione il 24 novembre 1987, alla quale il
Tribunale ha fatto riferimento ai punti 92 e 135 della sentenza impugnata, è
pacifico che esse comparivano nel verbale di tale riunione, anch'esso prodotto dalla
ricorrente stessa come allegato 9 all'atto introduttivo del ricorso dinanzi al
Tribunale.
- 74.
- Di conseguenza, si deve rilevare che la domanda di audizione del signor Broekman
e quella di comparire essa stessa in persona del suo legale rappresentante, signor
Müller, non possono essere considerate offerte di prova contraria, e che la
ricorrente era in grado di dedurre tali mezzi di prova nell'atto introduttivo del
ricorso dinanzi al Tribunale.
- 75.
- Ciò considerato, giustamente il Tribunale ha ritenuto che i mezzi di prova dedotti
in sede di replica fossero tardivi, e li ha respinti in quanto la ricorrente non aveva
motivato il ritardo.
- 76.
- Dev'essere inoltre respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale il
Tribunale sarebbe venuto meno a un obbligo di istruire, che gli incomberebbe,
essendo pacifico che esso ha adottato misure di organizzazione del procedimento
volte a facilitare la produzione delle prove e a precisare gli argomenti delle parti,
in conformità all'art. 64, n. 2, del suo regolamento di procedura.
- 77.
- Occorre infine sottolineare che il Tribunale non è tenuto a citare testimoni
d'ufficio, giacché l'art. 66, n. 1, del suo regolamento di procedura precisa che esso
dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica
i fatti da provare.
- 78.
- Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione da parte del Tribunale dei
principi vigenti in materia di prova dev'essere respinto.
Sulla violazione del diritto di consultare taluni documenti
- 79.
- La ricorrente afferma che il Tribunale ha infranto i diritti della difesa avendo
rifiutato di accogliere la sua domanda di produzione di tutti i documenti della fase
amministrativa, benché il diritto di accesso al fascicolo sia riconducibile a un
principio fondamentale del diritto comunitario, il cui rispetto si impone in ogni
circostanza. In tal senso, la Commissione avrebbe l'obbligo di rendere accessibile
alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato,
l'insieme dei documenti a carico e a discarico che essa ha raccolto nel corso
dell'indagine. Tali principi troverebbero applicazione anche nell'ambito del
procedimento dinanzi al Tribunale, qualora i documenti eventualmente pertinenti
alla difesa del ricorrente non gli siano stati comunicati nel corso della fase
amministrativa. In ogni caso, la ricorrente ritiene che il Tribunale non potesse
rifiutare di accogliere la sua istanza di produzione di documenti perché essa non
aveva fornito indizi atti a dimostrare che tali documenti erano pertinenti alla sua
difesa. Infatti, la parte e i suoi legali possono valutare l'importanza di un
documento ai fini della difesa soltanto allorché ne conoscono l'esistenza e il
contenuto.
- 80.
- La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha leso i diritti della difesa rifiutando
di disporre la produzione dei documenti relativi al cartello di crisi strutturale
tedesco.
- 81.
- La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda la domanda di accesso
all'insieme del fascicolo, giustamente il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non
avesse fornito indizi atti a dimostrare che tali documenti erano pertinenti alla sua
difesa. Quanto ai documenti relativi al cartello di crisi strutturale, un vizio
procedurale di questo tipo non potrebbe essere impugnato con ricorso in quanto
non sarebbe tale da ledere gli interessi della ricorrente e costituirebbe un
ampliamento dell'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, come tale irricevibile
in sede di impugnazione.
- 82.
