Language of document : ECLI:EU:T:2004:304

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione Ampliata)
14 ottobre 2004 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso di annullamento – Raccomandazione 96/280/CE – Nozione di piccole e medie imprese (PMI)»

Nella causa T-137/02,

Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, con sede in Malchow (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Völcker e J. Heithecker,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2002/821/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della società Pollmeier GmbH, Malchow (GU L 296, pag. 20),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPE (Quarta Sezione Ampliata),



composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 marzo 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
Il diciottesimo ed il diciannovesimo ‘considerando’ della raccomandazione della Commissione 3 aprile 1996, 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (PMI) (GU L 107, pag. 4), dispongono quanto segue:

«considerando che l’indipendenza è anch’essa un criterio fondamentale, in quanto una PMI appartenente ad un grande gruppo dispone di mezzi e di sostegno inesistenti per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti; che occorre inoltre eliminare le strutture giuridiche composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una PMI;

considerando che, quanto al criterio d’indipendenza, gli Stati membri, la [Banca europea per gli investimenti] e il [Fondo europeo per gli investimenti] dovrebbero vigilare affinché la definizione non sia aggirata dalle imprese che, pur rispondendo formalmente a tale criterio, sono di fatto controllate da una sola grande impresa oppure, congiuntamente, da più grandi imprese».

2
Ai sensi del ventiduesimo ‘considerando’ della raccomandazione 96/280, «(...) è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose per definire le PMI, affinché le misure ad esse destinate avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione».

3
L’art. 1 dell’allegato alla stessa raccomandazione, intitolato «Definizione delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione», prevede i seguenti criteri (in prosieguo: i «criteri per la definizione delle PMI»):

«1. Le [PMI] sono definite come imprese:

aventi meno di 250 dipendenti, e

aventi:

           o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di [euro], o

           un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di [euro],

in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

(...)

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI (...)

4. Per il calcolo delle soglie di cui [al paragrafo 1], occorre sommare i dati dell’impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

(...)

6. Quando un’impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l’alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di “PMI” (...) soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

(...)

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell’ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un’impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell’esercizio».

4
Il punto 3.2 della comunicazione della Commissione 96/C 213/04, relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213, pag. 4; in prosieguo: la «disciplina PMI»), intitolato «Definizione delle PMI», dispone, ai primi quattro commi:

«Ai fini della presente disciplina, le [PMI] sono definite conformemente alla raccomandazione [96/280]

(...)

I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Il requisito dell’indipendenza, secondo il quale il 25% o più del capitale della PMI non può essere detenuto da una grande impresa, è derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota è considerata come la soglia che può dar luogo al controllo. Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è quindi necessario sommare i dati dell’impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto».

5
La legge relativa all’azione di interesse comune (Gemeinschaftsaufgabe) «Miglioramento della struttura economica regionale» istituisce il principale regime di aiuti regionali in Germania. Il ventisettesimo piano quadro adottato in applicazione di tale legge per il periodo 1996/1999 (in prosieguo: il «27° piano quadro») è stato approvato dalla Commissione il 12 giugno 1999 (GU C 166, pag. 9). In conformità al 27° piano quadro, per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, potevano essere concessi aiuti fino al 50% dell’importo lordo degli investimenti ammissibili al beneficio dell’aiuto (in prosieguo: le «spese d’investimento lorde ammissibili») nel caso di PMI e fino al 35% nel caso di grandi imprese.

6
Dalle decisioni della Commissione di avviare il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE), per quanto riguarda, rispettivamente, il 27° piano quadro (GU C 80, pag. 3) e il 26° piano quadro (GU C 341, pag. 4) emerge che tali due regimi adottano la definizione delle PMI prevista dalla disciplina PMI.


Fatti all’origine della controversia

7
Il 27 maggio 1998 la ricorrente, all’epoca denominata Pollmeier GmbH, Malchow, ha presentato una domanda di aiuto agli investimenti. Con decisione 2 settembre 1998, modificata il 12 maggio 1999, il Ministero dell’Economia del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha concesso alla ricorrente un aiuto agli investimenti, nell’ambito del 27° piano quadro, per la costruzione di una segheria a Malchow. Tale segheria doveva essere realizzata in una regione assistita ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. a), CE. L’aiuto, limitato a marchi tedeschi (DEM) 16 384 600 (pari a EUR 8 377 313), corrispondeva al 30,23% delle spese d’investimento lorde ammissibili, che ammontavano a DEM 54,2 milioni (EUR 27,7 milioni).

8
È stato inoltre concesso un premio d’investimento complementare per un importo di DEM 9,3 milioni (EUR 4,75 milioni), corrispondente al 17,15% delle spese d’investimento lorde ammissibili. Per di più, il 27 gennaio 1999 la ricorrente ha ottenuto un credito a titolo dei fondi del Programma di ricostruzione europeo per un importo di DEM 5 milioni (EUR 2,55 milioni) a un tasso d’interesse annuo del 3,75%. Il vantaggio costituito da tale tasso ridotto corrisponde allo 0,80% delle spese d’investimento lorde ammissibili. In totale, le misure d’aiuto sopra descritte rappresentavano il 48,18% delle spese d’investimento lorde ammissibili.

