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Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – Xellia Pharmaceuticals e Zoetis Products / Commissione

(Causa T-471/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Xellia Pharmaceuticals ApS (Copenaghen, Danimarca) e Zoetis Products, LLC (New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Hull, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 3, 2, paragrafo 3, e 3 della Decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013 (COMP/39229 - Lundbeck), nella parte in cui riguardano le ricorrenti; o

in subordine, dichiarare la nullità parziale dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta; e

condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nel ritenere che le restrizioni disposte nell’accordo di transazione eccedessero lo scopo dei brevetti della Lundbeck.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicare un criterio giuridico erroneo per stabilire se l’Alpharma fosse un potenziale concorrente, e un manifesto errore di valutazione nel ritenere che l’Alpharma fosse un potenziale concorrente.

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nel ritenere che l’accordo di transazione costituisse una restrizione alla concorrenza «per oggetto».

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto nel ritenere che sussistesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 nonostante l’accordo di transazione riproducesse meramente l’esclusiva dei brevetti della Lundbeck, il che, in punto di diritto, si deve presumere legittimo.

Quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti per aver tardivamente notificato loro i) l’esistenza dell’inchiesta e i) gli specifici addebiti della Commissione.

Sesto motivo, vertente su una violazione del principio di non discriminazione per aver individuato la Zoetis come destinataria della decisione.

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto nel calcolare l’ammenda senza tener conto della modesta gravità dell’asserita infrazione e su un manifesto errore di diritto nella fissazione dell’ammenda proporzionalmente più alta rispetto a quella inflitta alla Lundbeck e senza tener conto dell’incertezza giuridica, della minor gravità dell’infrazione e dell’estensione geografica.

Ottavo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nell’applicare il limite massimo del 10% dell’ammenda all’A.L. Industrier basandosi sul suo fatturato del 2011 anziché sul suo fatturato del 2012 molto maggiore, costringendo pertanto le ricorrenti a pagare una percentuale dell’ammenda più alta.