Language of document : ECLI:EU:T:2014:596

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 giugno 2014

Causa T‑503/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Principio del giudice naturale precostituito per legge – Rigetto del ricorso in primo grado per manifesta irricevibilità – Atto introduttivo presentato tramite telefax recante una sottoscrizione non autografa dell’avvocato – Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato tramite telefax e l’originale depositato successivamente – Tardività del ricorso – Domanda intesa al pagamento di una determinata somma corrispondente ad un quarto delle spese sostenute ai fini della causa F‑56/09 – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑32/12), e intesa all’annullamento di tale ordinanza.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Riassegnazione di una causa a motivo di ristrutturazioni interne del Tribunale della funzione pubblica – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 14)

2.      Procedimento giurisdizionale – Riassegnazione di una causa a motivo di ristrutturazioni interne del Tribunale della funzione pubblica – Designazione come giudice unico di un giudice diverso dal giudice relatore nella sezione a tre giudici – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 14)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Invio dell’atto introduttivo tramite telefax e apposizione della sottoscrizione mediante un timbro – Mancanza di corrispondenza con la sottoscrizione figurante sull’originale dell’atto introduttivo – Impossibilità di prendere in considerazione la data di ricevimento del telefax per valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6)

1.      Quanto alle condizioni per la rimessione al giudice unico previste dall’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e ai diritti delle parti in sede di applicazione di tali condizioni, da un lato, detto regolamento di procedura stabilisce le condizioni che giustificano la rimessione di cui sopra, in base alle quali una causa assegnata a una sezione può essere giudicata da un giudice unico tenuto conto dell’insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell’importanza limitata della causa e dell’insussistenza di altre circostanze particolari. Dall’altro lato, il procedimento previsto dal citato articolo 14 consente alle parti di pronunciarsi prima che venga adottata la decisione di rimessione al giudice unico. Ne consegue che il principio del giudice naturale precostituito per legge non risulta violato.

(v. punto 14)

2.      Nel caso in cui il nome del giudice relatore facente parte della sezione a tre giudici prima della decisione di rimessione al giudice unico non risulti dagli atti del fascicolo di primo grado, tale omissione non significa che, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, il giudice unico non sia stato designato nella persona del giudice relatore della sezione a tre giudici.

(v. punto 15)

3.      Quando la sottoscrizione di un documento inviato per telefax – si tratti di sottoscrizione apposta mediante un timbro oppure di sottoscrizione autografa – non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza determina identiche conseguenze giuridiche, ossia l’impossibilità di prendere in considerazione il documento ricevuto per telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso.

(v. punto 22)