Comunicazione sulla GU
Ricorso presentato il 13 settembre 2005 - Adler Modemärkte / UAMI
(Causa T-340/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Adler Modemärkte (Haibach, Germania) [Rappresentante(i): avv. R. Kaase]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: BVM S.p.A. (Bologna, Italia)
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 23 maggio 2005 nella pratica R 434/2003-4, in quanto non conforme all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;
Condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo "Eagle" per le merci delle classi 3, 18 e 25 - domanda n. 1 595 909
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: BVM S.p.A.
Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo nazionale ed internazionale "Blue Eagle" per le merci nelle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutte le merci contestate
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non vi è rischio di confusione tra i marchi controversi. L'impressione complessiva dei due marchi è sostanzialmente diversa e la componente "eagle" non è l'elemento dominante del marchio opposto.
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