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Ricorso proposto il 28 febbraio 2011 - Centre national de la recherche scientifique / Commissione

(Causa T-125/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 17 dicembre 2010 per la parte concernente la compensazione tra il credito detenuto dal CNRS nei confronti della Comunità in base al contratto PIEF, da un lato, e il presunto credito della Comunità nei confronti del CNRS rivendicato in base al contratto ALLOSTEM, dall'altro;

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e in particolare dell'art. 12, n. 4, del regolamento (CE) n. 2321/2002 1, in quanto la Commissione non avrebbe raccolto le osservazioni del ricorrente in merito alla fondatezza della decisione di recuperare l'asserito credito per compensazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a rinviare alle considerazioni generali contenute nella sua relazione d'audit in data 16 marzo 2009, senza spiegare le ragioni per cui non ha tenuto conto degli elementi giustificativi addotti dal ricorrente al fine di stabilire l'ammissibilità dei costi dichiarati da quest'ultimo.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che la retribuzione della sig.ra T., ricercatrice presso il CNRS, durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007 non rientrasse nei costi ammissibili nonostante gli elementi giustificativi prodotti dal ricorrente sotto forma di registri di presenza e di quattro articoli scientifici che facevano riferimento al contratto in questione.

Quarto motivo, vertente su errori di diritto commessi, in quanto la Commissione avrebbe negato qualsiasi valore probatorio ai registri di presenza della sig.ra T. per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007, e non avrebbe riconosciuto l'ammissibilità, da un lato, della retribuzione della signora B., ricercatrice presso il CNRS, durante il suo congedo di maternità e, dall'altro, dell'onere sociale denominato "accantonamento per la perdita del posto di lavoro" versato dal CNRS in base all'assicurazione per disoccupazione dei suoi agenti non di ruolo.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe:

negato il valore probatorio di quattro pubblicazioni scientifiche, contrariamente a quanto indicato nella relazione d'audit e durante una riunione;

dato nuove interpretazioni ai criteri di ammissibilità delle spese relative al congedo di maternità;

notificato la decisione nonostante le assicurazioni date durante il processo di composizione amichevole della controversia.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento finanziario 2, in quanto il credito rivendicato dalla Commissione non sarebbe certo.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2321, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU L 355, pag. 23).

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).