9
Avendo ricevuto una serie di denunce riguardanti gli aiuti concessi alla ricorrente, la convenuta, con lettera 17 aprile 2000, ha intimato alla Repubblica federale di Germania di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di determinare se tali aiuti rientrassero in un regime precedentemente autorizzato.

10
Con lettere ricevute dalla convenuta il 22 maggio, il 16 giugno ed il 9 agosto 2000, la Repubblica federale di Germania ha ottemperato a tale richiesta.

11
Con lettera 13 marzo 2001, la convenuta ha allo stesso tempo comunicato al governo tedesco la decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE e gli ha ingiunto di fornire informazioni ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1). Gli interessati sono stati informati dell’avvio del procedimento ed invitati a presentare le loro eventuali osservazioni mediante pubblicazione della lettera summenzionata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9 giugno 2001 (GU C 166, pag. 5).

12
Con lettera 15 maggio 2001, la Repubblica federale di Germania ha presentato alcune osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento e ha risposto all’ingiunzione di cui al punto precedente.

13
Il 15 gennaio 2002 la convenuta ha adottato la decisione 2002/821/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della ricorrente (GU L 296, pag. 20; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

14
Il dispositivo della decisione impugnata dispone quanto segue:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la [Repubblica federale di Germania] ha dato esecuzione in favore della [ricorrente] per l’importo di 3 650 860 EUR, è incompatibile con il mercato comune (…)».

15
È pacifico che, al momento della concessione dell’aiuto, l’intero capitale della ricorrente era detenuto dalla società Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, di cui il sig. Pollmeier deteneva la totalità del capitale. La società Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb possedeva altresì il 60% del capitale della società Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, mentre il sig. Pollmeier ne deteneva il resto, cioè il 40% del capitale.

16
Fino al 1° giugno 1998, il sig. Pollmeier deteneva inoltre il 74,25% del capitale di una società americana, la Inland Wood Specialities, LP, Spokane (in prosieguo: la «IWS»), della quale il fratello deteneva il capitale restante. Il 1° giugno 1998 il sig. Pollmeier ha ceduto il 41% delle quote del capitale dell’IWS alla sorella, sig.ra Tegelkamp, e il 10% al sig. Gottwald. Pertanto, da tale data, egli possiede solo il 23,25% del capitale dell’IWS.

17
Il 17 luglio 1999 la società Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, ha venduto tutto il suo attivo e passivo, fuorché le partecipazioni detenute nel capitale della società Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, e nel capitale della ricorrente, alla società Pollmeier Leimholz GmbH, costituita ex novo a tal fine. In seguito, la sede della società Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb è stata trasferita da Rietberg a Creuzburg e quest’ultima ha cambiato la sua denominazione in Pollmeier Massivholz GmbH, Creuzburg. Inoltre, la società Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg è divenuta Pollmeier Creuzburg GmbH & Co. KG, Creuzburg, mentre la ricorrente, fino ad allora denominata Pollmeier GmbH, Malchow, è divenuta Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, Malchow.

18
Nella motivazione della decisione impugnata si puntualizza quanto segue:

«56.
L’aiuto concesso negli anni 1998/1999 alla [ricorrente] per la costruzione di una segheria a Malchow, con un’intensità d’aiuto totale del 48,18% lordo, è stato concesso a quanto pare a titolo dei programmi di sostegno regionali autorizzati precedentemente dalla Commissione [27° piano quadro, legge sui premi fiscali all’investimento, fondi del programma di ricostruzione europeo]

(...)

59.
La [convenuta] nota che gli aiuti vengono concessi in regioni svantaggiate in conformità all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), (…) CE. Essa nota inoltre che secondo i programmi pertinenti l’intensità massima d’aiuto autorizzata in tali regioni è del 35% lordo per le grandi imprese e del 50% lordo per le PMI. Queste percentuali rappresentano limiti massimi applicabili al totale dell’aiuto nei casi in cui gli aiuti sono concessi parallelamente a titolo di diversi programmi di sostegno regionali o mediante risorse locali, regionali, statali o comunitarie.

60.
Tenuto conto dell’intensità d’aiuto del 48,18% lordo, si può constatare che l’aiuto a favore della [ricorrente] presuppone chiaramente che al momento dell’approvazione del programma di sostegno l’impresa beneficiaria soddisfacesse le condizioni fissate per le PMI nella disciplina comunitaria vigente e nella raccomandazione [96/280].

(...)

70.
La [convenuta] è del parere che il 1998 debba essere considerato l’anno di concessione. Di conseguenza i dati di riferimento per i beneficiari dell’aiuto sono il numero di dipendenti e i dati finanziari del 1997 e 1996 (...)

