Language of document : ECLI:EU:T:2009:477

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

30 novembre 2009 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Ricostituzione dello stock di tonno rosso – Fissazione dei TAC per il 2008 – Atto di portata generale – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nelle cause riunite da T‑313/08 a T‑318/08 e da T‑320/08 a T‑328/08,

Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc, con sede in Catania, e gli altri sedici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dagli avv.ti A. Maiorana, A. De Matteis e A. De Francesco,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. D. Nardi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        La Comunità europea è parte contraente sin dal 1997 della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell’Atlantico (CICTA). La CICTA ha istituito una Commissione speciale (in prosieguo: la «Commissione CICTA»).

2        Uno studio del comitato permanente per la ricerca e le statistiche della CICTA ha posto in evidenza un possibile collasso dello stock di tonno rosso se adeguate misure di gestione non vengono effettivamente applicate dalle parti contraenti. Questo rischio imminente ha condotto la Commissione CICTA ad adottare, nel 2007, una raccomandazione volta ad istituire un piano di ricostituzione quindicennale per lo stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

3        Per la Comunità il piano di ricostituzione oggetto della citata raccomandazione è stato adottato dapprima in via provvisoria con il regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2007, n. 643, che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (GU L 151, pag. 1), ed in seguito, in maniera definitiva, con il regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 2007, n. 1559, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 (GU L 340, pag. 8).

4        Il piano attuato dal regolamento n. 1559/2007 è, secondo il suo quinto ‘considerando’, un piano di ricostituzione ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

5        La misura principale prevista nel piano della CICTA per ricostituire lo stock di tonno rosso è il contingentamento della pesca di questa specie attraverso la determinazione di un totale ammissibile di catture (TAC). Secondo il piano, il TAC è destinato a ridursi progressivamente nel periodo tra il 2007 e il 2010, da 29 500 tonnellate nel 2007 a 25 500 tonnellate nel 2010.

6        Il piano di ricostituzione previsto dal regolamento n. 1559/2007 attribuisce alla Comunità un contingente o quota parte del TAC così come determinato dalla CICTA. Per il 2008, si è tenuto conto del TAC specifico per il tonno rosso e del relativo contingente comunitario direttamente nel regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 2008, n. 40, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 19, pag. 1).

7        Tale regolamento suddivide il contingente comunitario in contingenti nazionali attribuiti ad ogni Stato membro che pratica tradizionalmente la pesca al tonno rosso, più un ammontare residuale di catture accessorie per tutti gli altri Stati membri.

8        L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1559/2007 prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca al tonno rosso di cui dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. A tal fine gli Stati membri predispongono un piano di pesca annuale.

9        L’art. 12, n. 4, del regolamento n. 1559/2007 stabilisce che si applicano per quanto di ragione le disposizioni in materia di licenze di pesca previste nell’art. 8 bis, nn. 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) del Consiglio 27 settembre 2001, n. 1936, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2004, n. 869 (GU L 162, pag. 8).

10      L’art. 8 bis del regolamento n. 1936/2001, come modificato, prevede che ogni Stato membro comunichi alla Commissione delle Comunità europee, per via informatica, l’elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona della CICTA grazie al rilascio di un permesso di pesca speciale. Lo Stato membro deve includere nell’elenco determinate informazioni relative al numero interno della nave, nonché il nome e l’indirizzo dell’armatore e dell’operatore.

11      L’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1559/2007 vieta la pesca al tonno rosso con reti a circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

12      L’art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2371/2002, per quanto riguarda le misure di emergenza adottate dalla Commissione, dispone quanto segue:

«l.      Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. (...)

3.      Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale».

 Fatti all’origine della controversia

13      I ricorrenti, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc e i sedici altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, sono proprietari di navi facenti parte della flotta da pesca italiana, autorizzate ad esercitare la pesca al tonno rosso con reti a circuizione. Per l’anno 2008 sono stati loro assegnati contingenti variabili in funzione di quelli attribuiti alla Repubblica italiana.

14      In applicazione dell’art. 7 del regolamento n. 2371/2002, il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), il cui art. 1 recita:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2008, iscritti a ruolo con i numeri da T‑313/08 a T‑318/08 e da T‑320/08 a T‑328/08, i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

16      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2008, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

17      Con ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale 19 maggio 2009, le cause sono state riunite ai fini della decisione sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.