- Per quanto riguarda, anzitutto, l'eccezione di irricevibilità dedotta dalla
Commissione, è sufficiente rilevare che, in primo luogo, il fatto che l'esistenza del
cartello di crisi strutturale tedesco abbia o meno influenzato la decisione è stato
dibattuto dinanzi al Tribunale e che, in secondo luogo, la ricorrente afferma dinanzi
alla Corte che tale cartello di crisi ha quanto meno influenzato l'importo delle
ammende inflitte. In queste circostanze, non si tratta, sul punto, di un ampliamento
dell'oggetto della lite dinanzi al Tribunale. Il motivo vertente sul diritto di
consultare i documenti attinenti al cartello di crisi è pertanto ricevibile.
- 83.
- Inoltre, per quanto riguarda l'accesso ai documenti, occorre rammentare che, come
risulta dal punto 23 della sentenza impugnata, nel corso della fase amministrativa,
la Commissione ha comunicato alla ricorrente i documenti che la interessavano
direttamente o indirettamente, fatti salvi quelli riservati, segnalando comunque che
la ricorrente aveva la possibilità, al fine di preparare le sue osservazioni, di
prendere conoscenza, previa autorizzazione, di altri documenti in possesso della
Commissione.
- 84.
- Come risulta dal punto 28 della sentenza impugnata nonché dal fascicolo, il legale
della ricorrente, appena nominato, ha sostenuto dinanzi alla Commissione di aver
ancora il diritto di consultare il fascicolo dopo l'adozione della decisione. Uno
scambio di corrispondenza tra le parti rivela che la Commissione ha ricordato alla
ricorrente di averle già trasmesso, in allegato alla comunicazione degli addebiti, i
documenti sui quali questa si fondava. Con telefax dell'11 ottobre 1989 la
Commissione ha trasmesso un elenco dei documenti del fascicolo, in quanto riferiti
alla ricorrente, proponendole di trasmettergliene copia. A seguito di tale offerta,
con telefax del 16 ottobre 1989 la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l'invio della
relazione e degli atti concernenti l'ispezione effettuata il 6 e il 7 novembre 1985 nei
suoi uffici nonché della relazione sull'ispezione effettuata negli stessi giorni negli
uffici del Fachverband Betonstahlmatten e, in secondo luogo, l'autorizzazione a
prendere visione dei verbali e degli altri documenti con cui il Bundeskartellamt
aveva informato la Commissione dell'esistenza, in Germania, di un cartello di crisi
strutturale. La Commissione non avrebbe tuttavia reagito a tale richiesta fino alla
presentazione del ricorso.
- 85.
- Nell'atto introduttivo del ricorso la ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di
ordinare alla Commissione di consentirle la consultazione: a) di tutti gli atti
processuali che la riguardavano, b) di tutti i documenti, della corrispondenza, delle
note e dei verbali con i quali il Bundeskartellamt ha informato la Commissione
dell'esistenza del cartello di crisi strutturale nonché c) di tutti i documenti, gli
appunti, i verbali e le note riguardanti le trattative trilaterali fra la Commissione,
il Bundeskartellamt e i rappresentanti dell'associazione tedesca del cartello di crisi
strutturale.
- 86.
- Il Tribunale ha dichiarato, come risulta dal punto 33 della sentenza impugnata, che
la richiesta della ricorrente andava considerata una domanda di misura di
organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64, n. 3, lett. d), del suo
regolamento di procedura.
- 87.
- Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di
accesso al fascicolo della Commissione, in quanto la ricorrente non aveva negato
di aver ricevuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione,
tutti i documenti del fascicolo che la riguardavano direttamente o indirettamente
e sui quali era basata la comunicazione degli addebiti, e in quanto essa non aveva
fornito indizi tali da far ritenere che altri documenti sarebbero stati rilevanti per
la sua difesa. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse stata
posta in grado di far valere, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul
complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nella
comunicazione degli addebiti che le era stata inviata, nonché sugli elementi di
prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nella
suddetta comunicazione degli addebiti o a questa allegati, e che perciò fosse stato
rispettato il diritto alla difesa. Il Tribunale ne ha concluso pertanto che, sia nella
preparazione del ricorso, sia nel corso del procedimento, i legali della ricorrente
avevano potuto valutare con piena cognizione di causa la legittimità della decisione
e garantire pienamente la difesa della ricorrente.
