Language of document : ECLI:EU:T:2014:171

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

25 marzo 2014(*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari d’avvocato – Istituzione rappresentata da un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑126/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione (T‑126/11 P, non pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2011, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, proponeva impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑1/10, non pubblicata nella Raccolta), nella parte in cui quest’ultimo, in primo luogo, aveva respinto in quanto irricevibile la sua domanda di annullamento della decisione implicita con cui, a suo avviso, la Commissione europea gli aveva negato un rimborso complementare delle spese mediche sostenute in ragione della sua malattia professionale e, in secondo luogo, aveva respinto la sua domanda di condanna della Commissione a versargli varie somme a titolo di rimborso di determinate spese mediche.

2        Nella comparsa di risposta del 6 maggio 2011, la Commissione proponeva un’impugnazione incidentale intesa all’annullamento della parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale della funzione pubblica aveva annullato, per carenza di motivazione, le decisioni implicite con le quali tale istituzione aveva respinto le domande del ricorrente intese al rimborso al tasso normale di talune spese mediche.

3        Con ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione (T‑126/11 P, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale respingeva l’impugnazione nonché l’impugnazione incidentale, entrambe in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate in diritto. Inoltre, condannava, da una parte, il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento e, dall’altra, ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese nell’ambito dell’impugnazione incidentale.

4        Il 24 settembre 2012, la Commissione inviava al sig. Marcuccio nonché al suo legale, avv. Cipressa, con lettere raccomandate con avviso di ricevimento, un elenco di 13 ordinanze, tra cui l’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3, nelle quali il sig. Marcuccio era stato condannato alle spese dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica nonché gli importi che l’istituzione chiedeva per ogni causa. L’elenco veniva inviato ai due diversi recapiti del sig. Marcuccio a Tricase, vale a dire, da una parte, in «via delle Conce 5 bis» e, dall’altra, in «via Palestrina n. 4, piano II, int. b» nonché al seguente recapito dell’avv. Cipressa: «Via XX settembre 11, 73044 Galatone (LE), Italia». L’importo richiesto per la presente controversia è pari a EUR 7 500, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 7 settembre 2012, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 4 maggio 2011 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 4 settembre 2012.

5        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2013, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 7 500 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa con ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

6        Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2013, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, disporre che la domanda di liquidazione delle spese proposta dalla Commissione gli venga notificata mediante invio al suo attuale domicilio, e impartirgli un congruo termine, a decorrere dalla ricezione del documento, perché egli possa esercitare i suoi diritti alla difesa in relazione alla domanda medesima;

–        in ogni caso, disporre che l’allegato A.9 sia espunto dagli atti;

–        in via principale, dichiarare la domanda di liquidazione delle spese irricevibile, ovvero, in subordine, fissare in EUR 1 000 l’importo delle spese ripetibili;

–        in via principale, condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese del presente procedimento, ovvero, in via subordinata, condannarla a sopportare le proprie spese;

–        in ogni caso, condannare la Commissione a rifondere al Tribunale le spese in cui quest’ultimo è incorso in relazione al presente procedimento e che avrebbero potuto essere evitate.

7        Inoltre, a titolo di misure istruttorie, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

–        escutere il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica in qualità di testimone affinché apporti la prova del fatto che la Commissione ha prodotto una copia della nota del 20 giugno 2012, contenente il nuovo indirizzo del sig. Marcuccio, nell’allegato A.8 alla sua domanda di liquidazione delle spese del 7 agosto 2012 a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (F‑40/06, RaccFP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2243);

–        disporre o comunque far sì che abbia luogo l’acquisizione di copia conforme all’originale dell’allegato A.8 alla domanda del 7 agosto 2012 conservata presso il Tribunale della funzione pubblica nel fascicolo di tale causa;

–        disporre l’acquisizione di certificazione, promanante dalla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, idonea ad attestare la data in cui la domanda del 7 agosto 2012 è stata introdotta presso quest’ultimo;

–        invitare la Commissione a rimettere al Tribunale l’originale dell’avviso di ricevimento la cui copia figura all’allegato A.2 della presente domanda di liquidazione delle spese;

–        disporre perizia calligrafica della sottoscrizione in calce all’originale del menzionato avviso di ricevimento al fine di appurare che non è stato sottoscritto dall’avv. Cipressa.