18      I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare i ricorsi ricevibili;

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

19      Nelle eccezioni di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi in quanto irricevibili;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

20      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale ritiene, nella specie, di essere sufficientemente edotto dall’esame degli atti del fascicolo e che non occorra aprire la fase orale del procedimento.

 Argomenti delle parti

21      La Commissione sostiene che i ricorsi sono irricevibili in quanto i ricorrenti non sono individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento impugnato.

22      I ricorrenti deducono che la maggior parte degli armatori che esercitano la pesca al tonno rosso con reti a circuizione, tra cui essi stessi, per ottenere il miglior rapporto tra gli utili derivanti dal pescato ed i costi di esercizio del naviglio, inizia le battute di pesca nella seconda decade del mese di giugno. Di norma, infatti, il mese di giugno sarebbe il più propizio, così che sono sufficienti una ventina di giornate di pesca per raggiungere la quota assegnata al singolo armatore.

23      La Commissione, adottando il regolamento impugnato, che sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 giugno 2008, avrebbe vietato la pesca del tonno rosso a decorrere dal 16 giugno 2008, anticipando in tal modo di quindici giorni il termine a decorrere dal quale detta pesca è vietata.

24      Orbene, una siffatta anticipazione avrebbe impedito alla maggior parte degli armatori di raggiungere la quota assegnata, arrecando loro un danno.

25      I ricorrenti contestano gli argomenti dedotti dalla Commissione per eccepire l’irricevibilità dei ricorsi e secondo i quali essi non sarebbero legittimati ad agire in quanto non sarebbero individualmente interessati dal regolamento impugnato.

26      A tale proposito essi sostengono che la pesca al tonno rosso con reti a circuizione può essere eseguita solo da un numero limitato di pescherecci ai quali è stata rilasciata apposita autorizzazione.

27      Orbene, l’elenco dei pescherecci autorizzati, detenuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali italiano, sarebbe comunicato ai sensi dell’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1559/2007 alla Commissione, alla quale verrebbero comunicate tempestivamente anche eventuali variazioni di tale elenco, il rilascio di ulteriori autorizzazioni o la revoca di autorizzazioni preesistenti.

28      Come ammetterebbe la Commissione, quest’ultima è in ogni momento a conoscenza dell’identità dei pescherecci che sono autorizzati ad esercitare tale tipologia di pesca. La Commissione, pertanto, al momento in cui ha emanato il regolamento impugnato sarebbe stata a conoscenza dell’identità dei soggetti che risultano esserne i reali destinatari.

29      Benché il regolamento impugnato sia rivolto agli Stati membri interessati, esso riguarderebbe, di fatto, una serie di imbarcazioni designate. Il regolamento impugnato dovrebbe quindi essere considerato come un insieme di decisioni individuali, che riguarderebbero ognuna la situazione giuridica dei proprietari di tali imbarcazioni, compresa quella dei ricorrenti.

30      Considerato che il numero e l’identità dei proprietari di imbarcazioni di cui trattasi erano determinati e verificabili già prima della data di adozione del regolamento impugnato, la Commissione sarebbe stata in condizione di sapere che quest’ultimo avrebbe inciso solo sugli interessi e sulla posizione di tali proprietari. Il regolamento impugnato riguarderebbe, quindi, un numero limitato di persone determinate al momento della sua adozione e di cui la Commissione intendeva regolare i diritti. Ne consegue che la situazione di fatto, in tal modo creata, individuerebbe i ricorrenti rispetto a qualsiasi altra persona e li identificherebbe in modo analogo ai destinatari.

31      I ricorrenti fanno osservare che, in quanto autorizzati ad effettuare la pesca a circuizione, essi sono titolari di un diritto autonomo. L’attribuzione del permesso speciale di pesca conferirebbe ai titolari dello stesso il diritto all’esercizio dell’attività di pesca con reti a circuizione, ai sensi della disciplina vigente, escludendo ogni altro soggetto.

32      I ricorrenti evidenziano che il permesso speciale attribuisce un diritto pieno, nei limiti della capacità di pesca attribuita, che differenzia il titolare di tale diritto rispetto a tutti gli altri soggetti ai quali lo stesso non è attribuito. Sarebbe paradossale affermare che l’attribuzione del permesso speciale non equivale all’attribuzione di una situazione giuridicamente rilevante che differenzi il destinatario dagli altri soggetti.