- 88.
- Al punto 35 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto inoltre la domanda
di produzione dei documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco in quanto
la ricorrente non aveva dimostrato che, non disponendo di tali documenti, essa non
aveva potuto difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti, e in quanto essa
non aveva fornito alcun indizio atto a provare che i detti documenti potevano
essere rilevanti per la soluzione della controversia. Il Tribunale ha aggiunto che, in
ogni caso, si trattava di mezzi di prova estranei all'oggetto del procedimento.
- 89.
- Occorre rilevare in proposito che l'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza
ha specificamente lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli
addebiti di prendere conoscenza dei mezzi di prova contenuti nel fascicolo della
Commissione, al fine di potersi pronunciare in modo efficace, sulla base di tali
mezzi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione
degli addebiti (sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione,
Racc. pag. 3461, punto 7; 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La
Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punti 9 e 11, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto
21).
- 90.
- Tuttavia, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, i principi generali di
diritto comunitario attinenti al diritto di accesso al fascicolo della Commissione non
si applicano, in quanto tali, al procedimento giurisdizionale, essendo quest'ultimo
disciplinato dallo Statuto CE della Corte di giustizia e dal regolamento di
procedura del Tribunale.
- 91.
- Infatti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può
richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni
che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del
Tribunale dispone che «le misure di organizzazione del procedimento mirano a
garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei
procedimenti e la composizione delle liti».
- 92.
- Ai sensi dell'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale,
le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di
garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la
produzione delle prove, nonché di determinare i punti sui quali le parti devono
completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art.
64, nn. 3, lett. d), e 4, le dette misure possono essere proposte dalle parti in
qualsiasi momento del procedimento e possono consistere nella richiesta di
presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.
- 93.
- Ne consegue che la ricorrente poteva chiedere al Tribunale di ordinare alla
controparte di produrre i documenti in suo possesso. Nondimeno, per consentire
al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del
procedimento disporre la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa
domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo
di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del
procedimento.
- 94.
- E' giocoforza rilevare che risulta dalla sentenza impugnata e dal fascicolo del
Tribunale che, sebbene la Commissione le avesse sottoposto un elenco di tutti i
documenti del fascicolo che la riguardavano, la ricorrente non ha identificato
sufficientemente, nella sua richiesta al Tribunale, i documenti del fascicolo di cui
richiedeva la produzione. Quanto ai documenti relativi al cartello di crisi strutturale
tedesco, sebbene la ricorrente abbia contestato alla Commissione di aver
considerato la sua partecipazione al cartello come circostanza aggravante, essa non
ha tuttavia fornito precisazioni sull'utilità che i documenti richiesti avrebbero
presentato nei suoi confronti.
- 95.
- Giustamente, quindi, il Tribunale ha respinto, ai punti 34 e 35 della sentenza
impugnata, la domanda di produzione dei documenti. Pertanto, tale motivo
dev'essere respinto in quanto infondato.
Sui motivi vertenti sulla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
Quanto alla delimitazione del mercato
- 96.
- La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la parte
della sentenza impugnata dedicata alla determinazione del mercato di cui trattasi.
Secondo la ricorrente, in particolare, contrariamente a quanto indicato dal
Tribunale ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, essa non ha mai affermato in
udienza che poteva produrre rete standard sulle sue macchine, né che la rete
standard e la rete su misura erano intercambiabili. In queste condizioni, il mercato
non poteva essere definito come comprensivo dei due tipi di rete.
- 97.
- A parere della Commissione, la ricorrente tenta, con questo motivo, di sottoporre
al vaglio della Corte accertamenti di fatto operati dal Tribunale.
- 98.
- Giova ricordare che tale motivo, in quanto verta sulla carenza di motivazione della
sentenza impugnata, è ricevibile in sede di impugnazione.
- 99.
