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Ricorso proposto il 9 aprile 2014 – Ewald Dörken / UAMI – Schürmann (VENT ROLL)

(Causa T-223/14)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ewald Dörken AG (Herdecke, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta integralmente la domanda di dichiarazione di nullità;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 relativamente ai prodotti della classe 6: “manti in metallo per edilizia” nonché della classe 7: “guide a sollecitazione inferiore” e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta la domanda di dichiarazione di nullità relativamente a tali prodotti;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo “VENT ROLL“ per prodotti delle classi 6, 17 e 19 – Marchio comunitario n. 3 817 491

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Wolfram Schürmann

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché motivo di nullità relativa della registrazione del marchio da parte dell’agente senza il consenso del titolare, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

–    Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

–    Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

–    Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95;

–    Violazione degli articoli 76 e 78 del regolamento n. 207/2009, della regola 37, lettera b), punto iv, e della regola 57 del regolamento n. 2868/95;

–    Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, del regolamento n. 2868/95 in combinato disposto con l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009;

–    Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, e lettera b), punto i, del regolamento n. 2868/95.