33      I ricorrenti considerano parimenti che il regolamento impugnato produce direttamente effetti sulla loro situazione giuridica e che la sua applicazione diretta è di natura meramente automatica, derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie e senza che gli Stati siano in condizione di intervenire. Per produrre i propri effetti nei loro confronti il regolamento impugnato non richiederebbe l’adozione di alcun ulteriore provvedimento, comunitario o nazionale. Il regolamento impugnato, infatti, avrebbe prodotto direttamente i propri effetti senza che lo Stato italiano potesse intervenire a tale proposito.

34      In subordine, i ricorrenti fanno osservare che l’eventuale dichiarazione di irricevibilità del presente ricorso li priverebbe di ogni rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità del regolamento impugnato. Il regolamento impugnato, infatti, non prevedrebbe l’adozione di alcun provvedimento d’esecuzione da parte degli Stati membri, così che i ricorrenti non potrebbero esercitare alcuna azione dinanzi ai giudici nazionali.

35      Infine, secondo i ricorrenti, la dichiarazione di irricevibilità del presente ricorso rappresenterebbe una palese incitazione alla violazione del regolamento impugnato. L’unica possibilità per loro esperibile per ottenere nella competente sede giurisdizionale il riconoscimento dei loro diritti sarebbe la violazione della legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale, nell’ambito della quale sollevare una questione pregiudiziale ex art. 234 CE.

 Giudizio del Tribunale

36      L’art. 230, quarto comma, CE dispone che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

37      Secondo una giurisprudenza consolidata, tale disposizione attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, in particolare, qualsiasi decisione che, pur se emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2301, punto 24; 8 settembre 2005, causa T‑287/04, Lorte e a./Consiglio, Racc. pag. II‑3125, punto 36, e 12 gennaio 2007, causa T‑447/05, SPM/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 61).

38      Il criterio distintivo fra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C‑168/93, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, Racc. pag. I‑4009, punto 11; v. ordinanza del Tribunale 11 settembre 2007, causa T‑35/06, Honig‑Verband/Commissione, Racc. pag. II‑2865, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305, punto 82, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑3495, punto 74; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 9).

39      Non si può escludere, tuttavia, che, in talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo che si applicano a tutti gli operatori economici interessati possano riguardare individualmente alcuni tra loro (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 19). In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, al contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenze del Tribunale 13 novembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 50; 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑1975, punto 101; 3 febbraio 2005, causa T‑139/01, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑409, punto 107, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 66).

40      Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica che non sia il destinatario di un atto può sostenere che tale atto la riguardi individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora l’atto controverso la riguardi in ragione di determinate qualità personali, ovvero di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 197, 220; Codorniu/Consiglio, cit., Racc. pag. I‑1853, punto 20, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36). Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso d’annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 37, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 67).

41      Inoltre, sulla questione se il regolamento riguardi i ricorrenti individualmente, va ricordato che, in base a una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C‑131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I‑2573, punto 13, e sentenza della Corte 23 aprile 2009, causa C‑362/06 P, Sahlstedt, punto 31, non ancora pubblicata nella Raccolta).

42      Poiché il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento di un regolamento della Commissione, occorre accertare se il regolamento impugnato abbia una portata generale e se esso riguardi individualmente i ricorrenti.

43      Nella fattispecie, il regolamento impugnato anticipa al 16 giugno 2008 la data a decorrere dalla quale è vietata la pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi. Ai sensi del sesto ‘considerando’ del regolamento impugnato, le misure d’emergenza sono adottate sulla base di dati di cui dispone la Commissione e di informazioni raccolte dai suoi ispettori nelle missioni da essi effettuate negli Stati membri interessati.

44      Inoltre, come emerge dal contesto giuridico suesposto, il regolamento impugnato prevede una misura conservativa di emergenza volta a consentire la ricostituzione dello stock di tonno rosso.

45      Sotto tale aspetto, il regolamento impugnato non è stato emanato in considerazione della particolare situazione dei ricorrenti. Al contrario, esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti delle categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Il regolamento impugnato ha pertanto una portata generale.