- In proposito è sufficiente rilevare che il Tribunale, nel delimitare il mercato di cui
trattasi, al punto 39 della sentenza impugnata ha osservato che i prezzi della rete
standard e della rete su misura non si discostavano molto gli uni dagli altri. Ha
inoltre dichiarato, al punto 40 della sentenza impugnata, che in udienza era emerso
che l'uso della rete standard in un cantiere in cui normalmente doveva essere usata
rete fabbricata in base ad apposito disegno era possibile nel caso in cui il prezzo
della rete standard fosse così basso da garantire al costruttore un significativo
risparmio, tale da coprire gli ulteriori costi e compensare gli inconvenienti tecnici
connessi al cambiamento del materiale usato, e che tale situazione si era verificata
durante una parte del periodo in cui erano state attuate le intese.
- 100.
- Il Tribunale ha pertanto esposto a sufficienza le ragioni per le quali taluni
circostanze connesse al livello dei prezzi potevano indurre gli operatori economici
a sostituire rete standard alla rete su misura, delimitando in tal modo un mercato
comune ai due prodotti.
- 101.
- Il motivo vertente sulla carenza di motivazione nella delimitazione del mercato
dev'essere pertanto respinto in quanto infondato.
Quanto alle intese tra la ricorrente e la Tréfilunion
- 102.
- A parere della ricorrente, dalla sentenza impugnata non emergono le ragioni per
cui gli accordi stipulati con la Tréfilunion costituivano un'infrazione alle disposizioni
dell'art. 85, n. 1, del Trattato; essa contesta al Tribunale di non aver proceduto alla
qualificazione dei fatti rispetto alle condizioni contenute in tale disposizione.
- 103.
- A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale, da una parte, non
ha esaminato l'argomento secondo il quale l'impegno della Tréfilunion di non
presentare reclamo alla Commissione in merito al cartello di crisi strutturale
tedesco non costituiva una restrizione della concorrenza e, d'altra parte, non si è
pronunciato sulla questione se l'impegno della ricorrente di non esportare rete su
misura in Francia per due o tre mesi potesse produrre una tale restrizione o
comunque incidere sensibilmente sul commercio fra gli Stati membri.
- 104.
- La Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato i fatti
controversi, riconnettendoli alla norma applicabile.
- 105.
- Occorre ricordare in proposito che, al punto 63 della sentenza impugnata, il
Tribunale ha constatato che la decisione faceva carico alla ricorrente di aver posto
in atto, con la Tréfilunion, una «concertazione generale intesa a limitare gli scambi
reciproci dei loro prodotti in Germania e in Francia». Tale concertazione si
sarebbe articolata in tre punti: 1) la Tréfilunion non avrebbe proposto reclamo alla
Commissione contro il cartello di crisi strutturale tedesco; 2) lo stabilimento di
Gelsenkirchen, di proprietà della ricorrente, non avrebbe esportato rete su misura
in Francia per un periodo da due a tre mesi; 3) le due parti avrebbero convenuto
di sottoporre le loro future esportazioni a una disciplina di quote.
- 106.
- In considerazione delle due note interne redatte il 16 luglio 1985 dal signor Marie
e il 27 agosto 1985 dal signor Müller, il Tribunale ha concluso che la Commissione
aveva sufficientemente provato l'impegno della Tréfilunion di non proporre
reclamo contro il cartello di crisi strutturale tedesco, nonché la rinuncia della
ricorrente ad esportare in Francia rete su misura per un periodo di due o tre mesi.
Per contro, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva
sufficientemente provato l'esistenza di un accordo avente lo scopo di subordinare
le loro future esportazioni alla determinazione di quote.
- 107.
- Occorre sottolineare che il Tribunale ha ritenuto, al punto 64 della sentenza
impugnata, che l'impegno del signor Marie di non presentare reclamo contro il
cartello di crisi strutturale tedesco doveva essere qualificato come un
comportamento adottato nei confronti di un concorrente, in contropartita di
concessioni da parte dello stesso, nell'ambito di un'intesa in contrasto con l'art. 85,
n. 1, del Trattato.
