Language of document : ECLI:EU:T:2011:234

Causa T‑226/10

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Rappresentanza tramite avvocati che non hanno la qualità di terzi — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Requisiti attinenti al firmatario — Qualità di terzo rispetto alle parti

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, primo, terzo e quarto comma, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma)

Dagli artt. 19, primo, terzo e quarto comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte nonché dall’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, e in particolare dall’impiego del termine «rappresentate» al citato art. 19, terzo comma, risulta che, per presentare ricorso dinanzi al Tribunale, una «parte», ai sensi di tale articolo, non può agire da sola, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Tale necessità di ricorrere a un terzo corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato chiamato a fornire, in tutta indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno.

In tale contesto, eventuali obblighi di indipendenza derivanti dalle norme professionali non sono atti, di per sé, a dimostrare che persone legate al ricorrente da un rapporto di impiego possano rappresentarlo dinanzi al Tribunale. Infatti, il concetto di indipendenza dell’avvocato è definito non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego. Ne consegue che l’esistenza di un vincolo di subordinazione in seno ad un’autorità, la cui funzione esclusiva è prestare assistenza al ricorrente, implica un grado di indipendenza minore, rispetto al suo cliente, di quella di un consulente giuridico o di un avvocato che esercita le sue attività in un ufficio legale esterno.

(v. punti 12, 14-18, 21, 25)