 In diritto

 Sulla domanda del sig. M. Marcuccio intesa ad ottenere che gli sia notificata direttamente la domanda di liquidazione delle spese

8        In via preliminare, il sig. Marcuccio fa valere che, non avendo avuto luogo alcuno scambio in contraddittorio dal momento che la domanda di liquidazione delle spese è stata notificata al suo legale, avv. Cipressa, piuttosto che alla sua persona, tale domanda deve essergli trasmessa direttamente al suo domicilio attuale perché egli possa esercitare i suoi diritti della difesa.

9        Tuttavia, occorre ricordare che, mediante la sua impugnazione all’origine dell’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3, il sig. Marcuccio ha eletto domicilio presso l’avv. Cipressa, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella medesima causa è stata validamente effettuata all’avvocato suddetto, a norma dell’articolo 100 del citato regolamento di procedura. Poiché il sig. Marcuccio è stato così messo in condizione di presentare le proprie osservazioni a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura – diritto che egli ha peraltro esercitato – il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P-DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 8, e la giurisprudenza ivi citata).

10      Conseguentemente, la domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere che la domanda di liquidazione delle spese gli sia notificata direttamente deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

11      Il sig. Marcuccio mette in discussione la ricevibilità della presente domanda in ragione del fatto che, da un lato, egli non sarebbe stato messo in condizione, preliminarmente alla presentazione della domanda stessa, di contestare le spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e che, dall’altro, tale domanda non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.

12      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo all’assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Marcuccio fa valere, sotto un primo profilo, di non essere stato posto in grado di prendere conoscenza dell’importo richiesto dalla Commissione. A suo avviso, la lettera del 24 settembre 2012 non gli sarebbe pervenuta per il fatto che in tale data non aveva più né la propria dimora né la propria residenza, da più di tre mesi, né in «via delle Conce 5 bis», né in «via Palestrina n. 4, piano II, int. b», e che neppure aveva eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni inviate dalla Commissione, in uno di tali due recapiti. Il sig. Marcuccio fa valere di aver comunicato alla Commissione il suo nuovo indirizzo in Tricase, vale a dire «Lungomare Cristoforo Colombo, 10/C, int. 1», con una nota del 20 giugno 2012. Peraltro, sostiene che nemmeno il suo legale, avv. Cipressa, avrebbe ricevuto la lettera del 24 settembre 2012. La Commissione non avrebbe prodotto la ricevuta dell’invio di tale lettera e la sottoscrizione apposta in calce alla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dalla Commissione come allegato A.2 non sarebbe quella dell’avv. Cipressa.

13      Tuttavia, occorre rilevare, anzitutto, che la ricevibilità della presente domanda non può dipendere dall’inerzia della parte condannata alle spese, pena privare di effetto utile il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata).

14      Orbene, quanto alla prova del fatto che l’avv. Cipressa abbia ricevuto la lettera del 24 settembre 2012, occorre rilevare anzitutto che, all’allegato A.2, la Commissione ha prodotto la copia di un avviso di ricevimento in cui figurano, segnatamente, le seguenti informazioni:

–        il nome e l’indirizzo dell’avv. Cipressa quale destinatario;

–        il 25 settembre 2012 quale data di deposito;

–        il servizio giuridico della Commissione quale mittente nonché il suo indirizzo;

–        l’annotazione «dépens M. Marcuccio – avoc» quale riferimento interno del cliente;

–        la data del 1º ottobre 2012 nonché una sottoscrizione apposta in calce alla menzione «L’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis».

15      Risulta pertanto chiaramente da tale avviso di ricevimento che, il 25 settembre 2012, la Commissione ha inviato una lettera all’avv. Cipressa. Il sig. Marcuccio non afferma che l’indirizzo menzionato al riguardo sull’avviso di ricevimento non sia corretto. Inoltre, la menzione «dépens M. Marcuccio – avoc» consente di concludere che si tratti effettivamente della lettera del 24 settembre 2012. Laddove il sig. Marcuccio sostiene che la Commissione non ha prodotto la ricevuta dell’invio di tale lettera, occorre considerare che tale invio risulta provato a sufficienza dal fatto che il documento prodotto dalla Commissione menziona il 25 settembre 2012 quale data di deposito. Per quanto riguarda, infine, la ricezione della lettera da parte dell’avv. Cipressa, il sig. Marcuccio si limita a far valere che la sottoscrizione in calce alla menzione «[l]’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis» non è quella dell’avv. Cipressa. Tuttavia, il sig. Marcuccio non afferma nemmeno che l’avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da uno dei collaboratori dell’avv. Cipressa o da un’altra persona che abbia messo quest’ultimo in condizione di prendere conoscenza della lettera del 24 settembre 2012 (ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Consiglio, T‑120/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). In tale contesto e in assenza di una contestazione più concreta, è giocoforza rilevare che la copia dell’avviso di ricevimento prodotta dalla Commissione è sufficiente al fine di dimostrare la ricezione della lettera del 24 settembre 2012 da parte dell’avv. Cipressa.