- 108.
- Dichiarando che tale impegno, così come la rinuncia della ricorrente ad esportare
in Francia rete su misura per un periodo di due o tre mesi, faceva parte di una
concertazione generale relativa al reciproco scambio di prodotti in Germania e in
Francia, il Tribunale ha legittimamente potuto concludere che la Commissione non
aveva commesso errori allorché aveva ritenuto che la ricorrente avesse preso parte
a un'intesa contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 109.
- In mancanza di prove atte a dimostrare un manifesto errore di valutazione da parte
del Tribunale, tale motivo dev'essere respinto in quanto infondato.
Quanto alle intese sulle quote e i prezzi sul mercato del Benelux e, con i produttori del
Benelux, sul mercato tedesco
- 110.
- A parere della ricorrente, il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 85, n. 1, del
Trattato, non avendo tenuto conto degli importanti elementi che essa aveva
invocato dinanzi ad esso; inoltre, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che i suoi
collaboratori avevano partecipato alle riunioni tra produttori soltanto nella loro
qualità di rappresentanti dell'associazione del cartello di crisi strutturale o del
Fachverband Betonstahlmatten, e non della ricorrente. Quest'ultima aggiunge, con
riferimento al mercato del Benelux, che la motivazione della sentenza è
contraddittoria, in quanto la semplice partecipazione a una riunione nel corso della
quale altre imprese hanno concluso un accordo sui prezzi non può costituire
un'infrazione all'art. 85 qualora l'impresa non distribuisca essa stessa i prodotti
oggetto dell'accordo.
- 111.
- La Commissione ritiene che le censure mosse dalla ricorrente siano volte a
rimettere in discussione la valutazione da parte del Tribunale delle prove che gli
sono state presentate, il che non costituisce, salvo il caso dello snaturamento dei
mezzi di prova, una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte. Essa
aggiunge che un siffatto snaturamento non è dimostrato. Afferma infine che la
motivazione della sentenza del Tribunale non è contraddittoria.
- 112.
- Occorre rilevare in proposito che, come sostiene l'avvocato generale ai paragrafi
200 e 246 delle sue conclusioni, la ricorrente si limita in sostanza riprodurre ampi
stralci delle risposte che già aveva dato ai quesiti posti dal Tribunale, concludendo,
come davanti al Tribunale, che i documenti contestati dimostrano che il signor
Müller aveva agito in qualità di rappresentante del Fachverband Betonstahlmatten
e del consiglio di sorveglianza del cartello di crisi strutturale tedesco e non in
quanto presidente della direzione della ricorrente.
- 113.
- Si deve rammentare che, come risulta dagli artt. 168 A del Trattato, 51 dello
Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo
preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché
gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è
conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre
pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi
compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso
del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice
riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla
competenza della Corte (v. ordinanza San Marco/Commissione, citata, punti 36-38).
- 114.
- Quand'anche il ricorso non contenesse una tale ripetizione o riproduzione, esso
mira in effetti ad ottenere un riesame della valutazione dei fatti effettuata dal
Tribunale.
- 115.
- Ne deriva che tali motivi devono essere dichiarati irricevibili.
Sulla mancata applicazione del regolamento n. 67/67 ai contratti di distribuzione
esclusiva
- 116.
- Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha dimostrato che i contratti di
distribuzione esclusiva conclusi tra la ricorrente, da una parte, e la Bouwstaal
Roermond BV e la Arbed SA afdeling Nederland, dall'altra, comporterebbero un
divieto di importazioni parallele, né esso si sarebbe pronunciato sulla tolleranza
della Commissione rispetto a tali contratti, che le erano stati sottoposti in occasione
della riorganizzazione dell'industria siderurgica lussemburghese e del territorio della
Saar.
- 117.