71.
Contrariamente alle argomentazioni della [Repubblica federale di Germania], la [convenuta] ritiene che la società IWS avente sede negli Stati Uniti debba essere presa in considerazione per la definizione del beneficiario. Negli anni 1996 e 1997 l’impresa a cui è stato concesso l’aiuto era costituita dalla Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, dalla Pollmeier Massivholz GmbH &Co. KG, Creuzburg e dall’IWS. Tutte queste società sono controllate direttamente o indirettamente dal sig. Pollmeier ed hanno attività economiche identiche o parallele. Si può quindi affermare che sono economicamente integrate. Nessuna di queste società può essere definita un’unità economica indipendente. Il grado di integrazione economica è sufficientemente alto per concludere che l’IWS forma un’entità economica insieme alle due segherie Pollmeier europee.

72.
Se si considerano gli esercizi 1996 e 1997, si constata che nel 1998 il beneficiario non era una PMI. Nel 1996 il numero cumulato di dipendenti era 416 e il fatturato annuo cumulato ammontava a 44,8 milioni di EUR e superava quindi le soglie fissate per le PMI. Nel 1997 il beneficiario aveva 465 dipendenti, un fatturato annuo di 66,73 milioni di EUR e un totale di bilancio di 29,19 milioni di EUR, dati che superavano le soglie fissate per le PMI. Il beneficiario ha quindi superato tali soglie in due esercizi consecutivi.

(...)

80.
La raccomandazione [96/280] precisa che un’impresa perde o acquista la qualifica di PMI soltanto se supera le soglie, verso l’alto o verso il basso, per due anni consecutivi. È evidente che fino al 1° giugno 1998 il beneficiario si trovava al di sopra delle soglie fissate per le PMI. Questa circostanza va presa in considerazione nell’esame della qualifica di PMI dell’impresa beneficiaria conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, dell’allegato della raccomandazione. Al momento della concessione dell’aiuto, cioè nel 1999, [i] dati del beneficiario erano inferiori alle soglie fissate per le PMI da meno di un anno. Per questo motivo la [convenuta] ritiene che il beneficiario non corrisponda formalmente alla definizione di PMI e che non si possa constatare che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia dovuto affrontare le difficoltà specifiche delle PMI.

(...)

82.
La [convenuta] dubita che [il] cambiamento di proprietà [dell’IWS] abbia avuto altri motivi a parte l’aggiramento della definizione di PMI (...)

83.
La [Repubblica federale di Germania] e il beneficiario dell’aiuto non hanno fornito alcuna giustificazione per il cambiamento della partecipazione al capitale del gruppo Pollmeier. Apparentemente questa ristrutturazione ha il solo scopo di garantire che la [ricorrente] possa fruire dei vantaggi concessi alle PMI per compensare gli svantaggi che devono affrontare a causa delle loro dimensioni. Considerando la struttura del gruppo Pollmeier, il rapporto fra gli azionisti delle diverse società Pollmeier e l’interdipendenza economica di queste società non si ha l’impressione che il gruppo subisca gli svantaggi specifici delle PMI, a cui si riferisce la disciplina comunitaria. In particolare la [ricorrente] trae vantaggio dalla presenza di altre società del gruppo Pollmeier sul mercato e dalla tecnologia delle segherie esistenti, non dovendo superare le difficoltà (tecnologiche e di distribuzione) che comporta l’introduzione nel mercato in questione.

(...)

86.
Poiché il beneficiario dell’aiuto è una grande impresa, l’aiuto concesso corrisponde alle condizioni del programma di sostegno solo fino al 35% e può quindi essere considerato un aiuto esistente solo fino a tale quota, mentre il rimanente 13,18% va considerato un nuovo aiuto. Essendo stato concesso senza l’approvazione della Commissione, quest’aiuto è illegale.

(...)».


Procedimento e conclusioni delle parti

19
Con atto introduttivo depositato il 29 aprile 2002 presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

20
Con lettera 26 novembre 2002 la ricorrente ha ritirato le sue conclusioni formulate in via subordinata e dirette all’annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui l’importo della restituzione prevista dall’art. 1 superava la somma di EUR 2 808 319,95.

21
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha chiesto alla ricorrente di presentare alcuni documenti. Quest’ultima ha ottemperato a tale domanda nel termine impartito.

22
Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 4 marzo 2004.

23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

24
La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.


In diritto

25
La ricorrente fa valere tre motivi di annullamento a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte su un errore di diritto nell’applicazione della raccomandazione 96/280, il secondo su un errore di valutazione relativo all’elusione dei criteri per la definizione delle PMI e il terzo su un errore di diritto e di valutazione per quanto concerne l’integrazione economica e la sussistenza degli svantaggi specifici delle PMI.

26
Poiché il primo ed il terzo motivo riguardano sostanzialmente la medesima questione, relativa al fatto se la convenuta potesse effettuare una verifica dell’integrazione economica e della sussistenza di svantaggi economici che esorbitasse dai criteri stabiliti nella raccomandazione 96/280, occorre esaminarle congiuntamente.