16      Essendo stata adeguatamente dimostrata la ricezione della lettera del 24 settembre 2012 da parte dell’avv. Cipressa, le domande di misure istruttorie presentate dal sig. Marcuccio e volte a far invitare la Commissione a consegnare al Tribunale l’originale dell’avviso di ricevimento nonché a far disporre una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta a tale avviso devono essere respinte.

17      Occorre rilevare che la Commissione poteva legittimamente inviare la lettera del 24 settembre 2012 all’avv. Cipressa quale destinatario in copia, in quanto il sig. Marcuccio non aveva comunicato alla Commissione che il mandato dell’avv. Cipressa, il quale continua a rappresentarlo attualmente nella presente controversia, non comprendeva o non comprendeva più le conseguenze dell’esecuzione dell’ordinanza che l’aveva condannato alle spese o un eventuale procedimento di liquidazione delle spese, né l’avv. Cipressa aveva messo al corrente la Commissione di tali fatti. Quanto all’argomento secondo il quale l’invio della lettera del 24 settembre 2012 all’avv. Cipressa sarebbe illegittimo, è giocoforza rilevare che il carattere legittimo o illegittimo di tali invii non può influire sulla ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata).

18      Pertanto, atteso che il sig. Marcuccio è stato posto in grado di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3, mediante l’invio della lettera del 24 settembre 2012 al suo avvocato, non occorre, nella specie, pronunciarsi in ordine alle due lettere direttamente inviate al sig. Marcuccio. Conseguentemente, le prime tre domande di misure istruttorie presentate dal sig. Marcuccio, intese tutte a dimostrare che, nella nota del 20 giugno 2012, questi aveva informato la Commissione del fatto che non era più residente né in «via delle Conce 5 bis», né in «via Palestrina n. 4, piano II, int. b», ma sul «Lungomare Cristoforo Colombo, 10/C, int. 1», devono essere respinte.

19      Sotto un secondo profilo, quanto all’argomento secondo cui la lettera datata 24 settembre 2012 non contiene elementi giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, è sufficiente osservare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie pretese al momento della presa di contatto che precede la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese. A tal riguardo, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del citato regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

20      Di conseguenza, alla luce delle circostanze della fattispecie, occorre dichiarare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3, e, dall’altro, che l’atteggiamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 14, e la giurisprudenza ivi citata).

21      In secondo luogo, è giocoforza rilevare che il periodo trascorso tra la pronuncia dell’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3, e l’invio della lettera del 24 settembre 2012 non è irragionevole. Infatti, a fronte di una serie di controversie nelle quali la Commissione si contrappone al ricorrente, una sana gestione della situazione giustifica che essa comunichi al ricorrente le proprie pretese riguardanti più cause fino ad allora definite (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 9). La lettera del 24 settembre 2012, del cui contenuto il sig. Marcuccio non ha contestato la veridicità, conteneva richieste di pagamento delle spese sostenute in tredici cause, l’ultima delle quali era la presente controversia. Peraltro, precedentemente all’invio della lettera del 24 settembre 2012, la Commissione aveva inviato al sig. Marcuccio altri elenchi che già contenevano domande di rimborso di spese che essa aveva sostenuto in altre cause e ha successivamente dato seguito a tali solleciti presentando domanda di liquidazione delle spese al giudice competente (v., ad esempio, le ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., e del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9). In tali circostanze il sig. Marcuccio non avrebbe in nessun caso ragione di ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto a recuperare le spese da essa sostenute. Devono essere pertanto respinti gli argomenti del sig. Marcuccio, secondo i quali la domanda della Commissione non sarebbe stata proposta entro un termine ragionevole.