- La Commissione afferma che l'argomento vertente sull'insussistenza di un divieto
di importazioni parallele rientra nella valutazione dei fatti da parte del Tribunale,
e che quello vertente sulla tolleranza che essa avrebbe dimostrato nei confronti dei
contratti controversi costituisce un motivo nuovo.
- 118.
- In proposito, l'argomento della ricorrente secondo cui non sarebbe stato dimostrato
che i contratti da essa conclusi con la Bouwstaal Roermond BV e la Arbed SA
afdeling Nederland implicavano un divieto di importazioni parallele dev'essere
dichiarato irricevibile, giacché tale argomento mira, come sostiene l'avvocato
generale ai paragrafi 210-223 delle sue conclusioni, a rimettere in discussione la
valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.
- 119.
- Quanto all'argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale ha omesso di
pronunciarsi sulla tolleranza della Commissione rispetto ai contratti di cui trattasi,
giova rilevare, come ha osservato l'avvocato generale nei paragrafi 128-132 delle
sue conclusioni, che gli argomenti sollevati in proposito dinanzi al Tribunale erano
semplici allegazioni, prive di precisione e non sostenute da alcuna giustificazione.
Non si può dunque contestare al Tribunale di non essersi pronunciato su tali
argomenti.
- 120.
- Questo motivo deve pertanto essere respinto.
Sui motivi vertenti sulla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17
- 121.
- Occorre ricordare anzitutto che la possibilità di infliggere ammende in caso di
violazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato è espressamente prevista dall'art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17, ai sensi del quale:
«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle
associazioni d'imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di contoad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino
al dieci per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale
precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando
intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1
b) (...)
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della
gravità dell'infrazione, anche della sua durata».
- 122.
- La ricorrente contesta anzitutto al Tribunale di aver commesso errori di diritto nel
valutare le circostanze attenuanti e aggravanti delle infrazioni. A suo parere, a torto
il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse proceduto a una valutazione
individuale dei criteri di determinazione della gravità delle infrazioni. La ricorrente
deduce in particolare che tanto la Commissione quanto il Tribunale avrebbero
qualificato la sua partecipazione al cartello di crisi strutturale come circostanza
aggravante ai fini della determinazione dell'ammenda. L'ammenda inflittale sarebbe
inoltre sproporzionata, in quanto diverse attenuanti non sarebbero state prese in
considerazione.
- 123.
- La Commissione replica che tale addebito è irricevibile in quanto esso finisce col
riprendere gli argomenti sviluppati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Per quanto
riguarda il cartello di crisi strutturale tedesco, la Commissione ritiene che il
Tribunale abbia giustificato la scelta adottata nella decisione di non considerarne
l'esistenza come una circostanza attenuante nei confronti della ricorrente.
- 124.
- La ricorrente asserisce, in secondo luogo, che non si è tenuto conto della sua
ignoranza dell'illegittimità del cartello di crisi strutturale tedesco nonché delle
azioni condotte per garantirne la protezione.
- 125.
- Sul punto, la Commissione ritiene che tale contestazione sia irricevibile, in quanto
dedotta per la prima volta in sede di ricorso contro la pronuncia del Tribunale.
- 126.
- Infine, la ricorrente chiede in subordine la riduzione dell'ammenda ad un importo
ragionevole.
- 127.
- La Commissione osserva che non spetta alla Corte sostituire, per ragioni di equità,
la propria valutazione a quella del Tribunale.
- 128.
- Si deve ricordare, preliminarmente, che il Tribunale è il solo competente a
controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la
gravità dei comportamenti illeciti. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia
del Tribunale, il controllo della Corte è volto, in primo luogo, a verificare che il
Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti
i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla
luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e, in secondo luogo, ad
esaminare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni di diritto poste
dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla
riduzione dell'ammenda (v., su quest'ultimo punto, sentenza 17 luglio 1997, causa
C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31).
- 129.