Sul primo e sul terzo motivo, vertenti su un errore di diritto e di valutazione nell’applicazione della raccomandazione 96/280

Argomenti delle parti

27
La ricorrente ritiene che, adottando la raccomandazione 96/280, la Commissione si sia imposta una determinata interpretazione della nozione di PMI. Pertanto, un esame separato dell’integrazione economica o degli svantaggi tipici delle PMI, senza tener conto dei criteri per la definizione delle PMI, sarebbe illegittimo, poiché tali criteri avrebbero proprio lo scopo di determinare se sussista l’integrazione economica o se siano presenti gli svantaggi propri delle PMI. Secondo la ricorrente, la raccomandazione 96/280 avrebbe proprio lo scopo di rendere standard tale esame, garantendo in questo modo l’uguaglianza e la certezza del diritto. Ne conseguirebbe che la Commissione non potrebbe prendere in considerazione le effettive dimensioni economiche del beneficiario dell’aiuto andando al di là del suo statuto formale.

28
La ricorrente sostiene che la convenuta, nella decisione impugnata, ha erroneamente ritenuto che essa non soddisfacesse tutti i criteri per la definizione delle PMI nel momento rilevante. La ricorrente non contesta i fatti posti a fondamento della decisione impugnata, ma è dell’avviso che la convenuta non potesse prendere in considerazione i dati economici dell’IWS per il periodo in questione per valutare se la ricorrente potesse essere considerata una PMI.

29
Al riguardo, essa fa valere, in primo luogo, che la totalità del suo capitale è direttamente o indirettamente detenuta dal sig. Pollmeier. Secondo la ricorrente, dato che il sig. Pollmeier è una persona fisica, egli non può costituire un’impresa ai sensi dell’art. 1, n. 3, dell’allegato della raccomandazione 96/280. Ne risulta che, a suo dire, essa rispondeva al criterio dell’indipendenza.

30
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, anche se si considerasse il sig. Pollmeier un’impresa ai sensi dell’art. 1, n. 3, dell’allegato alla raccomandazione 96/280, essa risponderebbe comunque ai criteri per la definizione delle PMI.

31
Secondo la ricorrente, se il sig. Pollmeier andasse considerato un’impresa ai fini dell’applicazione dell’art. 1, n. 3, dell’allegato alla raccomandazione 96/280, i dati relativi a tale «impresa» dovrebbero essere determinati sommando i dati di tutte le società nelle quali il sig. Pollmeier deteneva direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto al momento della concessione degli aiuti.

32
A tale riguardo la ricorrente sottolinea che l’aiuto in questione le è stato concesso con decisione 2 settembre 1998, che ha formato oggetto di una modifica sostanziale il 12 maggio 1999.

33
Durante tale periodo, il sig. Pollmeier avrebbe detenuto, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale delle società Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, e Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, nonché del capitale della ricorrente. Orbene, nel detto periodo il sig. Pollmeier non deteneva il 25% o più del capitale dell’IWS o dei diritti di voto nel consiglio di amministrazione di tale società.

34
La ricorrente considera che l’art. 1, n. 8, dell’allegato alla raccomandazione 96/280 fa riferimento all’ultimo esercizio contabile approvato solo nel contesto del calcolo dei dati per l’applicazione dei criteri per la definizione delle PMI all’impresa che riceve l’aiuto e non per l’individuazione delle imprese i cui dati devono essere sommati ai sensi dell’art. 1, n. 4, dell’allegato alla detta raccomandazione. Ne conseguirebbe che i dati relativi all’«impresa» costituita dal sig. Pollmeier sarebbero identici a quelli contenuti nella rubrica «Totale» contenuta al punto 70 della motivazione della decisione impugnata, previa deduzione dei dati relativi alla società IWS, e a quelli della rubrica «Totale (IWS esclusa)» della tabella di cui al punto 73 della motivazione della decisione impugnata, dato che al momento della concessione dell’aiuto il sig. Pollmeier deteneva meno del 25% del capitale dell’IWS. I dati dell’«impresa» costituita dal sig. Pollmeier sarebbero quindi rimasti al di sotto delle soglie previste dall’art. 1, n. 1, dell’allegato alla raccomandazione 96/280, di modo che l’«impresa» costituita dal sig. Pollmeier sarebbe stata conforme a tutti i criteri per la definizione delle PMI. Di conseguenza, la ricorrente rispetterebbe il criterio dell’indipendenza previsto dall’art. 1, n. 3, dell’allegato alla raccomandazione 96/280.

35
Secondo la ricorrente, le condizioni stabilite dall’art. 1, n. 6, del detto allegato (in prosieguo: la «regola dei due esercizi consecutivi») andrebbero applicate ai criteri fissati dai primi due trattini dell’art. 1, n. 1 (soglie relative al numero di dipendenti e al fatturato) e non al criterio d’indipendenza previsto dall’art. 1, n. 3, o alla soglia del 25% di cui all’art. 1, n. 4.

36
La ricorrente sostiene di essere ritornata indipendente, ai sensi dell’art. 1, n. 3, dell’allegato alla raccomandazione 96/280, dal 1° giugno 1998 e di aver quindi soddisfatto tutti i criteri della definizione delle PMI, senza che si debba attribuire alcuna rilevanza alla regola dei due esercizi consecutivi.