22      Pertanto, in assenza di accordo tra le parti in merito all’importo delle spese ripetibili, occorre dichiarare ricevibile la domanda della Commissione e fissare l’importo delle spese ripetibili da quest’ultima nella causa decisa dall’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sulla ripetibilità delle spese sostenute dalla Commissione

23      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese della Commissione, il ricorrente sembra rimettere in discussione il carattere ripetibile delle spese sostenute da quest’ultima, fondandosi sull’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta), per sostenere che detta istituzione non ha minimamente motivato le ragioni per le quali si è rivolta ad un avvocato non appartenente al suo servizio giuridico e, comunque, si è fondata su circostanze contingenti interne al suo funzionamento, costituenti giustificazioni proprio della specie di quelle reiette nell’ordinanza sopra citata.

24      A questo proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

25      Da questa disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata).

26      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 28, e la giurisprudenza ivi citata).

27      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione delle spese. Infatti, a differenza dall’articolo 87 del regolamento di procedura, ai sensi del quale si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa, l’articolo 92 dello stesso regolamento non contiene una siffatta disposizione (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata).

28      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo ricade pertanto nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. In tal senso, non può venire in questione una violazione del principio di parità di trattamento tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si fa rappresentare dai propri agenti (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).

29      Qualsiasi altra valutazione che subordinasse il diritto di un’istituzione di reclamare in tutto o in parte gli onorari versati ad un avvocato alla prova di una necessità «oggettiva» di ricorrere alle sue prestazioni costituirebbe in realtà una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e implicherebbe per il giudice dell’Unione il dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un tale compito non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione nella gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (v. supra, punti 24 e 25) (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata).

30      Ne consegue che l’argomento del ricorrente, secondo cui il credito reclamato dalla Commissione per il compenso all’avvocato dal quale essa si è fatta assistere nell’ambito del procedimento in questione non ricade nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini di tale procedimento, in quanto l’intervento di un avvocato non era oggettivamente giustificato, non può essere accolto (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 32, e la giurisprudenza ivi citata).

 Sull’importo delle spese ripetibili

31      Perché possa essere valutato, in base ai criteri elencati supra al punto 26, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, devono essere fornite indicazioni precise da parte del richiedente. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, nondimeno lo pone nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 9, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata).

32      Nella specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda verte sulle spese sostenute nel contesto di un’impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, in ragione della sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha ad oggetto l’accertamento dei fatti (v. ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P-DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata).

33      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, occorre tener conto del fatto che l’impugnazione del sig. Marcuccio conteneva due motivi, attinenti al fatto che il Tribunale della funzione pubblica, anzitutto, avrebbe erroneamente affermato che la Commissione non aveva respinto implicitamente la sua domanda intesa al rimborso al 100% delle spese mediche sostenute in ragione della sua malattia professionale e, inoltre, avrebbe erroneamente posto a carico del ricorrente le sue spese, in base al rilievo che quest’ultimo avrebbe proposto un ricorso di annullamento contro un atto manifestamente non lesivo nei suoi confronti. Pertanto, è giocoforza rilevare che il trattamento del ricorso da parte della Commissione poteva essere rapido, essendo l’oggetto della controversia precisamente circoscritto. D’altronde, oltre alle parti che espongono i fatti, il procedimento, gli argomenti del ricorrente e l’asserita irricevibilità del primo motivo, la comparsa di risposta della Commissione contiene una risposta estremamente concisa al primo motivo dedotto (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, cit. supra al punto 32, punto 34). Quanto alla risposta al secondo motivo, la Commissione si limita a richiamare quanto esposto nel contesto del primo motivo.

34      Al riguardo, occorre osservare che la Commissione non chiede il recupero delle spese sostenute per la redazione dell’impugnazione incidentale proposta nel contesto della comparsa di risposta, in quanto essa è stata interamente redatta dai suoi servizi. Per contro, occorre tener conto del carico di lavoro provocato dal trattamento della domanda del sig. Marcuccio di espungere un documento dal fascicolo nonché dalla redazione delle osservazioni della Commissione in proposito.