- Quanto all'entità dell'ammenda, che si asserisce sproporzionata, giova ricordare che
non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un
ricorso contro una sentenza del Tribunale, sostituire, per motivi di equità, la sua
valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza
anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte a imprese a seguito della
violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenze BPB
Industries e British Gypsum/Commissione, punto 34, e Ferriere Nord/Commissione,
punto 31, citate). Questa censura, pertanto, avendo ad oggetto un riesame generale
delle ammende e tendendo, in subordine, alla riduzione dell'ammenda ad un
importo ragionevole, dev'essere dichiarata irricevibile. Ad analoga sorte va incontro
la censura, che non era stata sollevata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale,
vertente sulla sua asserita ignoranza dell'illiceità dei comportamenti volti a
difendere il cartello di crisi strutturale tedesco, come ha sottolineato l'avvocato
generale al paragrafo 286 delle sue conclusioni.
- 130.
- Quanto alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è
sufficiente rilevare, anzitutto, che la sentenza impugnata riassume le infrazioni
commesse dalla ricorrente e considera individualmente la sua condotta nonché il
suo ruolo nell'attuazione o nel funzionamento di ciascuna intesa.
- 131.
- Inoltre il Tribunale ha rilevato, al punto 146 della sentenza impugnata, che la
decisione, considerata nel suo complesso, aveva fornito alla ricorrente le indicazioni
necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le venivano addebitate e
delle specifiche circostanze del suo comportamento nonché, più particolarmente,
degli elementi relativi alla durata della sua partecipazione alle varie infrazioni. Il
Tribunale ha altresì constatato che, nella parte della decisione dedicata alla
valutazione giuridica, la Commissione aveva indicato i diversi criteri per valutare
la gravità delle infrazioni addebitate alla ricorrente, nonché le varie circostanze che
avevano attenuato le ripercussioni economiche delle infrazioni.
- 132.
- Inoltre, per quanto riguarda le circostanze aggravanti delle quali si è tenuto conto
a carico della ricorrente, il Tribunale ha dichiarato, al punto 149 della sentenza
impugnata, che la ricorrente non aveva addotto alcun elemento atto a smentire le
prove prodotte dalla Commissione per dimostrare il ruolo attivo da essa svolto
nelle intese. Come sottolinea l'avvocato generale al paragrafo 268 delle sue
conclusioni, il Tribunale ha fatto riferimento ai passaggi precisi della decisione che
caratterizzavano comportamenti della ricorrente atti a giustificare una maggiore
severità nella determinazione della sanzione. In questi punti specifici, la
Commissione ha posto l'accento, contemporaneamente, sul ruolo promotore
giocato dalla ricorrente nella realizzazione delle infrazioni e sull'intervento del
signor Müller nella sua triplice qualità di amministratore della ricorrente, di legale
rappresentante del cartello di crisi strutturale tedesco e di presidente del
Fachverband Betonstahlmatten. Al punto 207 della decisione la Commissione ha
dichiarato che le ammende più elevate dovevano essere inflitte alle imprese i cui
dirigenti occupavano funzioni importanti in seno alle associazioni di imprese quali
il Fachverband Betonstahlmatten.
- 133.
- Per quanto riguarda l'imputazione alla ricorrente della sua partecipazione al
cartello di crisi strutturale, basti rilevare che, poiché la ricorrente è stata sanzionata
per intese che non erano indissolubilmente connesse alla costituzione del cartello
e che miravano a proteggere il mercato tedesco dalle importazioni non controllate
da altri Stati membri, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'esistenza di tale
cartello autorizzato non potesse essere qualificata come circostanza attenuante
generica di tali comportamenti della ricorrente, la quale aveva assunto una
particolare responsabilità in ragione delle funzioni svolte dal suo amministratore.
- 134.
