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Ricorso proposto il 1° dicembre 2023 – UG / Parlamento

(Causa T-1133/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: UG (rappresentanti: J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo e S. Fernández Tourné, abogados)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’atto di liquidazione della ricorrente come conseguenza: a) dell’illegittimità dell’articolo 76 (1 o 1 bis) delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo nella versione risultante dalla Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 giugno 2023 1 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: «MAS»), e b) dell’illegittimità dell’articolo 76 (2 bis) delle stesse Misure, nella versione risultante dalla Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018 2 ; annullando per lo stesso motivo anche tutte le liquidazioni di diritti del regime pensionistico complementare volontario dei deputati (in prosieguo: il «RPCV») della ricorrente successive all’atto di liquidazione;

condannare il Parlamento europeo a emettere nuovi atti di liquidazione di diritti del RPCV per la ricorrente con l’importo che sarebbe risultato applicabile conformemente alla versione precedente alle decisioni del 2023 e del 2018 dell’articolo 76 delle menzionate misure di attuazione MAS, sia rispetto all’atto di liquidazione medesimo, sia rispetto a tutti i successivi atti di liquidazione realizzati da tale data in poi;

condannare il Parlamento europeo, conformemente a tali nuovi atti di liquidazione, a mantenere gli importi già versati alla ricorrente a titolo di diritti del RPCV e a versare la differenza tra l’importo dell’atto di liquidazione (e i successivi atti emessi dopo la sentenza) e l’importo che sarebbe risultato applicabile conformemente alla versione precedente alla decisione del 2023 e alla decisione del 2012 dell’articolo 76 delle menzionate misure di attuazione MAE, il tutto sommato ai relativi interessi legali a decorrere dalla data in cui tale differenza avrebbe dovuto essere versata e fino al suo completo pagamento;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 27, paragrafo 2, della decisione 2005/684/CE 1 , Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: lo «statuto»), e 25, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo, i quali, rispettivamente, prevedono che i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati e che l’Ufficio di presidenza può fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e della tutela dei diritti acquisiti dalla ricorrente prima dell’approvazione della decisione del 2023, senza che sussista alcuna giustificazione o ponderazione degli interessi in gioco che consenta la suddetta modifica.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), del principio generale di indipendenza parlamentare e del principio di uguaglianza. Le misura adottate dalla decisione del 2023 privano di contenuto il diritto di pensione della ricorrente, tutelato dall’articolo 17 della Carta, poiché non rispettano il minimo richiesto dalla giurisprudenza concernente la direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e, inoltre, violano il contenuto minimo essenziale del diritto di pensione della ricorrente che risulta dal RPCV. Del pari, le misure citate violano il principio generale di indipendenza parlamentare, che si concretizzerebbe in un diritto a pensione della ricorrente, e il principio di uguaglianza, dal momento che non prevedono misure simili nei diritti di pensione degli attuali deputati del Parlamento europeo.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, nei limiti in cui le misure adottate dalla decisione del 2023 omettono completamente la ponderazione degli interessi in conflitto; perseguono un obiettivo di interesse generale in astratto, che non è legittimo in base alle circostanze concrete del caso relative al RPCV creato dal Parlamento europeo stesso e, in ogni caso, sono misure molto più gravose di quelle che si sarebbero potute adottare.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, poiché il Parlamento europeo ha costantemente concesso alla ricorrente garanzie precise, incondizionate e concordanti nel senso che i diritti di pensione acquisiti sarebbero stati rispettati e che si sarebbe assunto la propria responsabilità legale una volta esauriti gli attivi del Fondo.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la pensione della ricorrente è una pensione derivata dalla precedente pensione di un ex-membro del Parlamento europeo, che riceveva la pensione anteriormente alla decisione del 2018 e addirittura prima dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati, e di conseguenza disponeva di un diritto pienamente acquisito molto prima della decisione del 2018. Allo stesso modo, la ricorrente disponeva, nei termini della giurisprudenza applicabile, di una «aspettativa» acquisita anteriormente alla decisione del 2018. Del pari, l’imposizione del 5% stabilita dalla decisione del 2018 costituisce una violazione dei diritti e dei principi esposti ai motivi dal terzo al quinto (contenuto essenziale del diritto di proprietà, principio di proporzionalità e principio del legittimo affidamento).

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1 Decisione dell’ufficio di Presidenza del parlamento europeo, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GUUE 2023, C 227, pag. 5).

1 Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GUUE 2018, C 466, pag. 8).

1 GUUE 2005, L 262, pag. 1.