Ricorso proposto il 17 novembre 2008 - Kureha / UAMI - Sanofi-Aventis
(KREMEZIN)
(Causa T-487/08)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kureha Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken e O. Sude)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanofi-Aventis SA (Gentilly, Francia)
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2008, nel procedimento R 1631/2007-4; e
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "KREMEZIN" per prodotti rientranti nella classe 5 - domanda n. 2 906 501
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio internazionale n. 529 937 del marchio denominativo "KRENOSIN" per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione della regola 19 e della regola 20, n. 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95
1, e abuso di potere, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la controinteressata dinanzi ad essa avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza e la validità del marchio anteriore; violazione del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, lett. b), con l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto esistente un rischio di confusione tra i marchi interessati.
____________1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).