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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 13 settembre 2005 - Adler Modemärkte / UAMI

(Causa T-340/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte (Haibach, Germania) [Rappresentante(i): avv. R. Kaase]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: BVM S.p.A. (Bologna, Italia)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 23 maggio 2005 nella pratica R 434/2003-4, in quanto non conforme all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo "Eagle" per le merci delle classi 3, 18 e 25 - domanda n. 1 595 909

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: BVM S.p.A.

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo nazionale ed internazionale "Blue Eagle" per le merci nelle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutte le merci contestate

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non vi è rischio di confusione tra i marchi controversi. L'impressione complessiva dei due marchi è sostanzialmente diversa e la componente "eagle" non è l'elemento dominante del marchio opposto.

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