35      In terzo luogo, per quanto riguarda l’interesse economico della controversia e la sua rilevanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, occorre osservare che, in particolare, con il primo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione il ricorrente invitava, in sostanza, il Tribunale a pronunciarsi in ordine alla qualificazione compiuta dal Tribunale della funzione pubblica di una nota che gli era stata inviata dalla Commissione. Dall’analisi di tale motivo risulta che esso verteva su questioni circoscritte al caso di specie, senza ripercussioni di rilievo sul diritto dell’Unione nel suo insieme e senza capitali conseguenze finanziarie per la Commissione. Conseguentemente, occorre concludere che la controversia in oggetto aveva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non rivestiva per la Commissione un’importanza economica particolare (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, cit. supra al punto 32, punto 35).

36      In quarto luogo, per quanto riguarda le difficoltà della causa, occorre considerare che, non ponendo né problemi giuridici complessi né questioni di diritto nuove, la causa non presentava un grado di difficoltà particolarmente elevato (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, cit. supra al punto 32, punto 36). D’altronde, il Tribunale ha deciso tale controversia con ordinanza motivata sul fondamento dell’articolo 145 del regolamento di procedura, respingendo l’impugnazione e l’impugnazione incidentale, in parte in quanto manifestamente irricevibili e in parte in quanto manifestamente infondate in diritto.

37      In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 7 500 corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno. Il sig. Marcuccio ritiene che tale importo sia sproporzionato e che la somma di EUR 1 000 sarebbe più congrua.

38      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, nondimeno lo pone nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente, come indicato supra al punto 31 (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 21, punto 20, e la giurisprudenza ivi citata).

39      A tal riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 29 ore, fatturate a EUR 250 l’ora, il numero complessivo delle sue ore di lavoro, consistendo queste ultime, in particolare, nell’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’atto di impugnazione, nella ricerca della giurisprudenza e nella redazione della comparsa di risposta, nell’analisi della domanda di espungere un documento dal fascicolo e nella redazione delle relative osservazioni nonché nella comunicazione con gli agenti della Commissione per finalizzare il fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

40      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, occorre tener conto del fatto che, anzitutto, la Commissione ha dovuto redigere solo una comparsa di risposta e le osservazioni relative alla domanda di espungere un documento dal fascicolo, non essendosi svolta alcuna udienza; inoltre, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, il suo interesse economico, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa (v. supra, punti da 32 a 36), la causa T‑126/11 P non richiedeva un’ingente mole di lavoro da parte della Commissione e, infine, i rappresentanti di quest’ultima erano le stesse persone in primo grado e nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale, per quanto riguarda sia i due agenti del suo servizio giuridico sia il suo avvocato esterno, le cui spese e onorari costituiscono, a titolo esclusivo, le spese reclamate nell’ambito del presente procedimento. A questo proposito, occorre ricordare che, nella sua valutazione della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, il giudice deve prendere in considerazione soltanto il numero di ore oggettivamente necessarie al lavoro da svolgere in tale contesto (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, cit. supra al punto 32, punto 40).

41      Orbene, da una parte occorre relativizzare la mole di lavoro che l’impugnazione ha causato alla Commissione, dato che risulta, segnatamente, dai punti 43 e 44 della sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, che i medesimi rappresentanti della Commissione avevano già analizzato in primo grado la ricevibilità della domanda di rimborso complementare delle spese mediche connesse alla malattia professionale del sig. Marcuccio. D’altronde, al riguardo, risulta sia dai punti da 32 a 34 dell’ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2012, cit. supra al punto 3, sia dalla comparsa di risposta della Commissione, che tale domanda di rimborso complementare non ha richiesto un’analisi dettagliata per respingere la censura relativa alla sua ricevibilità (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, cit. supra al punto 32, punto 41). Inoltre, occorre osservare che il lavoro causato dall’analisi della domanda del sig. Marcuccio di espungere un documento dal fascicolo e dalla redazione delle osservazioni in proposito (v. supra, punto 34) non può essere considerato tanto ingente quanto quello normalmente necessario per la redazione di un’eventuale seconda memoria nel contesto del procedimento di impugnazione, per il quale nel contratto di assistenza giuridica tra la Commissione e l’avvocato esterno era previsto il pagamento di ulteriori EUR 1 500.

42      D’altra parte, occorre rammentare il numero particolarmente elevato dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi giudici dell’Unione, che si sono tradotti nella decisione, da parte della Commissione, di farsi assistere, nella causa sfociata nell’ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 3, da un avvocato esterno. Il ricorso a tale avvocato ha necessariamente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento afferente la causa suddetta (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P-DEP, cit. supra al punto 32, punto 42, e la giurisprudenza ivi citata).

