Language of document : ECLI:EU:T:2011:747

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 dicembre 2011

Causa T‑6/11 P

Commissione europea

contro

Isabel Vicente Carbajosa e altri

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale – Non ammissione a partecipare alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto ai test di accesso – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso – Principio del contraddittorio»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 ottobre 2010, Vicente Carbajosa e a./Commissione (F‑9/09).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 28 ottobre 2010, Vicente Carbajosa e a./Commissione (F‑9/09), è annullata nella misura in cui tale Tribunale annulla le decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non iscrivere la sig.ra Isabel Vicente Carbajosa, per il concorso EPSO/AD/117/08, e le sigg.re Niina Lehtinen e Myriam Menchén, per il concorso EPSO/AD/116/08, nell’elenco dei candidati invitati a presentare una candidatura completa. Le decisioni dell’EPSO di non iscrivere la sig.ra Isabel Vicente Carbajosa, per il concorso EPSO/AD/117/08, e le sigg.re Niina Lehtinen e Myriam Menchén, per il concorso EPSO/AD/116/08, nell’elenco dei candidati invitati a presentare una candidatura completa sono annullate. Le sigg.re Vicente Carbajosa, Lehtinen e Menchén e la Commissione sopporteranno le proprie spese relative alla presente istanza.

Massime

1.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Sentenza di annullamento di una decisione sulla base di un motivo rilevato d’ufficio senza invitare le parti a presentare le loro osservazioni – Violazione di detto principio

2.      Funzionari – Concorso – Nozione – Fase preliminare che include test di accesso composti di domande a scelta multipla – Inclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III)

3.      Funzionari – Concorso – Svolgimento del concorso – Ripartizione delle competenze tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), l’autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice

[Statuto dei funzionari, art. 30, primo comma; allegato III, art. 1, § 1, e 5; decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, art. 1, § 1 e 2, lett. c)]

1.      I diritti della difesa occupano una posizione preminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un procedimento equo e includono il principio del contraddittorio. Quest’ultimo si applica ad ogni procedimento che possa sfociare in una decisione di un’istituzione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona. Tale principio implica, di norma, il diritto per le parti di un processo di poter prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni dedotte dinanzi al giudice e i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali egli intende basare la propria decisione. Infatti, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento. Il giudice deve a sua volta rispettare il principio del contraddittorio, in particolare qualora risolva una controversia sulla base di un motivo rilevato d’ufficio.

Poiché un motivo di ordine pubblico non è stato né sollevato né discusso tra le parti in udienza nel contesto di una causa, ma solo nell’ambito di altre cause, e il Tribunale della funzione pubblica ha annullato le decisioni controverse in base a tale motivo, rilevato d’ufficio, senza avere previamente invitato le parti, nel corso della fase scritta od orale del procedimento, a presentare le loro osservazioni in ordine a detto motivo, il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio. Occorre tuttavia esaminare, valutando le circostanze specifiche del caso di specie, se la procedura seguita dal Tribunale possa essere considerata legittima in quanto, anche in assenza dell’irregolarità in questione, il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso, di modo che l’inosservanza del principio del contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto della sentenza.

(v. punti 25, da 30 a 32)

Riferimento:

Corte: 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, (Racc. pag. I‑11245, punto 54); 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, Racc. pag. I‑12033, punti da39 a 41 e 52, e giurisprudenza citata

2.      Nell’ambito della prima fase di un concorso inteso all’assunzione di funzionari, i test di accesso composti da domande a scelta multipla hanno natura comparativa, inerente alla nozione stessa di concorso, dal momento che, per poter accedere alla seconda fase del concorso, non è sufficiente ottenere il punteggio minimo nei test in questione, bensì occorre rientrare in un numero predeterminato di candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nei test di accesso. Tale fase costituisce dunque non soltanto un elemento formale della procedura di concorso in questione, bensì presenta anch’essa natura di concorso.

(v. punto 54)

3.      L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), dell’allegato III dello Statuto, a norma del quale l’autorità che ha il potere di nomina deve specificare, nel bando di concorso, le modalità di quest’ultimo (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami) e, nel caso di concorsi per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione, non menziona alcuna competenza dell’autorità che ha il potere di nomina riguardo alla scelta e alla valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso. Infatti, posto che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto allegato III, le modalità di un concorso possono essere quelle di concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami, questa disposizione non contempla la determinazione del contenuto delle prove. Per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del suddetto allegato, se certo la fissazione delle soglie per il superamento delle prove rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «tipo degli esami e (...) loro rispettiva valutazione», ciò non vale per la determinazione del contenuto delle domande da porre nell’ambito di un concorso. L’allegato III dello Statuto non stabilisce espressamente chi determini il contenuto delle prove di preselezione e chi sovrintenda a tale fase del concorso. Una tale competenza non è espressamente attribuita né all’autorità che ha il potere di nomina né alla commissione giudicatrice.

L’articolo 30, primo comma, dello Statuto e l’articolo 5, primo comma, dell’allegato III dello Statuto prevedono, rispettivamente, che spetta alla commissione giudicatrice stabilire l’elenco dei candidati dichiarati idonei e l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso. Viste tali competenze, la commissione giudicatrice ricopre un ruolo cruciale nell’ambito dello svolgimento di un concorso.

Prima della creazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), l’autorità che ha il potere di nomina disponeva di un ampio potere discrezionale per fissare le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso, e la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale riguardo alle modalità ed al preciso contenuto delle prove previste nell’ambito di un concorso, ferma restando la competenza di quest’ultima anche a sovraintendere ad un’eventuale prima fase di preselezione dei candidati organizzata dall’autorità che ha il potere di nomina. Su tale ripartizione di competenze tra l’autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice non ha inciso la creazione, nel 2002, dell’EPSO, i cui compiti, in materia di svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, sono essenzialmente di natura organizzativa. Infatti, la missione dell’EPSO è di garantire l’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari. Essa riguarda la determinazione, in generale, delle procedure di selezione dei funzionari, e non la definizione del contenuto delle prove dei singoli concorsi.

Pertanto, sebbene l’EPSO eserciti i poteri di selezione attribuiti alle autorità che hanno il potere di nomina in materia di concorsi, tanto la scelta quanto la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla sua competenza. Infatti, nel contesto delineato dall’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della decisione 2002/621, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO, il quale stabilisce che l’EPSO è incaricato di organizzare concorsi generali al fine di garantire alle istituzioni i servizi di funzionari reclutati nelle migliori condizioni finanziarie e di professionalità, il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo attribuisce all’EPSO piuttosto un ruolo di assistenza nei confronti della commissione giudicatrice nello svolgimento di un concorso, affidandogli l’incarico di mettere a punto i metodi e le tecniche di selezione.

(v. punti da 60 a 62, 64, 67, 68, 72, 74 e 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 marzo 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑423, punto 51; 17 settembre 2003, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, T‑233/02, Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑989, punto 26; 26 ottobre 2004, Falcone/Commissione, T‑207/02, Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑1393, punti 31, 38 e 39; 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03, Racc. PI p. I‑A‑209 e II‑957, punto 41