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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 29 agosto 2005 - Ezerniece Liljeberg e a. / Commissione

(Causa T-333/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Kristine Ezerniece Liljeberg (Bruxelles, Belgio), e altri [Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione di nomina dei ricorrenti nella parte ove stabilisce l'inquadramento nel grado A٭6;

di conseguenza, ricostituire integralmente la carriera dei ricorrenti (includendo la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i diritti all'avanzamento e pensionistici), con assoluta parità di trattamento rispetto ad altri dipendenti vincitori del medesimo concorso e al servizio di istituzioni europee distinte dalla Commissione;

concedere ai ricorrenti il beneficio degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea, sulla globalità delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione corrispondente all'inquadramento come definito dalla decisione di assunzione e l'inquadramento al quale avrebbero dovuto accedere per diritto, fino alla data in cui sarà adottata la decisione di inquadramento nel grado;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono dipendenti di ruolo della Commissione assunti come giuristi-linguisti anteriormente al 1° maggio 2004 sulla base degli elenchi di idoneità redatti a seguito dei concorsi di livello LA 7/LA 6. L'art. 13, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto prevede in specie che le istituzioni possono assumere giuristi-linguisti con il grado A٭7 in luogo di A٭6. Tuttavia la Commissione non ha utilizzato tale facoltà assumendo i ricorrenti con il grado A٭6.

Attraverso il ricorso, i ricorrenti contestano tale decisione, ponendo in evidenza che le altre istituzioni avrebbero assunto dei vincitori del medesimo concorso al grado A٭7; inoltre sottolineano che la Commissione stessa avrebbe alle proprie dipendenze giuristi-linguisti come agenti temporanei con grado A٭7. In conformità con tale argomentazione, i ricorrenti invocano la violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, dell'art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto, del principio di equivalenza tra impiego e grado, dell'art. 9, n. 3, del Trattato di Amsterdam e, infine, dell'art. 13, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto.

Inoltre, i ricorrenti fanno valere che avrebbero ricevuto da parte della Commissione delle garanzie di assunzione al grado A٭7; ciò premesso, invocano la violazione del principio di affidamento legittimo, del principio di certezza del diritto, del principio di buona amministrazione, del principio di buona fede, del principio di trasparenza e del principio di sollecitudine.

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