Language of document : ECLI:EU:T:2011:699

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

29 novembre 2011

Causa T-10/11 P

Gerhard Birkhoff

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Figlio colpito da un’infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento – Diniego di proroga del pagamento dell’assegno»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010, causa F‑60/09, Birkhoff/Commissione.

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010, causa F‑60/09, Birkhoff/Commissione, è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Diritto alla proroga senza limiti di età in caso di impossibilità per il figlio di provvedere al proprio sostentamento

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2, n. 5)

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Diritto alla proroga senza limiti di età in caso di impossibilità per il figlio di provvedere al proprio sostentamento

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2, n. 5)

1.      Ai sensi dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto, la proroga del pagamento dell’assegno per figlio a carico è acquisita senza limiti di età se la malattia grave o l’infermità da cui il figlio è colpito gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento.

La nozione di «incapace di provvedere al proprio sostentamento» riferita ad un figlio malato o infermo, richiede una considerazione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie.

Orbene, la conseguenza logica del ragionamento che richiede, per ragioni di ordine sociale, la considerazione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche della fattispecie, per determinare l’importo dei redditi di cui dispone il disabile per provvedere al proprio sostentamento, nel senso della disposizione di cui trattasi, è che si deve tener conto del reddito netto di tale persona, esente da qualsiasi imposta, tassa e onere statale, e non del suo reddito lordo.

Infatti, in primo luogo, solo il reddito netto rappresenta la somma di cui l’interessato può effettivamente disporre per provvedere al proprio sostentamento quotidiano e affrontare le spese ordinarie come quelle di vitto, vestiario, alloggio, mobilio, aiuto domestico, riscaldamento ecc.

In secondo luogo, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento – che impone che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato –, non si può ignorare che un disabile sul cui reddito lordo incidano oneri assai rilevanti di ogni tipo e che disponga quindi esclusivamente di un reddito netto relativamente basso si trova in una situazione di fatto diversa da quella di un disabile che disponga dello stesso reddito lordo, beneficiando tuttavia di prelievi, quali che essi siano, molto più ridotti e, di conseguenza, di un reddito netto relativamente alto. In considerazione della finalità di ordine sociale summenzionata, non si giustifica un uguale trattamento dei due casi, col pretesto dell’identità dei due redditi lordi, quando invece i redditi effettivamente disponibili per provvedere al proprio sostentamento quotidiano variano sostanzialmente da un caso all’altro. Orbene, l’autorità competente è tenuta ad esaminare le circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascuna fattispecie, al fine di stabilire se il disabile interessato sia effettivamente incapace di provvedere al proprio sostentamento, nel senso di cui alla detta disposizione dello Statuto.

In terzo luogo, la considerazione del reddito netto, effettivamente disponibile, della persona interessata è coerente con il fatto che le spese da dedurre dal suo reddito lavorativo sono quelle che essa deve effettivamente sopportare a causa della sua infermità.

Infine, se è vero che le disposizioni del diritto dell’Unione europea che danno diritto a prestazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente, risulta dalle considerazioni che precedono che solo un’interpretazione che tenga conto del reddito netto, effettivamente disponibile, del figlio colpito da una malattia grave o da un’infermità è conforme all’obiettivo sociale perseguito dal versamento dell’assegno previsto all’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto a favore di detto figlio, se è incapace di provvedere al proprio sostentamento.

(v. punti 28, 34, 37-40 e 50)

Riferimento:

Corte: 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld (Racc. pag. I-3633, punto 56, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1994, causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-813, punto 39)

2.      L’assegno per figlio a carico risponde ad una finalità di ordine sociale giustificata dalle spese derivanti da esigenze attuali e certe, connesse con l’esistenza del figlio e il suo effettivo mantenimento, il che deve portare l’autorità competete a verificare, caso per caso, se detta finalità sociale sia realizzata e a stabilire, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, se la malattia grave o l’infermità di cui trattasi impedisca al figlio interessato di provvedere al proprio sostentamento.

In tale ottica, la formulazione da parte di un’istituzione di un criterio obiettivo, ai fini dell’interpretazione dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto, non la esime, qualunque sia il contenuto di siffatto criterio, dall’obbligo di esaminare le circostanze specifiche del caso di specie.

Per tenere conto delle particolarità di fatto e di diritto della situazione di un disabile, occorre dedurre dai redditi lavorativi di tale persona qualsiasi elemento di spesa che essa deve sostenere a causa della sua infermità. Così, solo il reddito in tal modo ridotto deve essere preso in considerazione per esaminare se il disabile sia incapace di provvedere al proprio sostentamento, nel senso di cui all’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto.

L’azione in favore della persona disabile non costituisce una finalità a sè stante, bensì una misura diretta a garantire la parità di trattamento, di modo che un’azione siffatta è autorizzata soltanto se è intesa a realizzare la parità di trattamento della persona disabile rispetto alla persona abile che si trovi in una situazione dello stesso genere. In questo caso, il principio della parità di trattamento obbliga l’amministrazione a tener conto solo delle spese risultanti specificamente dall’infermità del figlio interessato, al fine di equipararlo dal punto di vista finanziario ad una persona abile che si trovi per il resto in una situazione simile.

In questo senso, la deduzione parziale di spese concernenti beni e servizi utilizzati su larga scala per chiunque, e non soltanto per le persone disabili, non è viziata né da errore di fatto, né da errore di diritto, né da errore manifesto di valutazione.

(v. punti 30, 32, 36, 57, 59 e 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 ottobre 2003, causa T‑302/01, Birkhoff/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-245 e II-1185, punti 39, 40 e 44)