37
Secondo la ricorrente, la convenuta ha commesso comunque un errore di valutazione ritenendo che esistesse un gruppo Pollmeier. Essa sottolinea che, in realtà, non esiste alcun gruppo Pollmeier unitario bensì, al massimo, un «gruppo» costituito dalle società nelle quali il sig. Pollmeier possiede partecipazioni, al quale si giustapporrebbe un «gruppo Pollmeier-Rietberg». Essa ritiene che la mera appartenenza alla stessa famiglia di detentori del capitale di società non basta a dimostrare l’integrazione economica di tali società. Secondo la ricorrente, la partecipazione del 23,25% detenuta dal sig. Pollmeier nell’IWS dal 1° giugno 1998 non gli conferisce alcuna prerogativa in materia di direzione o di controllo. Quanto all’IWS, la ricorrente sottolinea, in particolare, che il sig. Gottwald, che dopo il 1° giugno 1998 è stato l’unico gestore responsabile, occupava quella posizione già prima di tale data. Essa aggiunge che il sig. Pollmeier non ha mai passato più di uno o due giorni all’anno negli Stati Uniti.

38
Secondo la ricorrente, le imprese detenute dal sig. Pollmeier non avrebbero alcun punto in comune con quelle in cui gli altri membri della famiglia Pollmeier possiedono la maggioranza del capitale, né per quanto riguarda la clientela, né per quanto concerne i fornitori. Tali imprese opererebbero in mercati diversi. Esse non avrebbero neppure una contabilità o una gestione del personale in comune.

39
Quanto al sito Internet www.pollmeier.com, al quale si fa riferimento al punto 16 della motivazione della decisione impugnata, la ricorrente rileva che esso non era stato aggiornato da parecchio tempo. La ricorrente aggiunge che il testo messo in linea su un sito Internet non può, di per sé, rappresentare una prova giuridicamente rilevante dell’integrazione economica.

40
La convenuta fa valere, in primo luogo, che la ricorrente, all’epoca della concessione dell’aiuto, non possedeva la qualifica di PMI. Essa, infatti, non soddisfaceva il criterio d’indipendenza né nel 1998, né nel 1999. La convenuta sottolinea che, secondo il diritto della concorrenza, la nozione d’impresa include anche le persone fisiche.

41
Al riguardo essa evidenzia che non viene contestata la circostanza che il sig. Pollmeier ha controllato la società IWS fino al 1° giugno 1998 e che, in seguito, egli ha ridotto la sua partecipazione in tale società solamente trasferendo il 41% delle quote alla sorella, sig.ra Tegelkamp, e il 10% delle quote al sig. Gottwald, così che, anche dopo il 1° giugno 1998, i fratelli Pollmeier e la sorella detenevano insieme ancora l’89% delle quote dell’IWS. Secondo la convenuta, il sig. Pollmeier, suo fratello, e la sig.ra Tegelkamp, sua sorella, che possedevano insieme l’89% del capitale dell’IWS, formavano un’«entità unica di azionisti».

42
La convenuta precisa che, a suo avviso, il beneficiario degli aiuti in questione è il gruppo Pollmeier e non unicamente la ricorrente.

43
In secondo luogo, la convenuta sostiene che le stesse modalità di calcolo precisate all’art. 1, nn. 6-8, dell’allegato alla raccomandazione 96/280 si applicano al beneficiario dell’aiuto e alle sue società capogruppo.

44
Pertanto, il beneficiario dell’aiuto sarebbe una PMI solo se almeno il 75,01% dei suoi azionisti sono PMI.

45
La convenuta ritiene che la definizione di PMI non debba essere applicata in maniera automatica e formalista. Essa sostiene che non tutte le imprese formalmente conformi alla definizione di PMI sono effettivamente PMI. Al contrario, la raccomandazione autorizzerebbe espressamente una certa flessibilità e quindi la possibilità di prendere in considerazione le effettive dimensioni economiche del beneficiario dell’aiuto a prescindere dal suo statuto formale.

46
Secondo la convenuta, l’esigenza di certezza del diritto e di «certezza della pianificazione» delle PMI non osta alla sua interpretazione. A suo parere, sono proprio la certezza del diritto e la «certezza della pianificazione» delle vere PMI a richiedere che queste ultime non siano svantaggiate rispetto ai concorrenti la cui situazione complessiva non è quella di una PMI.

47
Quanto al preteso errore di valutazione, la convenuta sottolinea che la ricorrente non sarebbe in grado di dimostrare di aver sofferto degli svantaggi tipici di una PMI nel corso del periodo in esame. La convenuta fa riferimento al sito Internet dell’IWS, ora denominata Hardwood, che, a suo parere, prova la strategia mondiale integrata del gruppo Pollmeier.

Giudizio del Tribunale

48
Occorre innanzi tutto esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la convenuta ha fondato la sua decisione su una definizione della nozione di PMI diversa da quella riportata nella raccomandazione 96/280, considerando che «l’impresa a cui è stato concesso l’aiuto era costituita dalla Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, dalla Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, e dall’IWS».

49
In proposito, il ‘considerando’ 71 della decisione impugnata così recita:

«(…) Negli anni 1996 e 1997 l’impresa a cui è stato concesso l’aiuto era costituita dalla Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, dalla Pollmeier Massivholz GmbH &Co. KG, Creuzburg e dall’IWS. Tutte queste società sono controllate direttamente o indirettamente [dal sig.] Pollmeier ed hanno attività economiche identiche o parallele. Si può quindi affermare che sono economicamente integrate. Nessuna di queste società può essere definita un’unità economica indipendente. Il grado di integrazione economica è sufficientemente alto per concludere che l’IWS forma un’entità economica insieme alle due segherie Pollmeier europee».