43      Alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, sebbene la tariffa oraria indicata dall’avvocato esterno della Commissione sembri congrua nella specie, risulta tuttavia necessario ridurre il numero di ore dedicate sia all’analisi dell’impugnazione sia alla redazione della comparsa di risposta al fine di tener conto delle osservazioni relative alla delimitazione dell’oggetto della controversia (v. supra, punto 33). Per quanto concerne le spese di avvocato, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese generali e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 21, punto 22). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 38, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 4 500.

 Sulla domanda di stralcio dell’allegato A.9 dalla domanda di liquidazione delle spese

44      Poiché la conclusione del Tribunale relativa alla determinazione dell’importo delle spese ripetibili non è fondata sull’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese, non vi è luogo per un accoglimento della domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere lo stralcio di detto allegato dal fascicolo.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio di condannare la Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento

45      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio chiede la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento, adducendo in sostanza che la Commissione non l’ha mai informato riguardo alle proprie pretese ed ha reso il presente procedimento inutilmente più complesso fornendo documenti privi di pertinenza.

46      Nei limiti in cui sembra che, con tale domanda, il sig. Marcuccio intenda far condannare la Commissione al pagamento delle spese che egli avrebbe sostenuto nell’ambito del presente procedimento, occorre rilevare che, da una parte, manca la prova documentale a sostegno di tale domanda e, dall’altra, alla luce degli elementi del fascicolo e delle conclusioni esposti supra ai punti 20 e 44, tale domanda deve essere respinta (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda del sig. Marcuccio di condannare la Commissione a rimborsare al Tribunale le spese inutilmente sostenute da quest’ultimo

47      In limine, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, spetta ad esso decidere – senza necessità che vengano formulate conclusioni in tal senso – in merito a un’eventuale condanna al rimborso di tali spese a carico della parte che le ha provocate.

48      In ogni caso, dato che il comportamento della Commissione nell’ambito del presente procedimento non ha provocato al Tribunale spese che avrebbero potuto essere evitate, non occorre dar seguito alla domanda del sig. Marcuccio di condanna della Commissione al rimborso al Tribunale di qualsivoglia somma (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 49).

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

49      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del ricorrente al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa T‑126/11 P, Marcuccio/Commissione. Il sig. Marcuccio ritiene che la domanda debba essere respinta, dal momento che un soggetto di diritto può essere legittimamente condannato a corrispondere ad un altro soggetto di diritto interessi di mora su di un importo dovuto dal primo al secondo solo a partire dal momento in cui detto importo è stato determinato, il che non si è verificato nel caso di specie, dato che il procedimento di liquidazione delle spese non si è ancora concluso.

50      In via preliminare, occorre constatare che l’osservazione del sig. Marcuccio è priva di senso, in quanto la domanda della Commissione ha ad oggetto proprio l’applicazione degli interessi di mora all’importo delle spese ripetibili a partire dal momento in cui questo sarà determinato dal giudice. Infatti, dalle conclusioni della Commissione emerge che essa chiede tale applicazione a decorrere dalla «data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento».

51      Inoltre, occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile ricadono nella competenza esclusiva del Tribunale ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., per analogia, ordinanza della Corte del 29 settembre 1995, ENU/Commissione, C‑2/94 SA, Racc. pag. I‑2767, punto 10).

52      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di aumentare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo intercorrente tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso delle spese (v. in tal senso, ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata).

53      Quanto al tasso di interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso applicabile è calcolato in base al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

 Sulla domanda della Commissione di condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

54      Secondo la Commissione, il sig. Marcuccio deve essere condannato alle spese del presente procedimento di liquidazione in quanto tale procedimento trae origine dal suo rifiuto di reagire alla lettera del 24 settembre 2012.

55      A questo proposito, è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del ricorrente alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre suoi agenti. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 53, e la giurisprudenza ivi citata).

56      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

57      Di conseguenza, il Tribunale constata di non essere stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e rileva che, pertanto, tale domanda deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 4 500.

2)      A detta somma si applicano interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      Tutte le altre domande sono respinte.

Lussemburgo, 25 marzo 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.