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Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 – LG Display e LG Display Taiwan / Commissione

(Causa T-128/11)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi e di capacità produttive – Vendite interne – Diritti della difesa – Ammende – Immunità parziale dalle ammende – Infrazione unica e continuata – Principio del ne bis in idem»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: LG Display Co. Ltd (Seoul, Corea del Sud) e LG Display Taiwan Co. Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/39.309 – LCD), e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla LG Display Co. Ltd e alla LG Display Taiwan Co. Ltd. all’articolo 2 della decisione C(2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/39.309 – LCD), è fissato in EUR 210 000 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La LG Display e la LG Display Taiwan sopporteranno le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 130 del 30.4.2011.