50
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, qualora persone fisiche o giuridiche, giuridicamente autonome, costituiscano un’unità economica, occorre considerarle come una sola impresa ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza (v., in questo senso, sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm, Racc. pag. 2999, punto 11, e, per analogia, sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑234/95, DSG/Commissione, Racc. pag. II‑2603, punto 124).

51
Nel campo degli aiuti di Stato, è necessario verificare se ci si trovi di fronte ad un’unità economica nel momento in cui si deve identificare il beneficiario di un aiuto (v., in questo senso, sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punti 11 e 12). Al riguardo è stato statuito che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare se talune società appartenenti ad un gruppo debbano essere considerate come unità economica o come giuridicamente e finanziariamente autonome ai fini dell’applicazione del regime degli aiuti di Stato (v., nel senso indicato, sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II‑2405, punti 313 e 314, e, per analogia, sentenza DSG/Commissione, cit., punto 124).

52
Tale potere discrezionale della Commissione implica la considerazione e la valutazione di fatti e di circostanze economiche complesse. Poiché il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione dei fatti, specificamente sul piano economico, a quella dell’autore della decisione, il sindacato del Tribunale deve, in quest’ambito, limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, come anche dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II‑2427, punto 32).

53
Inoltre, dalla formulazione stessa degli artt. 87, n. 3, lett. c), CE e 88 CE risulta che la Commissione «può» considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti contemplati dalla prima di queste due disposizioni. Pertanto, la Commissione, pur dovendo sempre pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato sui quali essa esercita il suo controllo, quand’anche questi non le siano stati notificati (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac», Racc. pag. I‑307, punti 15‑24), non è tenuta a dichiarare tali aiuti compatibili con il mercato comune (v., per analogia, sentenza della Corte 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑1487, punto 94).

54
Occorre altresì ricordare che la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui esse non derogano alle norme del Trattato e vengono accettate dagli Stati membri (sentenza Spagna/Commissione, cit., punto 95, e sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4355, punto 45).

55
Nel caso di specie, la ricorrente ritiene, in sostanza, che le disposizioni della raccomandazione 96/280 siano formulate in modo tale da non lasciare alla Commissione alcun margine discrezionale nella definizione della nozione di PMI oltre i limiti fissati dalla detta raccomandazione.

56
Orbene, a tale riguardo occorre ricordare che dal punto 1.2 della disciplina PMI risulta che l’approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato alle PMI è giustificato dalle imperfezioni del mercato a causa delle quali tali imprese devono far fronte ad un certo numero di ostacoli e che limitano il loro sviluppo socialmente ed economicamente auspicabile.

57
Dal punto 3.2 della disciplina PMI risulta che, per essere qualificata come PMI ai sensi di tale disciplina, un’impresa deve soddisfare tre requisiti: quello del numero di dipendenti, quello finanziario e quello dell’indipendenza (sentenza Italia/Commissione, cit., punti 46 e 47).

58
Per quanto riguarda quest’ultimo criterio, l’art. 1, n. 3, dell’allegato alla raccomandazione 96/280 prevede che siano considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

59
L’art. 1, n. 4, dell’allegato alla raccomandazione 96/280 prevede altresì che, ai fini del calcolo delle soglie di cui al n. 1, si debbano sommare i dati dell’impresa destinataria e di tutte le imprese di cui essa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

60
Orbene, occorre rilevare che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze della Corte 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I‑2549, punto 21, e Italia/Commissione, cit., punto 49).

61
Nel caso di specie emerge, in particolare dal diciottesimo, dal diciannovesimo e dal ventiduesimo ‘considerando’ della raccomandazione 96/280, nonché dal punto 3.2 della disciplina PMI, che l’obiettivo del criterio dell’indipendenza è di garantire che le misure destinate alle PMI avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione e non quelle che appartengono ad un grande gruppo e che pertanto hanno accesso a mezzi e sostegni inesistenti per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti, ma che non fanno parte di grandi gruppi. Ne consegue altresì che, per selezionare unicamente le imprese che effettivamente sono PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una siffatta impresa e assicurare che la definizione di PMI non sia aggirata per motivi puramente formali.

62
Occorre pertanto interpretare alla luce di tale obiettivo i nn. 3 e 4 dell’art. 1 dell’allegato alla raccomandazione 96/280, di modo che i dati di un’impresa, anche se le sue quote sono detenute per meno del 25% da un’altra impresa, devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle soglie di cui al n. 1 dello stesso articolo quando tali imprese, pur se formalmente distinte, costituiscono un’unità economica (v., in questo senso, la citata sentenza Italia/Commissione, punto 51).