- Infine, per quanto riguarda più precisamente l'esistenza di circostanze attenuanti,
la ricorrente afferma che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione
diverse circostanze del genere. In tal senso, essa contesta alla Commissione e al
Tribunale di aver calcolato l'ammenda inflittale sulla base del suo fatturato globale
anziché valutarla in base al fatturato proveniente dalle intese. La ricorrente deduce
altresì una violazione del principio di uguaglianza, in quanto l'ammenda inflittale
sarebbe di entità anormalmente elevata rispetto alle altre. Essa contesta inoltre il
fatto che il Tribunale abbia tenuto conto della sua quota di mercato sul mercato
tedesco per determinare l'importo dell'ammenda, in quanto le risorse finanziarie
di un'impresa non sono necessariamente proporzionali alla sua posizione sul
mercato.
- 135.
- Si deve ricordare in proposito che il Tribunale ha rilevato, al punto 158 della
sentenza impugnata, che la Commissione non aveva preso in considerazione il
fatturato complessivo della ricorrente, bensì unicamente quello relativo alla rete
saldata nella Comunità a sei, e non aveva superato il limite del 10%; pertanto, alla
luce della gravità e della durata dell'infrazione, il Tribunale ha ritenuto che la
Commissione non avesse infranto l'art. 15 del regolamento n. 17.
- 136.
- Per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda all'aliquota del 3,15% del fatturato,
al punto 160 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente,
che non fruiva di alcuna attenuante generica, si era invece vista applicare una
circostanza aggravante come la Tréfilunion corrispondente al numero e
all'entità delle infrazioni accertate a suo carico.
- 137.
- Si deve poi verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera
giuridicamente corretta le quote di mercato della ricorrente sul mercato tedesco
allorché, al punto 147 della sentenza impugnata, ha dichiarato che giustamente la
Commissione aveva rifiutato di tener conto a favore della ricorrente a titolo di
circostanza attenuante del fatto ch'essa non era integrata in una potente entità
economica, considerato che essa deteneva la quota, di gran lunga maggiore sul
mercato tedesco.
- 138.
- In proposito occorre sottolineare che, tra i fattori da prendere in considerazione
per valutare la gravità dell'infrazione, possono rientrare il volume e il valore delle
merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la potenza economica
dell'impresa e, quindi, l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato (v.
sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 130/80, Musique Diffusion
française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120).
- 139.
- Ne consegue che è possibile, per commisurare l'ammenda, tener conto tanto del
fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, anche se
approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza
economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte
nell'infrazione e che può quindi fornire un'indicazione dell'entità della medesima
(sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 121).
Orbene, se le quote di mercato detenute da un'impresa non possono essere
determinanti per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente,
sono però rilevanti al fine di determinare l'influenza che essa ha potuto esercitare
sul mercato.
- 140.
- Di conseguenza, tale censura dev'essere disattesa.
Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui
fissa l'importo dell'ammenda
- 141.
- Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la Corte ritiene che la somma di
50 000 ECU costituisca un risarcimento equo, in ragione dell'eccessiva durata del
procedimento.
- 142.
- Di conseguenza, giacché la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui
fissa l'importo dell'ammenda (v. punto 48 della presente sentenza), la Corte,
pronunciandosi in via definitiva, in conformità all'art. 54 del suo Statuto, fissa tale
ammenda in 2 950 000 ECU.
- 143.
- Il ricorso è respinto per il resto.
Sulle spese
- 144.
- Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è
accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima
statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, applicabile al procedimento
d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese
se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le
parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese.
Atteso che la Commissione è rimasta soccombente su uno dei capi, mentre la
ricorrente è rimasta soccombente sugli altri, si deve disporre che la ricorrente
sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 6
aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione, nella parte in
cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in 3 milioni di
ECU, è annullato.
2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è fissato in 2 950 000 ECU.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della
Commissione.
Rodríguez IglesiasPuissochet
Hirsch
Mancini Moitinho de Almeida
Edward
Ragnemalm Sevón
Wathelet
Schintgen Ioannou
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias