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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 1° agosto 2023 – AF / Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș

(Causa C-489/23, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a.)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e per cassazione: AF

Resistenti in primo grado e per cassazione: Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 49 e l’articolo 56 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva 2011/24/UE 1 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa che subordina in modo automatico il rimborso delle spese effettuate dalla persona assicurata obbligatoriamente nello Stato membro di residenza ad una valutazione medica effettuata da parte di un professionista sanitario che presta servizi sanitari nel sistema di assicurazione malattia di tale Stato e all’emissione successiva di una richiesta di ricovero da parte di tale professionista, senza che sia consentito presentare documenti medici equivalenti rilasciati da strutture mediche della sanità privata, anche nella situazione in cui il ricovero è avvenuto e il servizio sanitario è stato prestato in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell’assicurato.

Se l’articolo 49 e l’articolo 56 TFUE, l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/711 , i principi di libera circolazione dei pazienti e dei servizi, nonché il principio di efficienza e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, nel caso in cui non sia ottenuta l’autorizzazione preventiva, stabilisce l’ammontare dei servizi che devono essere liquidati al livello dei costi che avrebbero dovuto essere sostenuti dallo Stato membro di residenza, qualora l’assistenza medica fosse stata fornita nel suo territorio, per mezzo di una formula di calcolo che limita l’ammontare di tale indennità in modo significativo rispetto ai costi effettivamente sostenuti dall’assicurato nello Stato membro che ha fornito i servizi sanitari in discussione.

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1     Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU 2011, L 88, pag. 45).

1     Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).