46      Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’attribuzione del permesso speciale di pesca conferirebbe ai titolari dello stesso il diritto all’esercizio dell’attività di pesca con reti a circuizione, ai sensi della disciplina vigente, escludendo ogni altro soggetto, si deve rilevare che emerge chiaramente dall’art. 20, n. 3, prima frase, del regolamento n. 2371/2002 che, dopo che il Consiglio ha stabilito i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca ai sensi del n. 1 di detto articolo, spetta ad ogni Stato membro, e non al legislatore comunitario, decidere, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate, senza che sia prescritto un metodo di ripartizione. Infatti, l’obbligo in capo agli Stati membri di informare la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato persegue l’unico obiettivo di garantire la trasparenza sulla scelta operata dagli Stati membri (ordinanza della Corte 5 maggio 2009, causa C‑372/08 P, Atlantic Dawn e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 38). A tale proposito, la circostanza che gli Stati membri informino la Commissione delle loro decisioni in merito alle navi battenti la loro bandiera non va interpretata nel senso che i ricorrenti siano identificati dal regolamento impugnato, oltre che per la loro qualità di pescatori di tonno rosso con reti a circuizione, in ragione di determinate qualità personali ovvero di una circostanza di fatto che li distingua da chiunque altro e, segnatamente, da qualsiasi altro operatore che possa esercitare la pesca al tonno rosso. Peraltro, i ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento atto a corroborare la posizione particolare da essi avanzata.

47      Inoltre, l’art. 8 bis del regolamento n. 1936/2001, come modificato, prevede l’obbligo in capo ad ogni Stato membro di comunicare alla Commissione l’elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, da esso autorizzate a pescare tonnidi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo della Commissione CICTA. Come menzionato al terzo ‘considerando’ del regolamento impugnato, in conformità con il regolamento n. 1559/2007, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Benché la Repubblica italiana abbia comunicato anche i contingenti individuali assegnati a pescherecci di dimensioni inferiori a 24 metri, si deve rilevare che la normativa comunitaria non prevede alcun obbligo in tal senso. In ogni caso non esiste alcuna disposizione che imponga alla Commissione di prendere in considerazione la situazione specifica dei ricorrenti. A tale proposito, il regolamento impugnato non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che sia stato adottato in considerazione della particolare situazione individuale dei ricorrenti o di uno di loro.

48      Ne consegue che il regolamento impugnato riguarda i ricorrenti unicamente sotto il profilo della loro qualità oggettiva di pescatori di tonno rosso che utilizzano una determinata tecnica di pesca in un’area circoscritta, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica.

49      Relativamente all’argomento secondo il quale l’eventuale dichiarazione di irricevibilità del presente ricorso priverebbe i ricorrenti di ogni rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate, tale circostanza, anche ammettendo che essa sia dimostrata, non potrebbe giustificare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti istituito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 241 CE e diretto ad affidare ai giudici comunitari il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Una circostanza del genere non consente in nessun caso di dichiarare ricevibile un ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall’art. 230, quarto comma, CE (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e ordinanza del Tribunale 22 aprile 2009, causa T‑217/08, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e a./Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 51).

50      Di conseguenza, i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili senza che sia necessario esaminare gli argomenti dei ricorrenti relativi al fatto che il regolamento di cui è causa li riguarda direttamente.

 Sulle spese

51      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      I ricorsi sono irricevibili.

2)      I ricorrenti, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc e gli altri sedici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.


Lussemburgo, 30 novembre 2009


Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      A.W.H. Meij

Allegato

Euromar di Ganesio Pietro & C. Snc, con sede in Aci Castello,

Signorello Corrado, residente in Portopalo di Capo Passero,

Pescazzurra Srl, con sede in Messina,

Società di armamento Gaetano padre dei fratelli Incorvaia Giuseppe, Ignazio e Salvatore Snc, con sede in Licata,

Salvatore di Mercurio, residente in Pachino,

Margherita Soc. coop. rl, con sede in Cariati,

Riccardo Cimino, residente in Castelsardo,

Antonio Musumeci, residente in Bagnara Calabra,

Pescatori San Francesco di Paola Soc. coop., con sede in Vibo Valentia,

Filippo Sorrentino, residente in Vibo Valentia,

Pepito Pesca Srl, residente in Vibo Valentia,

G. & C. Srl, con sede in Licata,

Armamento Li Causi Snc, con sede in Marsala,

Mareggiando in Calabria – Servizi Pesca Turismo Soc. coop., con sede in Vibo Valentia,

Antonio De Leonardo, residente in Vibo Valentia,

Salvatore Finelli, residente in Vibo Valentia.


* Lingua processuale: l’italiano.