63
Ne consegue che il potere discrezionale della Commissione nel determinare se talune società appartenenti ad un gruppo debbano essere considerate come unità economica o come giuridicamente e finanziariamente autonome ai fini dell’applicazione del regime degli aiuti di Stato non è stato modificato dall’esistenza delle comunicazioni adottate in materia. La Commissione può in particolare considerare che un’impresa fa parte di un’unità economica che non risponde ai criteri della definizione di PMI, anche se la detta impresa è detenuta per meno del 25% da un’altra impresa appartenente alla stessa unità economica.

64
La convenuta era quindi legittimata a determinare, innanzi tutto, se la ricorrente facesse parte di un gruppo che andava considerato un’unità economica e a verificare solo successivamente se tale gruppo rispondesse ai criteri dell’art. 1, n. 1, dell’allegato alla raccomandazione 96/280.

65
Pertanto, la censura della ricorrente secondo cui la convenuta ha commesso un errore di diritto avendo utilizzando, nella decisione impugnata, una definizione della nozione di PMI diversa da quella riportata nella raccomandazione e nella disciplina PMI non può essere accolta.

66
Ne consegue inoltre che l’argomento della ricorrente diretto a contestare l’applicazione dell’art. 1, n. 8, dell’allegato alla raccomandazione 96/280 ai fini della determinazione delle imprese i cui dati dovevano essere presi in considerazione ai sensi del n. 4 del detto articolo è inconferente. Infatti, la questione se la partecipazione detenuta dal sig. Pollmeier nel capitale dell’IWS eccedesse o meno il 25% non è decisiva per valutare se quest’ultima società appartenesse all’unità economica che ha beneficiato dell’aiuto. Pertanto, la circostanza che il sig. Pollmeier abbia ceduto tali quote il 1° giugno 1998, di per sé, non ha alcuna incidenza sulla soluzione della causa in esame. 

67
Occorre poi esaminare se la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione considerando che le varie società detenute dal sig. Pollmeier e dalla sua famiglia costituivano un’unità economica poiché la relazione tra la ricorrente e le altre società possedute dai membri della famiglia Pollmeier sarebbe stata di natura differente da quella che prevale, generalmente, tra imprese separate ed indipendenti.

68
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente appartiene ad un gruppo di società create dal sig. Pollmeier a partire dal 1987. Il capitale della ricorrente, all’epoca della concessione dell’aiuto, era infatti interamente detenuto dalla società Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, il cui capitale era a sua volta detenuto per il 100% dal sig. Pollmeier. Inoltre, la società Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, deteneva il 60% della società Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, e il sig. Pollmeier possedeva direttamente la parte restante del capitale di tale società.

69
Peraltro, fino al 1° giugno 1998, il sig. Pollmeier deteneva il 74,25% delle quote dell’IWS e suo fratello possedeva le quote rimanenti. È altresì pacifico che tale modifica della struttura del capitale dell’IWS è intervenuta il 1° giugno 1998, vale a dire tre giorni dopo il 27 maggio 1998, data in cui la ricorrente ha presentato la domanda di aiuto all’investimento. Inoltre, stando a quanto afferma la ricorrente, senza essere smentita, il 41% delle partecipazioni del sig. Pollmeier nell’IWS è stato ceduto a sua sorella e il 10% al sig. Gottwald, che non appartiene alla famiglia Pollmeier. Da allora, l’89% delle quote dell’IWS sono detenute dal sig. Pollmeier e dai membri della sua famiglia (il fratello e la sorella).

70
Il Tribunale constata altresì che sia la ricorrente, sia le società IWS, Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, e Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, hanno attività economiche identiche o parallele e che si può quindi affermare che sono economicamente integrate. La convenuta, ai punti 16 e 17 della motivazione della decisione, ha inoltre fornito le seguenti precisazioni:

«Sul sito Internet del gruppo Pollmeier le varie società del gruppo Pollmeier, compresa l’[IWS], sono descritte come “siti di produzione” del gruppo Pollmeier. (…). La distribuzione dei prodotti IWS in Europa è stata effettuata, in base ad un contratto di rappresentanza commerciale, dalla società Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb Rietberg fino al 17 luglio 1999 (…). Fino al 1° giugno 1998 tutte le società del gruppo Pollmeier sono state gestite [dal sig.] Pollmeier più o meno direttamente, attraverso la Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg. Operanti sullo stesso mercato e controllate dalla stessa persona, esse non god[o]no di alcuna autonomia economica e vanno quindi considerate parti integranti di un’unica entità economica».

71
Per replicare a tali affermazioni, la ricorrente si limita a sostenere che le segherie di Creuzburg e di Malchow, da una parte, e l’IWS, dall’altra, non avevano lo stesso ambito di attività, non lavoravano insieme e non erano poste sotto la stessa direzione. Esse non avrebbero neppure avuto una contabilità o una gestione del personale comune. La ricorrente aggiunge di non essere presente sullo stesso mercato in cui opera l’IWS. In proposito, essa afferma che le segherie di Creuzburg e di Malchow si sono concentrate sulle attività di segheria, mentre l’IWS produce pannelli di legno incollati.

