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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 29 agosto 2005 - Neirinck / Commissione dell Comunità europea

(Causa T-334/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni e, nella misura del necessario, la decisione esplicita di rigetto del suo reclamo;

concedere il risarcimento danni in ragione del danno morale e materiale da lei subito a seguito della violazione della promessa della Commissione di assumerla in seno all'ufficio di investigazione e di disciplina (IDOC), al più tardi, a partire dal 1° maggio 2004, per l'ammontare fissato ex bono e equo in 576.593,20 euro;

condannare la convenuta a tutte le spese;

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lavorava inizialmente in seno alla Commissione come esperto nazionale distaccato tra il 1°maggio 1998 e il 30 aprile 2001, successivamente come agente temporaneo sulla base di un contratto che terminava il 30 aprile 2004.

A partire dal mese di ottobre 2003, la ricorrente intraprendeva iniziative al fine di ottenere una nuova assunzione come agente temporaneo a partire dal 1° maggio 2004. Deduce che le sarebbe stato proposto un posto all'ufficio di investigazione e di disciplina, ma che la sua assunzione sarebbe alla fine fallita per colpa dei servizi della Commissione. Assume che la DG ADMIN avrebbe negato la sua assunzione in considerazione del fatto che avrebbe raggiunto il massimo di sei anni di assunzione. Secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe errata, dal momento che i suoi primi tre anni trascorsi in seno alla Commissione come esperto nazionale non devono essere presi in considerazione. Sostiene che l'amministrazione avrebbe infine ammesso il suo errore ma, nel frattempo, il posto che le era stato proposto sarebbe già scomparso per effetto di una riorganizzazione.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che avrebbe assertivamente subito. Invoca la violazione dei principi generali del legittimo affidamento, della certezza giuridica, della buona fede, della motivazione, della trasparenza, del "patere legem quam ipse fecisti legem", dell'obbligo di buona amministrazione, del diritto di essere sentita, dell'obbligo di sollecitudine e dell'interesse del servizio.

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