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Ricorso proposto il 18 aprile 2024 – Caronte&Tourist Isole Minori / Commissione

(Causa T-208/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Caronte&Tourist Isole Minori SpA (Messina, Italia) (rappresentante: M. Maćešić, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2024) 1065 final della Commissione, del 14 febbraio 2024, nella parte in cui nega l’accesso ai documenti recanti numero 2, 5, 7 e 9, invocando le eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, trattini secondo e terzo, del regolamento 1049/2001 1 e consentire l’accesso ai documenti richiesti, con l’eccezione dei dati relativi alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’applicare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento 1049/2001.

Si adduce che la Commissione ha omesso di dimostrare che, nel negare l’accesso ai documenti, il principio di parità delle armi non può essere invocato quando una delle parti nel procedimento nazionale è uno Stato membro, perché è un fatto formale inconfutabile che lo Stato promulga la legge, attua le leggi e si pronuncia sulle leggi. Una finalità del principio di parità delle armi è di creare condizioni di parità tra due soggetti che partecipano ad un procedimento civile. Quando lo Stato membro è parte nel procedimento, ne consegue formalmente che sussiste sempre un disequilibrio a favore dello Stato membro.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’applicare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001.

La Commissione non può invocare il principio della reciproca fiducia e collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nel processo di consultazione in occasione dell’adozione della legge nazionale sul trasporto marittimo di linea [recante esecuzione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio] 1 in quanto questo argomento è contrario a quanto stabilito nella causa Schlyter 2 , ossia che il clima di fiducia reciproca tra la Commissione e lo Stato membro non può prevalere sul principio di trasparenza nel processo di adozione di nuova legislazione nazionale.

La divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe la finalità della procedura EU Pilot (avviata dalla ricorrente) perché la ricorrente ha precedentemente ricevuto una lettera di pre-archiviazione da parte della DG Move, da cui si evince chiaramente che la Commissione ha deciso di non avviare un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea su questioni relative alle problematiche della precedente disciplina legislativa contenute nei documenti richiesti.

La DG Move (incaricata della procedura EU Pilot) conosceva già le osservazioni sul nuovo progetto di legge sul trasporto marittimo di linea [recante esecuzione del menzionato regolamento (EEC) n. 3577/92 del Consiglio], perché ha partecipato attivamente al processo di adozione della nuova legge effettuando una valutazione approfondita.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di stabilire l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

La Commissione non ha adempiuto all’obbligo di motivare l’assenza di interesse pubblico prevalente alla divulgazione, come stabilito nella causa Turco 1 , perché si è limitata a constatare che è irrilevante se l’esito del procedimento nazionale di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione nei confronti dello Stato membro abbia un effetto pubblico.

Vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione nel caso di specie a causa del fatto che il mercato di cabotaggio marittimo croato fa parte del mercato interno dell’Unione e che la nuova legge sul trasporto marittimo di linea [recante esecuzione del menzionato regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio] è, ratione personae, applicabile anche a tutti gli armatori provenienti da altri Stati membri. Inoltre, ratione materiae, la nuova legge sul trasporto marittimo di linea, che implementa la libera prestazione di servizi di cabotaggio marittimo (una delle libertà fondamentali), incide sul diritto degli armatori di fornire liberamente servizi di cabotaggio marittimo, rispetto a cui la trasparenza prevale.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

1 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7).

1 Sentenza del Tribunale, 16 aprile 2015, Carl Schlyter / Commissione (T-402/12, EU:T:2015:209).

1 Sentenza della Corte, 1° luglio 2008, Regno di Svezia e Maurizio Turco / Consiglio (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, EU:C:2008:374).