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Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 - Spagna / Commissione

(Causa T-65/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (procedimento n. COMP/M.4685 - Enel/Acciona/Endesa), e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C (2007) 5913 finale, relativa a un procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 139/20041 (procedimento n. COMP/M.4685 - Enel/Acciona/Endesa). Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l'art. 21 del regolamento n. 139/2004 nel subordianrel'acquisizione del controllo congiunto da parte dell'Enel e dell'Acciona sulla Endesa ad una serie di condizioni giacché tali condizioni sono incompatibili con gli artt. 28 CE, 43 CE e 56 CE, e perciò interferiscono indebitamente con la competenza esclusiva della Commissione a decidere su una concentrazione di dimensione comunitaria. Inoltre, la convenuta aveva obbligato la ricorrente a revocare le condizioni dichiarate incompatibili con il diritto comunitario.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente in primo luogo adduce che la Commissione non è competente ad adottare la decisione impugnata ai sensi del procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento n. 139/2004. Secondo la ricorrente, se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia violato l'art. 21 del regolamento n. 139/2004 ne deriva che si avrà un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 226 CE.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione poiché la Commissione non ha esaminato i motivi di sicurezza pubblica di cui si è avvalso il governo spagnolo per adottare le misure correlate all'offerta pubblica di acquisto dell'Enel e dell'Acciona sulla Endesa, alla luce di quanto previsto all'art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004.

Infine, la ricorrente addebita alla Commissione la violazione dell'art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 poiché le autorità spagnole non erano obbligate a comunicare alla Commissione le condizioni imposte all'offerta pubblica di acquisto dell'Enel e della Acciona sulla Endesa, dato che dette condizioni si fondano su un interesse legittimo, qual è la sicurezza pubblica.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).