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Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 – Gossio / Consiglio

(Causa T-130/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentanti: inizialmente avv. G. Collard, successivamente avv. S. Zokou)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica della Costa d’Avorio (rappresentanti: avv.ti J.-P. Mignard, J.-P. Benoit e G. Merland)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Marcel Gossio sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 130 del 30.4.2011.