72
Tuttavia la ricorrente non ha addotto alcuna prova idonea a smentire le constatazioni della convenuta.

73
Per quanto riguarda l’asserita mancanza di un controllo comune delle varie imprese detenute dalla famiglia Pollmeier, infatti, la ricorrente non contesta i dati relativi alle quote detenute dalla famiglia, ma afferma, senza peraltro giustificare le proprie asserzioni, che tale partecipazione non dimostra l’esercizio di un effettivo controllo.

74
Oltre a ciò, la ricorrente non adduce giustificazioni atte a dimostrare che, tenuto conto dell’intensità dei collegamenti con le altre società del gruppo Pollmeier e della somiglianza delle attività svolte da tali società, essa non poteva trarre vantaggio né dalla presenza delle altre società del gruppo Pollmeier, né dalla tecnologia delle segherie esistenti. Essa deve quindi essere considerata esente dagli svantaggi, relativi alle difficoltà di accesso alle tecnologie e alle reti di distribuzione, che l’introduzione nel mercato in questione comporta e con cui devono normalmente confrontarsi le PMI. 

75
La ricorrente non ha quindi per nulla dimostrato che la convenuta ha commesso un manifesto errore ritenendo che le varie società detenute dal sig. Pollmeier e dalla sua famiglia costituissero un’unità economica.

76
Quanto all’accusa che la ricorrente rivolge alla convenuta di aver omesso di illustrare adeguatamente i fatti su tale punto durante il procedimento amministrativo, basta indicare che dall’invito a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, relativo all’aiuto in questione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee il 9 giugno 2001, emerge che la convenuta ha constatato, nella parte intitolata «Valutazione» del riassunto di tale comunicazione, che «[v]i sono indicazioni secondo cui i diversi soggetti giuridici opererebbero sotto la stessa direzione e la loro produzione sarebbe coordinata come quella di un’impresa unica». La convenuta aggiungeva che «[dubitava] che si pot[esse] considerare beneficiario dell’aiuto la sola persona giuridica Pollmeier Malchow GmbH». Inoltre, dalla lettera 13 marzo 2001, con cui la convenuta ha notificato alla Repubblica federale di Germania la decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE, e in particolare dalla questione n. 8 ivi contenuta, risulta che la convenuta ha invitato la Repubblica federale di Germania a fornirle informazioni in merito al rapporto tra [il sig.] Pollmeier, [il sig.] Ekkerhard Pollmeier e [la sig.ra] Doris Tegelkamp, in quanto questi ultimi risultavano azionisti e/o gestori di società appartenenti al gruppo Pollmeier. Pertanto, l’argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto non suffragato dai fatti.

77
La convenuta poteva quindi ritenere, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che, alla luce dei loro legami economici, dell’integrazione di alcune delle loro strutture e della composizione del loro capitale, la ricorrente, nonché le società IWS, Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, e Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg, costituissero un’unica entità economica e che l’IWS dovesse quindi essere presa in considerazione ai fini della definizione del beneficiario dell’aiuto.

78
Dato che la ricorrente non ha contestato che, con i dati relativi all’IWS, il gruppo non soddisfaceva i criteri per la definizione delle PMI, la convenuta ha legittimamente concluso che la beneficiaria dell’aiuto era una grande impresa.

79
Ne consegue che la convenuta ha giustamente dichiarato, al punto 86 della motivazione della decisione impugnata, che, «[p]oiché il beneficiario dell’aiuto [era] una grande impresa, l’aiuto concesso corrisponde[va] alle condizioni del programma di sostegno solo fino al 35% e [poteva] quindi essere considerato un aiuto esistente solo fino a tale quota, mentre il rimanente 13,18% [andava] considerato un nuovo aiuto», e che, «[e]ssendo stato concesso senza l’approvazione della Commissione, quest’aiuto [era] illegale.

80
Infine, dato che la convenuta poteva considerare, senza commettere un errore di diritto né un manifesto errore di valutazione, che le varie società detenute dal sig. Pollmeier e dalla sua famiglia costituivano un’entità economica, ne consegue che, a prescindere dall’applicazione della regola che prevede la presa in considerazione di due esercizi consecutivi, il beneficiario dell’aiuto superava le soglie previste dai criteri per la definizione di PMI poiché i dati dell’IWS dovevano essere tenuti in conto. Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sull’asserita violazione dell’art. 1, n. 6, dell’allegato alla raccomandazione 96/280 nella fattispecie sono inconferenti.

81
Ne consegue che il primo ed il terzo motivo devono essere respinti.

Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione relativo all’elusione dei criteri per la definizione di PMI

82
Dall’analisi del primo e del terzo motivo svolta dal Tribunale risulta che la questione dell’eventuale elusione dei criteri per la definizione delle PMI è priva di rilevanza. Infatti, dato che la convenuta poteva considerare, senza commettere un errore di diritto né un manifesto errore di valutazione, che le varie società detenute dal sig. Pollmeier e dalla sua famiglia costituivano un’entità economica che non poteva essere considerata una PMI, non è più necessario verificare l’esistenza di un aggiramento.

83
Alla luce di quanto precede, occorre respingere anche il secondo motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.


Sulle spese

84
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese, conformemente alla domanda della convenuta.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente è condannata alle spese.

Legal

Tiili

Meij

Vilaras

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal


1
Lingua processuale: il tedesco.